Cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale
Pubblicato il 20/09/17 03:15 [Doc.3692]
di Redazione IL CASO.it
Cass. Civ., Sez. VI-2, ordinanza 22 agosto 2017 n. 20269 (Pres. Petitti, rel. DâAscola)
DOMANDA GIUDIZIALE â TRASCRIZIONE â CANCELLAZIONE - DISCIPLINA (art. 2668 c.c.)
Ai sensi dellâart. 2668, secondo comma cod. civ., la cancellazione della trascrizione della domanda, effettuata a norma degli artt. 2652 e 2653 cod. civ., deve essere ordinata dal giudice di merito, anche dâufficio, con la pronuncia di rigetto della domanda medesima, non essendo richiesto che la sentenza sia passata in giudicato (come previsto al primo comma dellâart. 2668 cod. civ.), qualora il giudice di primo grado non abbia ordinato la cancellazione della domanda rigettata e la parte non si sia doluta davanti al giudice di appello di tale omessa cancellazione, è preclusa in sede di giudizio di cassazione la deduzione di simile questione che non è stata proposta nel giudizio di secondo grado. (Sez. 2, Sentenza n. 5467 del 12/04/2001). La cancellazione della trascrizione della domanda effettuata ai sensi degli artt. 2652 e 2653 c.c., che deve essere ordinata dal giudice del merito, anche dâufficio, con la pronuncia di rigetto della domanda medesima, può essere disposta nel giudizio di legittimità solo ove ricorrano i presupposti di cui allâart. 2688 c.c., ossia in caso di estinzione per rinunzia od inattività delle parti ed a condizione che sussista una concorde richiesta delle parti, anche posteriore al giudizio di legittimità (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2896 del 12/02/2016, Rv. 638854; v anche Cass.5587/07)
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