Atti del professionista delegato, contestazione e opposizione all’esecuzione
Pubblicato il 20/09/17 07:22 [Doc.3699]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima a cura dell'Avv. Giuseppe Caramia.

Trib. Bari, ordinanza 18.9.2017, Estensore Achille Bianchi.

Atti del professionista delegato – contestazione – opposizione all’esecuzione/agli atti – inammissibilità – ricorso ai sensi dell’art. 591 ter c.p.c.

Pignoramento immobiliare – impianto fotovoltaico realizzato dal superficiario sul bene pignorato– ipoteca anteriore alla costituzione del diritto di superficie – estensione del pignoramento ai sensi degli artt. 2812 e 2858 c.c.

Procedura esecutiva - opposizione all’esecuzione - istanza di sospensione - natura sommaria del procedimento - ordinanza di accoglimento o di rigetto - statuizione in ordine alle spese processuali - non definitività - riesame - eventuale giudizio di merito.

E’ inammissibile l’istanza al giudice dell’esecuzione, formulata con atto di opposizione ex art. 615 II co., c.p.c., volta a far dichiarare l’illegittimità di un atto del professionista delegato, poiché tale istanza va formulata nelle forme previste dall’art. 591 ter c.p.c. (nella specie, l’opposizione era stata proposta al fine di far dichiarare l’illegittimità della richiesta del professionista delegato al gestore del servizio elettrico di acquisire, a far data dal pignoramento, le somme rinvenienti dalla produzione di energia dell’impianto fotovoltaico).

L’impianto fotovoltaico realizzato dal titolare del diritto di superficie avente ad oggetto il lastrico solare dell’opificio pignorato – e oggetto di iscrizione ipotecaria anteriore alla costituzione del diritto reale minore - è anch’esso oggetto di espropriazione in virtù del disposto degli art. 2812 e 2858 c.c. Inoltre, la circostanza che l’impianto non risulti stabilmente ancorato al lastrico solare mediante sistemi di fissaggio non è sufficiente a farlo qualificare come bene mobile, secondo quanto previsto dalla Circolare del 19/12/2013 n. 36 dell’Agenzia delle Entrate ed in conformità con quanto stabilito con univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità.

Il provvedimento di accoglimento o di rigetto con il quale si chiude la fase sommaria dell’opposizione (tanto all’esecuzione, quanto agli atti esecutivi), pur se privo di definitività, deve contenere la statuizione relativa alle spese processuali, che può essere riesaminata nell’eventuale giudizio di merito.


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