Atti del professionista delegato, contestazione e opposizione allâesecuzione
Pubblicato il 20/09/17 07:22 [Doc.3699]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione e massima a cura dell'Avv. Giuseppe Caramia.
Trib. Bari, ordinanza 18.9.2017, Estensore Achille Bianchi.
Atti del professionista delegato â contestazione â opposizione allâesecuzione/agli atti â inammissibilità â ricorso ai sensi dellâart. 591 ter c.p.c.
Pignoramento immobiliare â impianto fotovoltaico realizzato dal superficiario sul bene pignoratoâ ipoteca anteriore alla costituzione del diritto di superficie â estensione del pignoramento ai sensi degli artt. 2812 e 2858 c.c.
Procedura esecutiva - opposizione allâesecuzione - istanza di sospensione - natura sommaria del procedimento - ordinanza di accoglimento o di rigetto - statuizione in ordine alle spese processuali - non definitività - riesame - eventuale giudizio di merito.
Eâ inammissibile lâistanza al giudice dellâesecuzione, formulata con atto di opposizione ex art. 615 II co., c.p.c., volta a far dichiarare lâillegittimità di un atto del professionista delegato, poiché tale istanza va formulata nelle forme previste dallâart. 591 ter c.p.c. (nella specie, lâopposizione era stata proposta al fine di far dichiarare lâillegittimità della richiesta del professionista delegato al gestore del servizio elettrico di acquisire, a far data dal pignoramento, le somme rinvenienti dalla produzione di energia dellâimpianto fotovoltaico).
Lâimpianto fotovoltaico realizzato dal titolare del diritto di superficie avente ad oggetto il lastrico solare dellâopificio pignorato â e oggetto di iscrizione ipotecaria anteriore alla costituzione del diritto reale minore - è anchâesso oggetto di espropriazione in virtù del disposto degli art. 2812 e 2858 c.c. Inoltre, la circostanza che lâimpianto non risulti stabilmente ancorato al lastrico solare mediante sistemi di fissaggio non è sufficiente a farlo qualificare come bene mobile, secondo quanto previsto dalla Circolare del 19/12/2013 n. 36 dellâAgenzia delle Entrate ed in conformità con quanto stabilito con univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità .
Il provvedimento di accoglimento o di rigetto con il quale si chiude la fase sommaria dellâopposizione (tanto allâesecuzione, quanto agli atti esecutivi), pur se privo di definitività , deve contenere la statuizione relativa alle spese processuali, che può essere riesaminata nellâeventuale giudizio di merito.
© Riproduzione Riservata