Notifica con raccomandata a/r allâindirizzo Aire
Pubblicato il 22/09/17 03:15 [Doc.3703]
di Redazione IL CASO.it
La regola è valida, nel caso in cui lâinteressato non abbia comunicato un diverso domicilio, senza distinguere tra chi si è trasferito allâinterno o fuori dei confini dell'Unione europea
La disciplina dettata in materia di notificazione di atti tributari a cittadini non residenti ha carattere speciale rispetto alle norme del cpc e prevede che la notifica possa eseguirsi mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento allâindirizzo della residenza estera rilevato dai registri dellâAnagrafe degli italiani residenti allâestero.
Così ha concluso la Corte suprema con lâordinanza 20256 del 22 agosto 2017, ove è stato altresì chiarito che la regola in parola non fa distinzioni fra il caso del contribuente trasferito in Paese dellâUnione europea e quello del contribuente extra Ue.
La vicenda processuale
In riforma della pronuncia di prime cure, la Commissione tributaria regionale della Liguria dichiarava invalida la notifica di un atto di accertamento effettuata nei confronti di un contribuente residente allâestero mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento allâindirizzo del recapito straniero rilevato dai registri dellâAnagrafe degli italiani residenti allâestero (Aire).
Secondo il collegio tributario, poiché lâinteressato risultava residente in Svizzera, Paese non appartenente allâUnione europea, la notifica avrebbe dovuto essere eseguita secondo le regole delle convenzioni internazionali, in ragione di quanto previsto dallâarticolo 142 del codice di procedura penale.
Ricorrendo in sede di legittimità , lâAgenzia lamentava lâerrata interpretazione della disciplina (articolo 60 Dpr 600/1973 e articolo 142 cpc, in combinato disposto) in tema di notificazione di atti tributari a soggetti residenti fuori dei confini nazionali e, in subordine, lâomessa applicazione da parte del collegio tributario di merito del principio della sanatoria dellâeventuale nullità per raggiungimento dello scopo, avendo il contribuente proposto ricorso avverso lâatto di cui contestava la corretta notificazione.
La pronuncia della Corte
La Corte ha accolto il gravame, cassando la sentenza impugnata e rinviando al medesimo giudice regionale in diversa composizione.
In particolare, la Cassazione ha rilevato che nella fattispecie non trova applicazione lâarticolo 142 cpc, il quale, relativamente alla notifica di atti giudiziari a persona non residente né dimorante né domiciliata nella Repubblica, fa riferimento alle modalità di notificazione consentite dalle convenzioni internazionali e prevede che soltanto in caso dâimpossibilità di procedere secondo questa procedura la notifica avvenga per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al Pubblico ministero, che ne cura la trasmissione al ministero degli Esteri per la consegna alla persona a cui è diretto lâatto.
Invero, spiega il giudice di nomofilachìa, lâarticolo 60, quarto comma, del Dpr 600/1973, ânorma speciale prevista per la notifica degli atti impositiviâ, prevede tra lâaltro che, in alternativa a quanto disposto dallâarticolo 142 cpc, la notificazione ai contribuenti non residenti âè validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento allâindirizzo della residenza estera rilevato dai registri dellâAnagrafe degli italiani residenti allâesteroâ.
La norma, prosegue la Corte ânon fa distinzioni fra il caso del contribuente residente in paese della UE e il caso del contribuente residente in paese extra UEâ ed è quindi âapplicabile anche per il cittadino residente in Svizzera come nel caso di specieâ.
Osservazioni
La disciplina in materia di notificazioni di atti tributari ai soggetti non residenti ha conosciuto nel tempo un progressivo arricchimento rispetto allâoriginaria previsione dettata dallâarticolo 60 del Dpr 600/1973.
Dapprima, con lâarticolo 37, comma 27, del decreto legge 223/2006, è stata inserita nel primo comma di detto articolo 60 la lettera e-bis, che attribuisce ai contribuenti non residenti la facoltà di comunicare lâindirizzo estero dove intendono ricevere la notifica degli atti tributari che li riguardano (in questi casi, la notifica è eseguita mediante spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento).
A seguito, poi, della sentenza 366/2007, che ha dichiarato lâillegittimità costituzionale delle norme fiscali nella parte in cui prevedevano lâinapplicabilità dellâarticolo 142 cpc per lâipotesi di notifica a cittadino italiano avente allâestero una residenza conoscibile dallâamministrazione finanziaria in base allâiscrizione allâAire, lâarticolo 2, comma 1, lettera a), del Dl 40/2010, ha introdotto ulteriori novità che hanno interessato sia lâarticolo 60 del Dpr 600/1973 (per gli atti di accertamento) sia lâarticolo 26 del Dpr 602/1973 (per gli atti della riscossione).
In particolare, la novella del 2010 ha previsto un ampio utilizzo del mezzo postale (raccomandata a/r) che, ai sensi del quarto comma dellâarticolo 60 in questione, può essere inviata, ad esempio, âallâindirizzo della residenza estera rilevato dai registri dellâAnagrafe degli italiani residenti allâestero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui allâarticolo 2188 del codice civileâ; con la precisazione che questa procedura è valida âin alternativa a quanto stabilito dallâarticolo 142â cpc e che, in caso di esito negativo della notificazione, âsi applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera e)â (ovvero il ârito degli irreperibiliâ, che prevede il deposito dellâatto tributario presso la casa comunale e lâaffissione di apposito avviso ânellâalbo del comuneâ).
Il quinto comma del medesimo articolo 60 ha invece precisato che la notificazione ai non residenti è validamente effettuata, ai sensi del precedente quarto comma, âqualora i medesimi non abbiano comunicato allâAgenzia delle entrate lâindirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le successive variazioni, con le modalità previste con provvedimento del Direttore dellâAgenzia delle entrateâ.
Con lâodierna pronuncia, quindi, la Cassazione, valorizzando il carattere di specialità della norma fiscale e in piena coerenza con lâimpianto normativo dettato in materia, conferma anche a livello interpretativo la generale utilizzabilità della raccomandata con avviso di ricevimento per la notificazione di atti tributari da eseguire al di fuori dei confini nazionali nei confronti di cittadini iscritti allâAir, a prescindere dalla localizzazione, Ue o extra Ue, degli interessati.
Massimo Cancedda
pubblicato Martedì 19 Settembre 2017
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