Disciplina del Terzo settore: analisi del nuovo Codice_1
Pubblicato il 23/09/17 03:49 [Doc.3709]
di Redazione IL CASO.it


L’adozione di un testo normativo organico e unitario è stata specificamente prevista dalla legge delega 106/2016 nel quadro della riforma complessiva del settore non profit

Dopo aver descritto la nuova disciplina del cinque per mille (Dlgs 111/2017 ­– vedi “Il cinque per mille dell’Irpef tra vecchie e nuove norme”) e dell’impresa sociale (Dlgs 112/2017 – vedi “Disciplina dell’impresa sociale: analisi delle nuove disposizioni”), l’analisi del nuovo assetto del comparto non profit, come delineato dalla delega contenuta nella legge 106/2016, si conclude con l’esame delle disposizioni dettate dal Dlgs 117/2017, recante il Codice del Terzo settore.
Sul punto, il legislatore delegante ha affidato al governo il compito di adottare un decreto legislativo specificamente destinato “al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore (…), compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore” (articolo 1, comma 2, lettera b, legge 106/2016).

Con il Dlgs 117/2017, quindi, è stato adottato il codice del Terzo settore, che si pone come uno strumento unitario attraverso il quale assicurare, sotto il profilo sia civilistico sia tributario, coerenza giuridica, logica e sistematica a tutti i soggetti operanti nell’ambito del non profit.
Si tratta, evidentemente, di un intervento normativo di ampia portata, destinato a incidere in maniera profonda sul variegato mondo del Terzo settore.
La revisione organica e il riordino realizzati con l’approvazione del codice sono finalizzati al sostegno dell’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, alla valorizzazione del potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione (articolo 1).

Il Codice è stato adottato sulla base delle indicazioni della legge delega 106/2016, il cui articolo 4, rubricato Riordino e revisione della disciplina del Terzo settore e codice del Terzo settore, detta i principi e i criteri direttivi che il legislatore delegato ha dovuto seguire nell’adozione del Codice.
In sintesi:
stabilire le disposizioni generali e comuni applicabili, nel rispetto del principio di specialità, agli enti del Terzo settore
individuare le attività di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore, il cui svolgimento costituisce requisito per l’accesso alle agevolazioni previste dalla normativa di riferimento e che sono soggette a specifiche verifiche e aggiornamenti
individuare criteri e condizioni in base ai quali differenziare lo svolgimento delle attività di interesse generale tra i diversi enti del Terzo settore
definire forme e modalità di organizzazione, amministrazione e controllo degli enti ispirate ai principi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità, partecipazione degli associati e dei lavoratori nonché ai principi di efficacia, efficienza, trasparenza, correttezza ed economicità della gestione degli enti, prevedendo strumenti idonei a garantire il rispetto dei diritti degli associati e dei lavoratori, con facoltà di adottare una disciplina differenziata che tenga conto delle peculiarità della compagine e della struttura associativa nonché della disciplina relativa agli enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti o intese con lo Stato
prevedere il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e del patrimonio dell’ente (fatto salvo quanto verrà specificato in seguito, ndr)
individuare criteri che consentano di distinguere, nella tenuta della contabilità e dei rendiconti, la diversa natura delle poste contabili in relazione al perseguimento dell’oggetto sociale e definire criteri e vincoli in base ai quali l‘attività d’impresa svolta dall’ente in forma non prevalente e non stabile risulta finalizzata alla realizzazione degli scopi istituzionali
disciplinare gli obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza e d’informazione nei confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi, differenziati anche in ragione della dimensione economica dell’attività svolta e dell’impiego di risorse pubbliche, tenendo conto di quanto previsto dalle disposizioni in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, nonché prevedere il relativo regime sanzionatorio
prevedere idonei strumenti di garanzia per il lavoro svolto all’interno degli enti
individuare specifiche modalità e criteri di verifica periodica dell’attività svolta e delle finalità perseguite, nel rispetto delle previsioni statutarie e in relazione alle categorie dei soggetti destinatari
al fine di garantire l’assenza degli scopi lucrativi, promuovere un principio di proporzionalità tra i diversi trattamenti economici e disciplinare, nel pieno rispetto del principio di trasparenza, i limiti e gli obblighi di pubblicità relativi agli emolumenti, ai compensi o ai corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati
riorganizzare il sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti, secondo criteri di semplificazione e tenuto conto delle finalità e delle caratteristiche di specifici elenchi nazionali di settore, attraverso la previsione di un Registro unico nazionale del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni, da istituire presso il ministero del Lavoro e delle politiche sociali, favorendone, anche con modalità telematiche, la piena conoscibilità in tutto il territorio nazionale
prevedere in quali casi l’amministrazione, all’atto della registrazione degli enti nel Registro unico, acquisisce l’informazione o la certificazione antimafia
valorizzare il ruolo degli enti nella fase di programmazione, progettazione ed esecuzione, a livello territoriale, degli interventi e servizi socio-assistenziali nonché di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale
riconoscere e valorizzare le reti associative di secondo livello, intese quali organizzazioni che associano enti del Terzo settore, anche allo scopo di accrescere la loro rappresentatività presso i soggetti istituzionali
prevedere che il coordinamento delle politiche di governo e delle azioni di promozione e di indirizzo delle attività degli enti del Terzo settore sia assicurato, in raccordo con i ministeri competenti, dalla presidenza del Consiglio dei ministri.
Il successivo articolo 9, comma 1, invece, detta i principi e i criteri direttivi in materia di misure fiscali e di sostegno economico:
revisione complessiva della definizione di ente non commerciale ai fini fiscali connessa alle finalità di interesse generale perseguite dall’ente e introduzione di un regime tributario di vantaggio che tenga conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’ente, del divieto di ripartizione, anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e dell’impatto sociale delle attività svolte dall’ente
razionalizzazione e semplificazione del regime di deducibilità dal reddito complessivo e di detraibilità dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche e giuridiche delle erogazioni liberali, in denaro e in natura, disposte in favore degli enti del Terzo settore, al fine di promuovere, anche attraverso iniziative di raccolta di fondi, i comportamenti donativi delle persone e degli enti
razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili semplificati in favore degli enti del Terzo settore
possibilità di accedere a forme di raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici, in analogia a quanto previsto per le start-up innovative
previsione di misure agevolative volte a favorire gli investimenti di capitale
istituzione, presso il ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di un fondo destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni comprese tra gli enti del Terzo settore
introduzione di meccanismi volti alla diffusione dei titoli di solidarietà e di altre forme di finanza sociale finalizzate a obiettivi di solidarietà sociale
promozione dell’assegnazione in favore degli enti del Terzo settore, anche in associazione tra loro, degli immobili pubblici inutilizzati, nonché dei beni immobili e mobili confiscati alla criminalità organizzata
previsione di agevolazioni volte a favorire il trasferimento di beni patrimoniali agli enti del Terzo settore
revisione della disciplina riguardante le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in particolare prevedendo una migliore definizione delle attività istituzionali e di quelle connesse, fermo restando il vincolo di non prevalenza delle attività connesse e il divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e fatte salve le condizioni di maggior favore relative alle organizzazioni di volontariato, alle cooperative sociali e alle organizzazioni non governative.
Dalla lettura dei suindicati principi e criteri direttivi emerge, dunque, con evidenza la volontà del legislatore delegante di dare avvio, con l’adozione del Codice, a una nuova era del Terzo settore, attraverso uno strumento in grado di attribuire coerenza sistematica e certezza operativa all’intero comparto, favorendo tutti i soggetti che, direttamente e indirettamente, sono coinvolti dall’attività non profit, in tal modo superando quell’approccio “occasionale e contingente” che per decenni ha caratterizzato la disciplina del Terzo settore.

Come evidenziato dal Consiglio di Stato nel parere reso sullo schema di decreto legislativo (cfr Cons. St., comm. spec., 14 giugno 2017, n. 1405), il Codice “oltre al consolidamento formale, contiene una riconoscibile visione di sistema e un’espressa enucleazione dei relativi principi informatori, introducendo al contempo elementi di effettiva semplificazione sostanziale. Appaiono centrati i principali obiettivi perseguiti attraverso l’esercizio della delega: definire gli enti del Terzo settore nelle loro forme tipiche e atipiche; armonizzare la disciplina applicabile (soprattutto fiscale); configurare la struttura del Registro unico nazionale, con le relative condizioni di accesso e permanenza; introdurre meccanismi di trasparenza, pubblicità e accountability, oltre che un sistema di controlli e vigilanza”.
Esso, quindi, si pone l’obiettivo primario di delineare una disciplina autonoma e moderna del non profit, in coerenza con le previsioni costituzionali che riconoscono “rilievo fondante alle formazioni sociali ove si svolge la personalità del singolo e, più in generale, al fenomeno della sussidiarietà in senso orizzontale”.

Con il presente contributo, suddiviso in più parti, si intende, quindi, offrire una sintetica panoramica dell’intero corpus normativo del Codice, nella consapevolezza che la tenuta della nuova disciplina si potrà misurare solo in sede di concreta applicazione.


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Gennaro Napolitano
pubblicato Giovedì 21 Settembre 2017


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