Niente confusione tra successione e imposta di registro sulle sentenze
Pubblicato il 22/09/17 08:27 [Doc.3713]
di Redazione IL CASO.it
I due tributi fondano le loro basi su presupposti diversi. Nel primo caso è il trasferimento di ricchezza a rilevare, nel secondo si tratta di un âcontributoâ per le spese di giustizia
à sottoposta a tassazione la registrazione della sentenza con cui il tribunale condanna il coerede al pagamento dellâeccedenza ereditaria, emersa a seguito di collazione per imputazione di un immobile donato in vita dal de cuius al figlio. Irrilevante lâesenzione del trasferimento di tali valori nella massa da suddividere ai fini della successione.
Respinto, con la sentenza 20817 del 6 settembre 2017, il ricorso con cui una contribuente chiedeva la cassazione dellâavviso di liquidazione e irrogazione sanzioni emesso dallâAgenzia delle entrate, per il mancato pagamento dellâimposta di registro sulla pronuncia che imponeva al coerede di pareggiare i conti rimettendo in gioco, ai fini del calcolo delle quote spettanti agli eventi diritto alla suddivisione dellâeredità , il valore dellâimmobile ricevuto dal padre prima del decesso, e di pagare lâindennità per lâoccupazione dellâimmobile stesso.
La ricorrente opponeva alla pretesa del Fisco la tesi secondo cui la sentenza contestata non disponeva un pagamento di somme, ma la collazione per imputazione del bene.
Lâistituto in discussione, previsto dallâarticolo 737 del codice civile, stabilisce che confluiscano nella massa ereditaria, ai fini della suddivisione, anche le donazioni ante mortem; il testo recita infatti, che âI figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensatiâ.
Le modalità percorribili sono due. Il donatario può scegliere se restituire direttamente il bene (collazione per natura o in senso stretto) o imputare alla propria quota il valore della donazione (collazione per imputazione). In questâultima ipotesi, lâinteressato, a ripartizione avvenuta, nel caso in cui la sua quota superi, tra il valore del bene e quanto assegnato a seguito della successione, la parte a lui spettante, dovrà versare il relativo surplus alla massa ereditaria.
La ricorrente, nella decisione in esame, contesta lâavviso di liquidazione ricevuto dal Fisco rifacendosi alla disciplina che regola la successione e la collazione per imputazione, tralasciando lâoggetto vero della pretesa dellâufficio e, cioè, la registrazione della sentenza che obbliga il coerede al versamento dellâeccedenza della sua parte di eredità .
In particolare, la contribuente lamenta la violazione, in base allâarticolo 360, comma 1, numero 3, cpc, degli articoli 7 del Dpr 637/1972, 8 e 34 del Dpr 131/86, e ritiene il tributo non dovuto perché il debito del coerede, derivante dalla collazione, rileva esclusivamente per la determinazione delle aliquote dellâimposta di successione e non concorre alla formazione della base imponibile.
La sentenza
La Corte di cassazione mette subito in chiaro che la materia del contendere è la registrazione di una decisione del tribunale riguardante una controversia civile e che, di conseguenza, le ragioni della ricorrente devono essere messe a confronto con quanto previsto dallâarticolo 37 del Dpr 131/1986, il Testo unico dellâimposta di registro (Tur), secondo cui, sono soggetti a tassazione le pronunce dellâautorità giudiziaria riguardanti cause civile âche definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniereâ. E inoltre, lâarticolo 8, lettera b, della Tariffa, parte prima, allegata al Tur, prevede che âle sentenze recanti condanna al pagamento di somme o valori sono assoggettate al pagamento dell'imposta di registro con l'aliquota del 3%â.
Tornando alla vicenda sottoposta ai giudici di legittimità , nessun dubbio sulla natura della sentenza registrata che condannava a un pagamento in denaro e, quindi, nessuna incertezza sullâesito della decisione: il ricorso è infondato e lâimposta di registro è dovuta.
Arbitrario, infatti, tirare in ballo lâiter seguito per la successione e, in particolare, lâesenzione, ai fini dellâimposta di successione, del trasferimento del valore dellâimmobile ricevuto prima della morte nellâinsieme dei beni e dei lasciti da suddividere.
In conclusione, impossibile affiancare il Registro sulle sentenze allâimposta di successione, perché diversi i presupposti dei due tributi: il primo intende ripagare lâamministrazione per le spese di giustizia, il secondo è connesso al trasferimento di ricchezza a beneficio dellâerede.
Di conseguenza, ricorrendone le condizioni, entrambe le tassazioni sono applicabili senza rischio di doppia imposizione.
Anna Maria Badiali
pubblicato Giovedì 21 Settembre 2017
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