Merce perduta durante il trasporto: in dogana può scattare l'esonero
Pubblicato il 28/09/17 03:49 [Doc.3730]
di Redazione IL CASO.it


Spetta al giudice nazionale verificare se la circostanza specifica, adeguatamente dimostrata, soddisfi i criteri che caratterizzano le nozioni di forza maggiore e di caso fortuito

Com'è noto, il regime del transito esterno consente la circolazione da una località all'altra del territorio doganale dell'Unione europea di merci non comunitarie, senza che tali merci siano soggette ai dazi all'importazione e ad altre imposte, né alle misure di politica commerciale.
Con la sentenza in rassegna (18 maggio 2017, causa n. C-154/16), la Corte di giustizia si è pronunciata nell'ambito di una controversia volta ad acclarare la legittimità di una decisione di pagamento di un'obbligazione doganale e dell'Iva all'importazione emessa in relazione a merce (nel caso di specie, solvente) vincolata al predetto regime di transito esterno: come rilevato dall'ufficio doganale di destinazione, durante il trasporto in territorio lettone mediante carri cisterna, la merce in questione era andata in parte dispersa perché il dispositivo di scarico inferiore di uno di tali carri non era stato chiuso correttamente o era stato danneggiato.

Con riferimento alla sopradescritta fattispecie, la Corte ha preliminarmente escluso l'applicabilità dell'articolo 203, paragrafo 1, del codice doganale comunitario, istituito dal regolamento Cee n. 2913/1992 del 12 ottobre 1992, applicabile ratione temporis, in base al quale l'obbligazione doganale all'importazione sorge in seguito alla "sottrazione al controllo doganale" di una merce soggetta a dazi all'importazione.
E invero, sebbene la scomparsa di una parte della merce vincolata al regime del transito comunitario esterno possa costituire - in linea di principio - una sottrazione di quest'ultima al controllo doganale, dato che le autorità doganali sono effettivamente impossibilitate ad accedere a tale parte della merce e a effettuare i controlli dovuti, tuttavia tale ipotesi non ricorre nel caso della scomparsa di una merce dovuta alla sua distruzione totale o alla sua perdita irrimediabile - definita, quest'ultima, ai sensi dell'articolo 206, paragrafo 1, secondo comma, del citato codice doganale, come l'impossibilità per chiunque di utilizzare la merce, in caso di perdita di un liquido, quale il solvente del procedimento de qua, da una cisterna durante il trasporto dello stesso - dal momento che una merce non più esistente o inutilizzabile da chiunque non può, per questo solo motivo, essere immessa nel circuito economico dell'Unione.

Secondo i giudici comunitari, per la parte della merce andata perduta durante il trasporto, l'obbligazione doganale potrebbe, invece, insorgere - in linea di principio - ai sensi dell'articolo 204, paragrafo 1, lettera a), del codice doganale comunitario, come conseguenza dell'inadempienza di uno degli obblighi collegati al regime del transito esterno, ossia quello di presentare la merce intatta all'ufficio doganale di destinazione.
Tuttavia, ove sia fornita la prova che tale inadempienza è dovuta alla distruzione totale o alla perdita irrimediabile della merce per un caso fortuito o di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 206, paragrafo 1, l'obbligazione doganale non sorge.

Al riguardo, la Corte ricorda che, nel contesto della normativa doganale, le nozioni di "forza maggiore" e di "caso fortuito" sono entrambe caratterizzate da un elemento oggettivo, relativo all'esistenza di circostanze anomale ed estranee all'operatore, e un elemento soggettivo, costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi (vedi, in tal senso, le sentenze: 18 dicembre 2007, causa n. C-314/06; 14 giugno 2012, causa n. C-533/10; 4 febbraio 2016, causa n. C-659/13 e C-34/14).

Alla luce di tali criteri, ove la perdita di solvente sia stata provocata dalla chiusura scorretta di un dispositivo di scarico, deve essere considerata non già come una circostanza anomala o estranea all'operatore attivo nell'ambito del trasporto delle sostanze liquide, bensì come la conseguenza di una violazione del dovere di diligenza normalmente richiesta nell'ambito dell'attività di tale operatore, cosicché né l'elemento oggettivo né quello soggettivo, che caratterizzano le nozioni di "forza maggiore" e di "caso fortuito", sussistono nel caso di specie.

Quanto all'ipotesi del danneggiamento di un dispositivo di scarico, spetta al giudice nazionale verificare se siano state rispettate da parte degli operatori, come l'obbligato principale e lo spedizioniere, le norme e i requisiti in vigore relativamente allo stato tecnico delle cisterne e alla sicurezza del trasporto di sostanze liquidi quali un solvente.

Per quanto attiene all'Iva all'importazione, la Corte rileva che una merce totalmente distrutta o irrimediabilmente persa mentre era vincolata al regime del transito comunitario esterno - poiché non può essere immessa nel circuito economico dell'Unione e, pertanto, svincolata da tale regime - non può essere considerata "importata", ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva Iva (2006/112/Ce del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto), né può essere assoggettata all'Iva a tale titolo.

Sotto il profilo della responsabilità, la Corte ricorda che - in forza dell'articolo 96, paragrafo 1, e dell'articolo 204, paragrafo 1, del codice doganale comunitario - l'obbligato principale, nella sua veste di titolare del regime del transito comunitario esterno, è debitore dell'importo dell'obbligazione doganale scaturente dalla mancata osservanza delle disposizioni relative a tale regime.
La responsabilità così attribuita all'obbligato principale mira a garantire un'applicazione diligente e uniforme delle disposizioni relative a tale regime e il buon svolgimento delle operazioni di transito a beneficio della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea e dei suoi Stati membri (cfr sentenza del 15 luglio 2010, causa n. C-234/09); del pari, tale responsabilità è indipendente dalla buona fede dell'obbligato principale e dal fatto che l'infrazione al regime di transito comunitario esterno derivi da un fatto al quale egli è estraneo (vedi, in tal senso, la sentenza del 3 aprile 2008, causa n. C-230/06). Conseguentemente, l'obbligato principale è responsabile del pagamento dell'obbligazione doganale sorta nei confronti di una merce vincolata al regime del transito comunitario esterno, anche se lo spedizioniere non ha adempiuto le obbligazioni a lui incombenti.

Come, peraltro, osservano i giudici comunitari, anche lo spedizioniere - se è venuto meno al suo obbligo di presentare intatta una merce vincolata al regime del transito comunitario esterno all'ufficio doganale di destinazione - deve essere considerato debitore dell'obbligazione doganale, con la conseguenza che, in virtù dell'articolo 213 del codice doganale, è tenuto in solido, insieme all'obbligato principale, al pagamento di tale obbligazione.

Al riguardo, la Corte ha concluso che - in circostanze come quelle in esame - l'autorità doganale di uno Stato membro è tenuta ad attivare la responsabilità dell'obbligato principale e ha la facoltà, ma non l'obbligo, di attivare la responsabilità solidale dello spedizioniere; a tal proposito, la Corte ha anche precisato che il fatto che l'autorità doganale di uno Stato membro non chieda allo spedizioniere, a titolo di tale responsabilità solidale, di pagare l'obbligazione doganale non pregiudica in alcun modo il diritto dell'obbligato principale di avviare un'azione di regresso contro lo spedizioniere.


a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME
pubblicato Lunedì 25 Settembre 2017


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