Disciplina del Terzo settore: analisi del nuovo Codice_2
Pubblicato il 29/09/17 03:49 [Doc.3736]
di Redazione IL CASO.it


Il testo riscrive la disciplina degli enti non profit con riguardo sia agli aspetti organizzativi interni sia alla fase dei controlli. Lo stesso decreto ha riformato anche lo statuto fiscale

Il codice del Terzo settore si compone di 104 articoli, suddivisi in dodici Titoli. Come detto, si è di fronte a un intervento normativo di portata generale, finalizzato a una revisione organica e sistematica del settore non profit.
Prima di analizzare le nuove disposizioni e di soffermarci, in particolare, sui profili di natura fiscale, appare utile una rapida ricognizione dei contenuti del codice per poter aver un quadro d’insieme della nuova disciplina.

TITOLO I – Disposizioni generali
(Articoli 1-3)
Il Titolo I del Dlgs 117/2017 indica la finalità e l’oggetto delle disposizioni del codice (riordino e revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore) e riconosce il valore e la funzione sociale di tali enti, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo (articolo 1 e articolo 2).
Viene definito il campo di operatività delle disposizioni del codice, stabilendo che esse si applicano, ove non derogate e in quanto compatibili, anche alle categorie di enti del Terzo settore che hanno una disciplina particolare. Inoltre, per quanto non previsto dal codice, agli enti del Terzo settore si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile (e le relative disposizioni di attuazione). Infine, si stabilisce che, fatte salve le disposizioni in materia di centri di servizio per il volontariato, le norme del Dlgs 117/2017 non si applicano alle fondazioni bancarie (articolo 3).

TITOLO II - Degli enti del Terzo settore in generale
(Articoli 4-16)
Le disposizioni contenute nel Titolo II si rivolgono agli enti del Terzo settore in generale. In estrema sintesi, esse disciplinano:
il perimetro del Terzo settore, indicando gli enti che ne fanno parte (articolo 4)
le attività di interesse generale che gli stessi esercitano, in via esclusiva o principale, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (articolo 5)
l’esercizio di attività diverse, unitamente alle attività di interesse generale (articolo 6)
le modalità di raccolta fondi (articolo 7)
la destinazione vincolata del patrimonio, l’assenza di scopo di lucro e il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione (articolo 8)
la devoluzione del patrimonio dell’ente in caso di scioglimento (articolo 9)
la possibilità di costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare (articolo 10)
l’iscrizione degli enti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (articolo 11)
la denominazione sociale (articolo 12), le scritture contabili e il bilancio (articolo 13), la redazione del bilancio sociale (articolo 14), la tenuta dei libri sociali obbligatori (articolo 15)
il lavoro negli enti del Terzo settore (articolo 16).
TITOLO III - Del volontario e dell'attività di volontariato
(Articoli 17-19)
Gli articoli in esame disciplinano l’attività di volontariato svolta all’interno di un ente del Terzo settore, fornendo la definizione di volontario (articolo 17), prevedendo la stipula di un’assicurazione obbligatoria (articolo 18) e dettando norme finalizzate alla promozione della cultura del volontariato (articolo 19).

TITOLO IV - Delle associazioni e delle fondazioni del Terzo settore
(Articoli 20-31)
Il Titolo IV è dedicato alla disciplina delle associazioni e delle fondazioni del Terzo settore in attuazione di quanto previsto dalla legge delega, la quale, appunto, stabilisce la “revisione della disciplina del titolo II del libro primo del codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute” (articolo 1, comma 2, lettera a, legge 106/2016).

TITOLO V - Di particolari categorie di enti del Terzo settore
(Articoli 32-44)
Le disposizioni del Titolo V sono dedicate agli enti del Terzo settore per i quali è prevista una disciplina particolare:
organizzazioni di volontariato
associazioni di promozione sociale
enti filantropici
imprese sociali
reti associative
società di mutuo soccorso.
TITOLO VI - Del Registro unico nazionale del Terzo settore
(Articoli 45-54)
Viene istituito, presso il ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Registro unico nazionale del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni, ognuna delle quali è dedicata a una delle tipologie di enti previste dal Codice. L’istituzione del Registro mira al superamento della pletora di registri (nazionali e regionali) operanti nell’ambito della disciplina previgente, in un’ottica di razionalizzazione e risistemazione complessiva.

TITOLO VII - Dei rapporti con gli enti pubblici
(Articoli 55-57)
Il Titolo VII detta le disposizioni relative ai rapporti degli enti del Terzo settore con gli enti pubblici, confermando la disciplina previgente e introducendo alcuni correttivi necessari alla luce della nuova regolamentazione unitaria del settore.

TITOLO VIII - Della promozione e del sostegno degli enti del Terzo settore
(Articoli 58-76)
Le disposizioni dettate dagli articoli 58-76 regolano le modalità di promozione e di sostegno degli enti del Terzo settore, prevedendo l’istituzione del Consiglio nazionale del Terzo settore, la disciplina dei centri di servizio per il volontariato e norme in materia di risorse finanziarie destinate agli enti.

TITOLO IX - Titoli di solidarietà degli enti del Terzo settore e altre forme di finanza sociale
(Articoli 77-78)
In materia di finanziamento degli enti operanti nel settore non profit, il Codice prevede importanti novità, introducendo la possibilità per le banche di emettere obbligazioni e altri titoli di debito, nonché certificati di deposito (titoli di solidarietà) con l’obiettivo di sostenere le attività istituzionali degli enti. Inoltre, viene disciplinato il regime fiscale del social lending.

TITOLO X - Regime fiscale degli enti del Terzo settore
(Articoli 79-89)
Il regime tributario degli enti in parola è disciplinato dagli articoli da 79 a 89, con l’obiettivo di razionalizzare, semplificare e armonizzare un quadro normativo caratterizzato, in passato, da un’estrema frammentazione e disorganicità.

TITOLO XI - Dei controlli e del coordinamento
(Articoli 90-97)
La materia dei controlli degli enti del Terzo settore è disciplinata dal Titolo XI attraverso una serie di dettagliate disposizioni finalizzate a garantire il rispetto delle finalità istituzionali e a evitare un uso distorto degli strumenti e dei benefici previsti a favore di tali enti.
A tal fine, rilevanti poteri di monitoraggio, vigilanza e controllo sono attributi all’ufficio del Registro unico nazionale e al ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Specifiche disposizioni sono dedicate ai controlli fiscali (articolo 94).

TITOLO XII - Disposizioni transitorie e finali
(Articoli 98-104)
L’ultimo Titolo del Codice contiene le disposizioni transitorie e finali, le abrogazioni di disposizioni vigenti, le norme relative alla copertura finanziaria e all’entrata in vigore della nuova disciplina, fissata in linea geenrale al 3 agosto 2017. Tuttavia, per alcuni articoli viene prevista una diversa data di entrata in vigore. Con riguardo a quest'ultimo aspetto, si veda in particolare l'articolo 104, sul quale si tornerà diffusamente nel prosieguo dell'analisi.

L’economia del presente lavoro non consente una disamina puntuale di tutte le disposizioni del nuovo codice. Per questo motivo, dopo aver analizzato nel dettaglio le norme di carattere generale e quelle relative al registro unico nazionale, si concentrerà l’attenzione principalmente sui profili di natura tributaria.


2 – continua.
La prima puntata è stata pubblicata giovedì 21 settembre

Gennaro Napolitano
pubblicato Martedì 26 Settembre 2017


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