Assicurazioni private, opposizione allo stato passivo e regime delle impugnazioni
Pubblicato il 02/10/17 03:49 [Doc.3746]
di Redazione IL CASO.it


Assicurazioni private – Liquidazione coatta – Opposizione allo stato passivo – Impugnazione – Appello – Norma speciale – Applicazione dell’art. 99 l.f. – Esclusione

La disposizione di cui all’art. 255 cod. assicurazioni (D.Lgs. n. 209 del 2005), sulla base della quale il provvedimento - ivi qualificato come sentenza - con cui il tribunale decide sulle cause di opposizione allo stato passivo, è soggetto ad appello (anche dei commissari, entro il termine di quindici giorni dalla data di notificazione, osservandosi per il giudizio di appello le disposizioni previste dalla legge fallimentare e dal codice di procedura civile) ha natura speciale e settoriale e, come tale, non può esser ritenuta implicitamente abrogata in esito al diverso generalizzato regime di cui all’art. 99 l.fall.

Fermi i principi generali che regolano l’interpretazione delle norme di legge, a conforto di tale conclusione vi è il fatto che la corrispondente analoga previsione di cui all'art. 88, comma 1, del t.u.b. è stata dal legislatore esplicitamente abrogata (col D.Lgs. n. 181 del 2015).

Massima a cura di Franco Benassi


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