Azione revocatoria, rito camerale e interpretazione della disciplina transitoria
Pubblicato il 09/10/17 08:33 [Doc.3777]
di Redazione IL CASO.it


Fallimento – Decreto correttivo - Disciplina transitoria – Interpretazione dell’espressione “procedure concorsuali” – Azione revocatoria – Applicazione del rito camerale - Esclusione

L’espressione “procedure concorsuali” di cui all'art. 22, del D. Lgs. n. 169 del 2007 (cd. decreto correttivo), che contiene la disciplina transitoria, dove stabilisce che le disposizioni si applicano "… alle procedure concorsuali... aperte successivamente alla sua entrata in vigore"  non può che intendersi riferita alla disciplina propria di tali procedure e perciò, sul piano processuale, ai soli procedimenti interni che tipicamente si innestano nel corso delle stesse (quali ad es., quello per l'accertamento del passivo), ma non anche alle controversie che, come l’azione revocatoria, pur originando dal fallimento, non sono regolate dalla legge speciale se non per quanto riguarda l'esclusiva competenza a conoscerle del tribunale che ha emesso la sentenza dichiarativa


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