Affidamento esclusivo con concentrazione delle competenze genitoriali (cd. affido superesclusivo)
Pubblicato il 09/10/17 00:00 [Doc.3778]
di Redazione IL CASO.it


Trib. Roma, sez. I civ., decreto 16 giugno 2017 (Pres. Mangano, rel. Velletti)

Provvedimenti in materia di affidamento dei figli – Genitore inidoneo ad esercitare la responsabilità genitoriale – Affidamento esclusivo dei figli al genitore idoneo con facoltà di assumere (da solo) ogni scelta importante – Sussiste

In presenza di una grave inadeguatezza di uno dei genitori ad esercitare le funzioni genitoriali, il tribunale può affidare i figli in via esclusiva al genitore idoneo, attribuendo a questi l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per tutte le questioni riguardanti la prole –  istruzione, educazione,  salute, determinazione della residenza abituale, richiesta di documenti etc. -  da assumere tenendo conto della capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, decisioni da assumere anche senza il consenso dell’altro genitore (cd. affidamento esclusivo rafforzato o superesclusivo).


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