Disciplina del Terzo settore: analisi del nuovo Codice _5
Pubblicato il 09/10/17 08:26 [Doc.3782]
di Redazione IL CASO.it


Prevista l’istituzione, presso il ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di un Registro unico nazionale con dati e informazioni sugli enti non profit, suddiviso in specifiche sezioni

In attuazione di quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1, lettera m, legge 106/2016 e con l’obiettivo di “riorganizzare il sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti, secondo criteri di semplificazione”, di superare la molteplicità di registri che caratterizzava la disciplina previgente e di garantire la piena conoscibilità in tutto il territorio nazionale dei dati e delle informazioni relativi agli enti non profit, una delle novità più rilevanti previste dal Codice è rappresentata dall’introduzione del Registro unico nazionale del Terzo settore.
L’iscrizione nel Registro, subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla legge, “è obbligatoria per gli enti del Terzo settore che si avvalgono prevalentemente o stabilmente di finanziamenti pubblici, di fondi privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni o di fondi europei destinati al sostegno dell’economia sociale o che esercitano attività in regime di convenzione o di accreditamento con enti pubblici o che intendono avvalersi“ delle agevolazioni fiscali e delle misure di sostegno economico specificamente previste dalla legge a favore di tali enti.

Istituzione
(Articolo 45)
Il Registro, a cui è dedicato l’intero Titolo VI del Dlgs 117/2017 (articoli da 45 a 54), è istituito presso il ministero del Lavoro e delle politiche sociali e, dal punto di vista operativo, è gestito su base territoriale e con modalità informatiche da uffici appartenenti alle Regioni e alle Province autonome. Esso è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati con modalità telematiche.

Struttura
(Articolo 46)
Il Registro si compone delle seguenti sezioni, ognuna delle quali corrisponde a una specifica tipologia di ente disciplinata dal Codice:
organizzazioni di volontariato
associazioni di promozione sociale
enti filantropici
imprese sociali (incluse le cooperative sociali)
reti associative
società di mutuo soccorso
altri enti del Terzo settore.
Come chiarisce la relazione illustrativa, quest’ultima sezione “ha carattere residuale ed è volta a consentire l’iscrizione anche a soggetti sui generis che, pur in possesso dei requisiti generali previsti per la generalità degli enti, presentano difficoltà a riconoscersi in una specifica categoria. In tal modo, la disposizione non ingessa la libertà organizzativa degli enti, soprattutto quelli di nuova costituzione, consentendo l’emersione di nuove tipologie organizzative al momento difficilmente individuabili, ma in grado, in futuro, di svilupparsi con caratteristiche originali”.

A eccezione delle reti associative, nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni. Con tale regola il legislatore vuole “orientare i vari enti a una connotazione e configurazione precisa e definita, anche al fine di evitare comportamenti opportunistici (…). L’unica eccezione al principio della incompatibilità è previsto, in ragione della loro specifica natura, nei confronti delle reti associative, che possono avere composizioni variabili e aggregare enti del terzo settore anche tra loro disomogenei”.

La flessibilità del sistema è garantita dalla previsione secondo la quale il ministro del Lavoro e delle politiche sociali può istituire, con proprio decreto, nuove sezioni o sottosezioni o modificare le sezioni già esistenti, in modo da aggiornare le disposizioni alla realtà sociale e organizzativa degli enti del terzo settore.

Iscrizione
(Articolo 47)
La domanda di iscrizione nel Registro deve essere presentata, dal rappresentante legale dell’ente o della rete associativa cui l’ente eventualmente aderisca, all’ufficio del Registro unico nazionale della Regione o della Provincia autonoma in cui l’ente ha la sede legale, depositando l’atto costitutivo, lo statuto ed eventuali allegati. All’atto della presentazione della domanda deve essere indicata la sezione del Registro nella quale si chiede l’iscrizione.
La verifica della sussistenza delle condizioni previste dal Codice per la costituzione dell’ente quale ente del Terzo settore, nonché per la sua iscrizione nella sezione richiesta, è affidata all’ufficio del Registro, che, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, può:
procedere all’iscrizione
rifiutare l’iscrizione con provvedimento motivato
invitare l’ente a completare o rettificare la domanda ovvero a integrare la documentazione.
In attuazione del principio del silenzio-assenso, decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda o dalla presentazione della domanda completata o rettificata ovvero della documentazione integrativa, l’istanza di iscrizione s’intende accolta.
Per ragioni di semplificazione e riduzione dei tempi procedimentali, è previsto che, nel caso in cui lo statuto e l’atto costitutivo dell’ente siano stati redatti secondo modelli standard tipizzati, predisposti da reti associative e approvati con decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’ufficio, verificata la regolarità formale della documentazione, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda iscrive l’ente nel Registro.
Infine, sotto il profilo della tutela giurisdizionale, si prevede che il diniego di iscrizione è impugnabile presso il tribunale amministrativo competente per territorio.

segue: http://www.fiscooggi.it/analisi-e-commenti/articolo/disciplina-del-terzo-settoreanalisi-del-nuovo-codice-5


5 – continua.
La prima puntata è stata pubblicata giovedì 21 settembre
La seconda puntata è stata pubblicata martedì 26 settembre
La terza puntata è stata pubblicata venerdì 29 settembre
La quarta puntata è stata pubblicata giovedì 5 ottobre
Gennaro Napolitano
pubblicato Venerdì 6 Ottobre 2017


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