Disciplina del Terzo settore: analisi del nuovo Codice _5
Pubblicato il 09/10/17 08:26 [Doc.3782]
di Redazione IL CASO.it
Prevista lâistituzione, presso il ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di un Registro unico nazionale con dati e informazioni sugli enti non profit, suddiviso in specifiche sezioni
In attuazione di quanto stabilito dallâarticolo 4, comma 1, lettera m, legge 106/2016 e con lâobiettivo di âriorganizzare il sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti, secondo criteri di semplificazioneâ, di superare la molteplicità di registri che caratterizzava la disciplina previgente e di garantire la piena conoscibilità in tutto il territorio nazionale dei dati e delle informazioni relativi agli enti non profit, una delle novità più rilevanti previste dal Codice è rappresentata dallâintroduzione del Registro unico nazionale del Terzo settore.
Lâiscrizione nel Registro, subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla legge, âè obbligatoria per gli enti del Terzo settore che si avvalgono prevalentemente o stabilmente di finanziamenti pubblici, di fondi privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni o di fondi europei destinati al sostegno dellâeconomia sociale o che esercitano attività in regime di convenzione o di accreditamento con enti pubblici o che intendono avvalersiâ delle agevolazioni fiscali e delle misure di sostegno economico specificamente previste dalla legge a favore di tali enti.
Istituzione
(Articolo 45)
Il Registro, a cui è dedicato lâintero Titolo VI del Dlgs 117/2017 (articoli da 45 a 54), è istituito presso il ministero del Lavoro e delle politiche sociali e, dal punto di vista operativo, è gestito su base territoriale e con modalità informatiche da uffici appartenenti alle Regioni e alle Province autonome. Esso è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati con modalità telematiche.
Struttura
(Articolo 46)
Il Registro si compone delle seguenti sezioni, ognuna delle quali corrisponde a una specifica tipologia di ente disciplinata dal Codice:
organizzazioni di volontariato
associazioni di promozione sociale
enti filantropici
imprese sociali (incluse le cooperative sociali)
reti associative
società di mutuo soccorso
altri enti del Terzo settore.
Come chiarisce la relazione illustrativa, questâultima sezione âha carattere residuale ed è volta a consentire lâiscrizione anche a soggetti sui generis che, pur in possesso dei requisiti generali previsti per la generalità degli enti, presentano difficoltà a riconoscersi in una specifica categoria. In tal modo, la disposizione non ingessa la libertà organizzativa degli enti, soprattutto quelli di nuova costituzione, consentendo lâemersione di nuove tipologie organizzative al momento difficilmente individuabili, ma in grado, in futuro, di svilupparsi con caratteristiche originaliâ.
A eccezione delle reti associative, nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni. Con tale regola il legislatore vuole âorientare i vari enti a una connotazione e configurazione precisa e definita, anche al fine di evitare comportamenti opportunistici (â¦). Lâunica eccezione al principio della incompatibilità è previsto, in ragione della loro specifica natura, nei confronti delle reti associative, che possono avere composizioni variabili e aggregare enti del terzo settore anche tra loro disomogeneiâ.
La flessibilità del sistema è garantita dalla previsione secondo la quale il ministro del Lavoro e delle politiche sociali può istituire, con proprio decreto, nuove sezioni o sottosezioni o modificare le sezioni già esistenti, in modo da aggiornare le disposizioni alla realtà sociale e organizzativa degli enti del terzo settore.
Iscrizione
(Articolo 47)
La domanda di iscrizione nel Registro deve essere presentata, dal rappresentante legale dellâente o della rete associativa cui lâente eventualmente aderisca, allâufficio del Registro unico nazionale della Regione o della Provincia autonoma in cui lâente ha la sede legale, depositando lâatto costitutivo, lo statuto ed eventuali allegati. Allâatto della presentazione della domanda deve essere indicata la sezione del Registro nella quale si chiede lâiscrizione.
La verifica della sussistenza delle condizioni previste dal Codice per la costituzione dellâente quale ente del Terzo settore, nonché per la sua iscrizione nella sezione richiesta, è affidata allâufficio del Registro, che, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, può:
procedere allâiscrizione
rifiutare lâiscrizione con provvedimento motivato
invitare lâente a completare o rettificare la domanda ovvero a integrare la documentazione.
In attuazione del principio del silenzio-assenso, decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda o dalla presentazione della domanda completata o rettificata ovvero della documentazione integrativa, lâistanza di iscrizione sâintende accolta.
Per ragioni di semplificazione e riduzione dei tempi procedimentali, è previsto che, nel caso in cui lo statuto e lâatto costitutivo dellâente siano stati redatti secondo modelli standard tipizzati, predisposti da reti associative e approvati con decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, lâufficio, verificata la regolarità formale della documentazione, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda iscrive lâente nel Registro.
Infine, sotto il profilo della tutela giurisdizionale, si prevede che il diniego di iscrizione è impugnabile presso il tribunale amministrativo competente per territorio.
segue: http://www.fiscooggi.it/analisi-e-commenti/articolo/disciplina-del-terzo-settoreanalisi-del-nuovo-codice-5
5 â continua.
La prima puntata è stata pubblicata giovedì 21 settembre
La seconda puntata è stata pubblicata martedì 26 settembre
La terza puntata è stata pubblicata venerdì 29 settembre
La quarta puntata è stata pubblicata giovedì 5 ottobre
Gennaro Napolitano
pubblicato Venerdì 6 Ottobre 2017
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