Nomina dellâOCC: la priorità agli organismi iscritti nellâapposito registro
Pubblicato il 13/10/17 09:06 [Doc.3799]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione Avv. Paola Cuzzocrea
Sovraindebitamento - Organismo di composizione della crisi â Funzione e nomina â Facoltà di nomina di curatore fallimentare o di notaio - PrioritÃ
Nel quadro della disciplina dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio di cui agli articoli 6 e seguenti della legge 27 gennaio 2012, n. 3, l'organismo di composizione della crisi disciplinato dall'articolo 15 assume un ruolo centrale, che si connota non solo per i profili di indipendenza e professionalità necessari agli adempimenti contemplati, ma anche per l'evidente carattere di specializzazione ritenuta necessaria dal legislatore, desumibile dal rilievo che la norma ha previsto l'istituzione di organismi stabili destinati ad essere iscritti in un apposito registro, tale previsione rimarrebbe gravemente menomata se si ammettesse l'affidamento sine die dei compiti e delle funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi, ed in alternativa ad essi, anche ad un soggetto idoneo a svolgere le funzioni di curatore fallimentare ovvero ad un notaio, cui si riferisce il comma 9 del citato articolo 15.
Tale disposizione deve pertanto essere riferita ai casi in cui sia mancata la costituzione degli organismi di composizione della crisi con iscrizione di essi nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia, il che è reso manifesto non soltanto dall'inciso «Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3», contenuto dello stesso citato comma 9, ma più in generale, dall'articolo 7 della stessa legge, il quale esordisce stabilendo che il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori l'accordo di ristrutturazione ivi previsto «con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all' articolo 15», che abbiano «sede nel circondario del tribunale competente», ossia degli organismi stabilmente costituiti secondo il richiamato articolo 15, il che colloca gli altri soggetti individuati dal comma 9 in posizione di risulta, nel senso appena indicato.
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