Nulla ma esistente, quindi sanabile, la notifica presso l'ex difensore
Pubblicato il 16/10/17 00:12 [Doc.3806]
di Redazione IL CASO.it
Sbaglia la Ctr nel dichiarare inammissibile l'impugnazione dell'Agenzia delle entrate in quanto non consegnata al nuovo legale nominato dal contribuente, bensì al precedente
La notifica dell'appello effettuata all'ex difensore del contribuente non è inesistente, ma soltanto nulla e, in quanto tale, sanabile con la costituzione in giudizio dello stesso.
A precisarlo è la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 22117 del 22 settembre 2017.
I fatti
Una società contribuente impugnava una cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo automatizzato per il recupero di Irpeg, Irap e Iva, al fine di dedurre la violazione del contraddittorio, la carenza di motivazione, l'inesistenza della notificazione, l'omesso invio dell'invito bonario, e l'erroneità dei risultati del controllo.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso con sentenza che veniva impugnata dall'Agenzia in secondo grado.
La Commissione tributaria regionale dichiarava inammissibile l'appello, in quanto notificato non al nuovo difensore nominato dal contribuente, bensì al precedente.
Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso per cassazione l'Agenzia al fine di evidenziare che la notificazione dell'appello, avvenuta presso il primo difensore del contribuente, doveva ritenersi non inesistente, ma nulla e che, nel caso di specie, tale nullità era stata sanata dalla tempestiva costituzione in giudizio del contribuente.
La pronuncia
Con l'ordinanza n. 22117/2017, la Cassazione, nel ritenere fondato il ricorso dell'Agenzia, ha richiamato l'orientamento espresso dalle sue sezioni unite nella sentenza 14916/2016.
In particolare, secondo questo orientamento - ispirato ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo - l'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione si configura "in caso di totale mancanza materiale dell'atto", nonché "nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità ".
Più precisamente, i predetti "elementi costitutivi" sono rinvenibili: "a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività , in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato", nonché "b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa".
Ne deriva che "il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto", con la conseguenza che "i vizi relativi alla individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità )".
Orbene - considerato che nel caso di specie il vizio di notifica riguardava l'individuazione del luogo (effettuata all'ex difensore anziché al difensore attuale) e tenuto conto dell'intervenuta costituzione in giudizio del contribuente - la Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia e, per l'effetto, ha annullato la sentenza impugnata rinviando la decisione, anche per quel che concerne la determinazione delle spese di lite, a un'altra sezione della Commissione tributaria regionale.
Osservazioni
Con riferimento al "luogo" dove vanno effettuate le notifiche, l'articolo 17, comma 1, Dlgs 546/1992, prevede che "Le⦠notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizioâ¦".
Un primo orientamento della giurisprudenza di legittimità ha ritenuto essenziale, ai fini della validità della notifica, l'esatta individuazione del luogo in cui la stessa deve essere eseguita; in particolare, è stato sostenuto che doveva ritenersi inesistente e, quindi, non sanabile in giudizio per raggiungimento dello scopo ex articolo 156, terzo comma, del codice di procedura civile, la notificazione "effettuata in un luogo o con riguardo ad una persona che non presentino alcun riferimento con il destinatario dell'atto, risultando a costui del tutto estraneiâ¦" (cfr Cassazione, 20311/2013, 24453/2013, 25501/2013, 2827/2013, 11052/2014, 12301/2014, 25079/2014, 26522/2014, 8154 e 8199 del 2015, 19299/2015 e cfr anche sezioni unite, 3960/2009, ove si puntualizza che "l'indicazione del luogo di consegna dell'atto, oltre che indispensabile al buon esito della notifica, costituisce un requisito essenziale all'identificazione del destinatario di essa", nonché Cassazione, 24940/2013 e 4594/2016).
Tale orientamento è stato ridimensionato dalla sentenza delle sezioni unite della Cassazione n. 14916 del 2016 - richiamata dall'ordinanza in commento - nella quale è stato ritenuto che "la notificazione del ricorso principale, eseguita presso il difensore domiciliatario della controparte per il giudizio di primo grado, anziché presso il difensore costituito nel giudizio di appello e presso il quale essa aveva eletto domicilio per tale grado del processo, è affetta da nullità per violazione dell'art. 330 cod. proc. civ., sanata dall'avvenuta costituzione della parte medesima".
L'odierna pronuncia conferma, pertanto, i principi sanciti da ultimo dalle sezioni unite, ribadendo che l'inesistenza giuridica della notificazione concerne ipotesi del tutto residuali ed eccezionali, mentre la nullità assurge a categoria generale dei vizi della notifica.
Michela Grisini
pubblicato Mercoledì 11 Ottobre 2017
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