
Revocatoria della donazione di immobile in adempimento di impegno assunto in sede divorzile
Pubblicato il 16/10/17 00:09 [Doc.3810]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione dell'Avv. Luca Beretta
Azione revocatoria ordinaria â Donazione immobiliare in adempimento di accordi assunti in sede di divorzio â Mediazione obbligatoria â Esclusione â Revocabilità â Sussiste - Necessità di revoca della sentenza di divorzio - Esclusione
Non è obbligatoria la procedura di mediazione in materia di azione revocatoria di trasferimento immobiliare, poiché la funzione dellâazione revocatoria ordinaria è soltanto quella di ricostituire la garanzia generica ex art.2740 c.c. tramite lâinefficacia relativa dellâatto dispositivo, sicché non vâè controversia alcuna sulla validità dellâatto, né tantomeno sullâoggetto della disposizione.
à legittima la domanda di revocatoria di cessione di quota immobiliare in adempimento di un obbligo previsto dalla sentenza di divorzio senza la formulazione della revocatoria della sentenza di divorzio, poiché il disposto dellâart.2901 c.c. richiama espressamente gli atti di disposizione patrimoniale, nel cui ambito non è possibile comprendere le sentenze di divorzio.
[Nella fattispecie, la Corte dâAppello ha confermato la revocazione della donazione allâex coniuge e al figlio minore del fallito della quota di comproprietà su un immobile, cessione espressamente eseguita senza corrispettivo e per spirito di liberalità , anche se prevista come impegno nella sentenza di divorzio.]
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