Valutazione unitaria della soccombenza allâesito complessivo della lite
Pubblicato il 17/10/17 08:33 [Doc.3817]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione e massima a cura dell'Avv. FAUSTO GALEOTTI
Regolamentazione delle spese di lite per soccombenza - Valutazione unitaria della soccombenza allâesito complessivo della lite ai fini dellâapplicazione della regola della soccombenza - Liquidazione delle spese di lite relative al primo grado a cura della Corte di Cassazione
Il criterio unitario e globale di valutazione della soccombenza deve essere applicato allâesito finale della lite, sicché nel giudizio svoltosi in più gradi, il giudice, ove correttamente investito dellâimpugnazione sul capo delle spese, chiamato ad emettere la decisione finale, dovrà , in considerazione del complessivo esito della lite, individuare la parte alla fine soccombente, totalmente o anche solo parzialmente, e, per converso, la parte vincitrice, totalmente o anche solo parzialmente, in favore della quale liquidare le spese di lite in misura totale o anche solo parziale, quale residuata allâesito della ritenuta compensazione parziale.
Il giudice dâappello, solo quando riforma totalmente o parzialmente la sentenza di primo grado, dispone dâufficio una nuova regolamentazione delle spese di lite, quale conseguenza della pronuncia di merito e in applicazione del criterio unitario e globale di valutazione ed individuazione della parte alla fine soccombente. Diversamente, quando conferma la sentenza impugnata, può modificare la regolamentazione delle spese della sentenza di primo grado, solo se investito della decisione mediante specifica impugnazione sul punto.
La Corte di Cassazione, ove non siano necessari ulteriori accertamenti e valutazioni fattuali decide nel merito il regolamento delle spese di giudizio, liquidando a carico della parte individuata allâesito del giudizio come soccombente, oltre alle spese del proprio grado, anche quelle delle fasi precedenti, ove il capo delle spese delle sentenze di merito sia stato fatto oggetto di apposita impugnazione.
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