Valutazione unitaria della soccombenza all’esito complessivo della lite
Pubblicato il 17/10/17 08:33 [Doc.3817]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima a cura dell'Avv. FAUSTO GALEOTTI

Regolamentazione delle spese di lite per soccombenza - Valutazione unitaria della soccombenza all’esito complessivo della lite ai fini dell’applicazione della regola della soccombenza - Liquidazione delle spese di lite relative al primo grado a cura della Corte di Cassazione

Il criterio unitario e globale di valutazione della soccombenza deve essere applicato all’esito finale della lite, sicché nel giudizio svoltosi in più gradi, il giudice, ove correttamente investito dell’impugnazione sul capo delle spese, chiamato ad emettere la decisione finale, dovrà, in considerazione del complessivo esito della lite, individuare la parte alla fine soccombente, totalmente o anche solo parzialmente, e, per converso, la parte vincitrice, totalmente o anche solo parzialmente, in favore della quale liquidare le spese di lite in misura totale o anche solo parziale, quale residuata all’esito della ritenuta compensazione parziale.

Il giudice d’appello, solo quando riforma totalmente o parzialmente la sentenza di primo grado, dispone d’ufficio una nuova regolamentazione delle spese di lite, quale conseguenza della pronuncia di merito e in applicazione del criterio unitario e globale di valutazione ed individuazione della parte alla fine soccombente. Diversamente, quando conferma la sentenza impugnata, può modificare la regolamentazione delle spese della sentenza di primo grado, solo se investito della decisione mediante specifica impugnazione sul punto.

La Corte di Cassazione, ove non siano necessari ulteriori accertamenti e valutazioni fattuali decide nel merito il regolamento delle spese di giudizio, liquidando a carico della parte individuata all’esito del giudizio come soccombente, oltre alle spese del proprio grado, anche quelle delle fasi precedenti, ove il capo delle spese delle sentenze di merito sia stato fatto oggetto di apposita impugnazione.


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