Inammissibile la revocatoria fallimentare della scissione
Pubblicato il 23/10/17 08:42 [Doc.3834]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione Centro Studi Diritto Fallimentare di Siracusa.
Massima a cura dell'Avv. Marco Spadaro

Appello Catania, 11 settembre 2017. Pres. Cordio. Rel. Veronica Milone.

Fallimento - Scissione societaria mediante assegnazione di parte del patrimonio della società scissa ad una società beneficiaria di nuova costituzione - Revocatoria fallimentare - Inammissibilità

E’ inammissibile l’azione revocatoria fallimentare dell’atto di scissione societaria realizzata mediante assegnazione di parte del patrimonio della società scissa ad una società beneficiaria di nuova costituzione, non avendo tale scissione natura traslativa di beni e diritti in senso proprio ma meramente riorganizzativa dei soggetti giuridici interessati ed esistendo, inoltre, un complesso sistema di tutela tipico e specifico dei creditori della società scissa (costituito dalla possibilità di opporsi all’operazione ex art. 2503 cod. civ., dal regime di responsabilità solidale di ciascuna delle società interessate dalla scissione per i debiti della società scissa previsto dall’ art. 2506 quater cod. civ. nonché dal diritto dei soci e dei terzi danneggiati dalla scissione al risarcimento dei danni cagionati dal compimento dell’operazione ex art. 2504 quater cod. civ.) sotteso a salvaguardare la stabilità della operazione di ristrutturazione societaria ed avente natura assorbente rispetto alla tutela apprestata dall’azione revocatoria.


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