
Diffida del custode giudiziario ad eseguire opere di conservazione e messa in sicurezza del bene pignorato
Pubblicato il 30/10/17 00:00 [Doc.3858]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione e massime a cura dellavv. Matteo Tassi e dellavv. Girolamo Venturella, docenti a contratto SSPL Università di Parma
Esecuzione immobiliare - Custode Giudiziario nominato ai sensi dellart. 559 c.p.c. Poteri Responsabilità Subingresso nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di diritto pubblico, dellesecutato Esclusione Adozione di ordinanza dirigenziale da parte dellamministrazione comunale direttamente nei confronti del custode Illegittimità.
E illegittima lordinanza dirigenziale emessa da un comune a carico del custode giudiziario nominato ai sensi dellart. 559, comma quarto, c.p.c. art. 559 c.p.c. che lo diffidi ad eseguire opere di conservazione e/o messa in sicurezza del bene pignorato, non subentrando il custode nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di diritto di pubblico, facenti capo alla persona fisica o giuridica assoggettata allespropriazione, ma assolvendo la sua figura a funzioni prettamente agevolative della liquidazione dellimmobile pignorato (Matteo Tassi - Girolamo Venturella).
Esecuzione immobiliare - adozione di ordinanza dirigenziale impositiva di un facere al custode giudiziario illegittimità onere di impugnativa - sussistenza
Lordinanza dirigenziale impositiva di un facere, sotto comminatoria di sanzioni, diretta al custode giudiziario nominato ai sensi dellart. 559 c.p.c. deve ritenersi illegittima. Il custode è perciò tenuto a richiederne limmediata revoca, in via di autotutela, assegnando a tal fine un congruo termine allamministrazione comunale, decorso il quale il custode dovrà senzaltro impugnare siffatta ordinanza dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale (Matteo Tassi - Girolamo Venturella).
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