Valida la notifica allerede con beneficio di inventario
Pubblicato il 31/10/17 07:24 [Doc.3865]
di Redazione IL CASO.it
È soggetto passivo dimposta e può, quindi, ricevere lavviso di accertamento, il figlio minorenne che non ha rinunciato al lascito a un anno dal raggiungimento della maggiore età
Legittimo lavviso di accertamento notificato dallAgenzia delle entrate al figlio minore del contribuente che ha accettato leredità con beneficio dinventario. La possibilità di eccepire di non essere tenuto a pagare i debiti oltre il limite di quanto ricevuto riguarda, infatti, la fase esecutiva e non lesistenza del debito fiscale.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione con lordinanza 23389 del 6 ottobre 2017, con cui ha accolto il ricorso dellAgenzia.
La vicenda processuale
La Commissione tributaria regionale dellEmilia Romagna, confermando la pronuncia di primo grado, annullava un avviso di accertamento emesso con metodo induttivo notificato al figlio minore del contribuente, in qualità di erede.
Secondo la Ctr, il minore non aveva acquisito la qualità di erede, avendo accettato leredità con beneficio dinventario: non risultava, infatti, il perfezionamento, entro un anno dalla maggiore età, dellaccettazione definitiva.
Con il successivo ricorso in Cassazione, lAgenzia delle entrate denuncia violazione degli articoli 2 e 484 del codice civile in quanto, essendo pacifico che il contribuente ha accettato leredità con beneficio dinventario, per il Fisco egli è soggetto passivo dimposta e pienamente legittimato a ricevere la notifica dellavviso di accertamento, non avendo rinunciato alleredità entro lanno dal raggiungimento della maggiore età.
La pronuncia
Nellaccogliere il ricorso, la Cassazione ha ricordato che laccettazione con beneficio dinventario comporta che, a parte la distinzione del patrimonio del defunto da quello dellintestatario del lascito, ai sensi dellarticolo 490, primo comma, del codice civile, il congiunto, o chi per lui, diventa erede a tutti gli effetti di legge e, quindi, anche soggetto passivo dimposta ed è pienamente legittimato a ricevere la notifica dellavviso daccertamento.
Il ricorrente, infatti, si era limitato a eccepire di non essere tenuto, in quanto erede beneficiato, al pagamento dei debiti ereditari e dei legati ultra vires, ma tale circostanza, oltre che mai contestata dallAgenzia delle entrate, riguarda i profili esecutivi e non già lan debeatur. Ne è conseguito il rigetto definitivo del ricorso del contribuente.
Sulla questione si ricorda che la legge consente laccettazione delleredità con beneficio dinventario giacché, allapertura della successione, non è sempre possibile conoscere la reale situazione patrimoniale del defunto, in modo da stabilire se sia economicamente conveniente accettare o meno i beni lasciati.
Listituto è posto a favore esclusivo dellerede, il quale, pur essendo succeduto in tutte le attività e passività, limita la propria responsabilità patrimoniale, in quanto successore, ai soli beni pervenutigli, cioè al solo attivo; pertanto, il suo patrimonio personale non sarà coinvolto dalle vicende obbligatorie già facenti capo al defunto.
Ciò premesso, la Cassazione confermato il proprio orientamento secondo cui, quando lerede abbia accettato leredità con beneficio dinventario può essere convenuto in giudizio dai creditori del de cuius, i quali possono ottenere la condanna al pagamento del debito ereditario per lintero, salva la limitazione della responsabilità dellerede stesso entro il valore dei beni ereditari, qualora egli la abbia fatta valere, proponendo la relativa eccezione (cfr Cassazione, pronuncia 6488/2007).
Secondo i giudici, laccettazione delleredità con beneficio dinventario non determina automaticamente il venir meno della responsabilità patrimoniale dellerede per i debiti (anche tributari), ma fa solo sorgere il diritto dellerede a non rispondere ultra vires hereditatis, ovverosia al di là della capacità dei beni lasciati dal de cuius.
In altri termini, il fenomeno riguarda esclusivamente i profili esecutivi e non, come nel caso di specie, il profilo dellan debeatur.
Ulteriori osservazioni
La sentenza in commento ricorda come colui che accetta leredità con beneficio dinventario è, a tutti gli effetti di legge, un normale erede, come stabilito del resto dal codice civile, ma con lunica differenza, rispetto allaccettazione pura e semplice, che il patrimonio del defunto è tenuto distinto da quello del destinatario della successione. Dunque, questultimo che conserva verso leredità tutti i diritti e gli obblighi che aveva verso il de cuius non è tenuto al pagamento dei debiti oltre il valore dei beni a lui pervenuti con la successione.
Sul punto si segnala anche la sentenza della Cassazione 1698/2017, secondo cui la cartella di pagamento o lavviso dellInps non sono atti esecutivi, per cui possono essere legittimamente notificati allerede con beneficio di inventario, fatto salvo, comunque, il divieto di avviare successivamente il pignoramento.
Nel caso di specie si era in presenza di unipotesi per cui il figlio che aveva accettato leredità con beneficio di inventario, per pagare i debiti era ricorso alla liquidazione di tipo concorsuale, in cui vige la par condicio tra creditori. In questi casi lerede deve affidarsi per la liquidazione concorsuale a un notaio del luogo ove si è aperta la successione, nominato dal tribunale. Il notaio avverte i creditori e i legatari invitandoli a inviare le loro richieste di pagamento. Dalla pubblicazione di tale avviso non possono più essere promosse procedure esecutive a istanza dei creditori, ovvero, questultimi, i non possono più avviare pignoramenti contro lerede.
La cartella esattoriale o lavviso dellInps sono titoli esecutivi che diventano definitivi se non opposti nei termini. Dunque, lo scopo della notifica di tali atti non è tanto anticipare un pignoramento quanto piuttosto quello di ottenere laccertamento della incontestabilità della pretesa dellamministrazione finanziaria e renderla definitiva.
In conclusione, il divieto di promuovere procedure individuali, si riferisce ai soli pignoramenti; ciò quindi non esclude che i creditori, potendo avere sempre interesse a procurarsi un titolo esecutivo, possano promuovere nei confronti dellerede le opportune azioni di accertamento e di condanna.
Francesco Brandi
pubblicato Lunedì 30 Ottobre 2017
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