Procedimento di notificazione: basta che l'atto raggiunga lo scopo
Pubblicato il 04/11/17 00:00 [Doc.3868]
di Redazione IL CASO.it
Può essere dichiarato inesistente solo se mancano i requisiti formali indispensabili alle sue funzioni, in presenza di un semplice vizio delliter è tranquillamente sanabile
La violazione di specifiche prescrizioni normative sul procedimento di notifica postale nella specie, omessa sottoscrizione dellufficiale giudiziario sulla busta e mancanza nella relata del numero di raccomandata - non determina inesistenza ma mera nullità della notifica stessa, sanabile per raggiungimento dello scopo in virtù dalla costituzione in giudizio del destinatario.
Così ha concluso la V sezione della Suprema corte, con la sentenza n. 23791/2017, dove è stato inoltre precisato che la sanatoria opera retroattivamente anche quando la costituzione dellintimato sia avvenuta dopo lo spirare del termine per il compimento dellatto processuale.
La vicenda processuale
Una società francese chiedeva al Centro operativo di Pescara delle Entrate, ai sensi dellarticolo 10 della convenzione Italia - Francia contro le doppie imposizioni, il pagamento del credito dimposta sui dividendi ad essa versati a dicembre 2003 e marzo 2004 dalla controllata italiana.
Contro il silenzio-rifiuto opposto dallUfficio, la società proponeva vittorioso ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Pescara (sentenza n. 378/1/2009).
Lappello del Centro operativo veniva dichiarato inammissibile dalla Ctr abruzzese (sentenza n. 200/9/2012, del 22 marzo 2012) che accoglieva la doglianza di controparte. Questultima aveva eccepito linesistenza della notificazione dellimpugnazione per omessa apposizione della sottoscrizione dellufficiale notificatore sulla busta contenente latto processuale e per la mancanza nella relata del numero della raccomandata utilizzata per la spedizione del documento.
Precisava il collegio di seconde cure che, quandanche si fosse inteso ricondurre il vizio in parola nella categoria della nullità, neppure poteva invocarsi la sanatoria dello stesso per raggiungimento dello scopo derivante dalla costituzione in giudizio della parte privata che, essendo intervenuta quando il termine per la proposizione dellappello era ormai spirato, non è idonea ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza.
Ricorrendo in sede di legittimità, lAgenzia sollevava cinque motivi di gravame: con i primi tre denunciava lillegittimità della statuizione di inesistenza della notifica dellappello a causa dellomessa sottoscrizione dellufficiale giudiziario sulla busta di spedizione postale e dellomessa indicazione sulla relata del numero della raccomandata; con gli altri due si doleva del fatto che la Ctr non avesse disposto la rinnovazione della notifica, anche in ragione della non imputabilità dei vizi alla parte notificante.
La pronuncia della Corte
Le prime tre doglianze sono state accolte (le restanti ritenute assorbite) e la Corte ha cassato la sentenza impugnata, rinviando al giudice a quo in diversa composizione.
Nella motivazione, il Supremo collegio ricorda innanzitutto che la notificazione può considerarsi inesistente soltanto quando esorbiti completamente dallo schema legale, mentre la violazione di specifiche prescrizioni normative sul procedimento di notifica comporta una mera nullità sanabile ex tunc dalla costituzione in giudizio del destinatario , a prescindere dal momento di tale costituzione (Cass., sez. un., 10 ottobre 1997, n. 9859, ; Cass. 8 gennaio 2002, n. 139 ).
Limpatto di tali principi rispetto al caso di specie, precisa lodierna pronuncia, comporta che i vizi rilevati dal giudice dappello seppur evidenziano la violazione dellart. 3 L. 890/1982, certo non privano latto degli elementi caratteristici del modello legale; di conseguenza, si legge ancora, la CTR ha errato nel farne discendere linesistenza della notifica e nellescluderne la sanatoria per raggiungimento dello scopo in rapporto al tempo di costituzione dellappellato (successivo allo spirare del termine dappello).
Osservazioni
Il procedimento di notificazione degli atti in genere, e per quanto dinteresse in questa sede degli atti del procedimento amministrativo e del processo tributario, soggiace a una puntuale disciplina normativa delle varie fasi in cui si articola il relativo iter, sostanziandosi in una serie di attività, il cui scopo ultimo è quello di determinare la conoscenza legale dellatto in capo al suo destinatario.
Il puntuale rispetto della sequenza procedurale consente infatti di ritenere convenzionalmente intervenuta la conoscenza dellatto da notificare, indipendentemente dal fatto che vi sia stata una effettiva conoscenza dello stesso, basandosi dunque su di una fictio in virtù della quale leffettiva conoscenza dellatto da parte del destinatario, pur costituendo lo scopo della notificazione, rimane estranea alla sua struttura (Cassazione, sentenza 23675/2014).
Laddove invece, nel corso del concreto espletamento delliter di notifica, si verifichino delle deviazioni rispetto allo schema legale tipico occorre valutare quali conseguenze ne derivano.
Invero, mentre in base allarticolo 156, secondo comma, cpc, la nullità per inosservanza di forme di un atto, anche se non prevista dalla legge, può tuttavia essere pronunciata quando latto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, in virtù del successivo terzo comma, la nullità non può invece mai essere pronunciata se latto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
Larticolo 156 cpc positivizza cioè il principio di strumentalità delle forme, in ragione del quale la nullità della notifica non discende di per sé dalla violazione della forma fissata dalla legge, ma soltanto dalle conseguenze che il vizio comporta sullidoneità della notifica a raggiungere lo scopo cui la stessa è preordinata.
Nella fattispecie, in effetti, si era verificato un vizio delliter di notifica, perché larticolo 3, secondo comma, della legge n. 890/1982 prevede che, in caso di notifica a mezzo del servizio postale, lufficiale giudiziario presenta la copia dellatto da notificare in busta chiusa sulla quale sono apposti, tra gli altri, il numero del registro cronologico, la propria sottoscrizione ed il sigillo dellufficio. Di contro, per mera completezza, si osserva che il precedente comma non impone lindicazione del numero della raccomandata sulla relata, stabilendo soltanto che la stessa debba fare menzione dellufficio postale per mezzo del quale (lagente notificatore, n.d.a.) spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento.
Peraltro, tale vizio non ha impedito allatto di entrare nella sfera di conoscibilità del destinatario che, attraverso la costituzione in giudizio aveva dimostrato per facta concludentia di esserne venuto a conoscenza.
Sul tema, si può ricordare linsegnamento della Cassazione 5057/2015, ove si legge che il raggiungimento dello scopo consente la piena conoscenza dellatto, così realizzando il nucleo forte di tutela dellesercizio del diritto di difesa cui sono parametrate tutte le garanzie offerte dallordinamento perché tale effetto sia davvero conseguito, senza dar rilievo ad aspetti puramente formali che ostacolino la pronuncia sostanziale di giustizia alla quale tende lordinamento.
In termini analoghi, la Cassazione a sezioni unite, con sentenza n. 7665/2016, ha ritenuto che nel processo la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela linteresse allastratta regolarità del processo, ma garantisce solo leliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione. Di conseguenza è inammissibile leccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali lerronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione.
E ancora, la Cassazione a sezioni unite, con la sentenza n. 14916/2016, nel ribadire che le forme degli atti sono prescritte al fine esclusivo di conseguire un determinato scopo, coincidente con la funzione che il singolo atto è destinato ad assolvere nell'ambito del processo, precisa che la regola della sanatoria dei vizi per raggiungimento dello scopo costituisce espressione della prevalenza che il legislatore in piena attuazione del principio della strumentalità delle forme ha inteso dare ai dati dellesperienza concreta (constatazione ex post), sia pure dovuta ad accadimenti del tutto accidentali, rispetto agli elementi di astratta potenzialità e prevedibilità (valutazione ex ante).
Massimo Cancedda
pubblicato Martedì 31 Ottobre 2017
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