Usura e interessi di mora, distinzione e criterio di calcolo
Pubblicato il 06/11/17 00:00 [Doc.3876]
di Redazione IL CASO.it
Trib. Sondrio sent. n. 456/2017 del 02 novembre 2017
Usura tasso di mora su mutuo Anche il tasso di mora soggiace al tasso soglia di usura - Divieto di sommare tassi corrispettivi e moratori
Il tasso soglia riguarda anche gli interessi moratori, essendo tale interpretazione senz'altro più conforme al dettato normativo (lart. 1 co. 1 d.l. 394/2000 fa riferimento agli interessi a qualunque titolo convenuti) non ravvisandosi peraltro ragioni per la loro esclusione (C. Cost.29/2002, Cass. Civ. 350/2013).
L'accertamento del superamento del tasso soglia deve essere svolto valutando ciascuna tipologia di interessi separatamente, non già sommando gli interessi corrispettivi agli interessi moratori e ciò per la diversa funzione e natura degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori: i primi costituiscono i frutti civili derivanti dal costo fisiologico del prestito del denaro, i secondi, del tutto eventuali, intervengono nella fase patologica del rapporto, per l'ipotesi di ritardo nell'adempimento e pertanto rivestono una funzione tipicamente sanzionatoria.
Segnalazione e massima a cura degli Avv.ti Roberta Capone e Paolo Muolo (cell. 3451223523)
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