Non sufficienza della mera enunciazione dei motivi di urgenza
Pubblicato il 06/11/17 00:00 [Doc.3877]
di Redazione IL CASO.it
Commissione Tributaria Regionale di Bologna Sez. 11; sentenza 20/10/2017-2/11/2017, n. 3003/2017; Pres. Mancini Rel. est. Morlini.
Avviso di accertamento - Articolo 12 comma 7 L. n. 212/2000 - Inosservanza termine dilatorio di sessanta giorni per emanazione - Illegittimità atto impositivo emesso ante tempus se non ricorrono particolari e motivate ragioni durgenza Sussiste.
Non sufficienza mera enunciazione nellatto dei motivi di urgenza - necessità effettiva sussistenza di tali requisiti- onere prova dellUfficio - sussistono.
Non identificabilità specifiche ragioni durgenza con imminente spirare termine di decadenza per accertamento - necessità prova da parte Ufficio di oggettiva impossibilità di adempimento obbligo sussiste.
Larticolo 12 comma 7 L. n. 212/2000 deve essere interpretato nel senso che linosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per lemanazione dellavviso di accertamento determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, lillegittimità dellatto impositivo emesso ante tempus, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva.
Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nellatto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato lemissione anticipata, bensì nelleffettiva assenza di detto requisito, esonerativo dallosservanza del termine, la cui ricorrenza nella concreta fattispecie e allepoca di tale emissione, deve essere provata dallUfficio.
Le specifiche ragioni di urgenza non possono comunque identificarsi con limminente spirare del termine di decadenza per laccertamento, giacché è dovere dellamministrazione attivarsi tempestivamente per consentire il dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, e diversamente opinando si verrebbero a convalidare, in via generalizzata, tutti gli atti in scadenza, in contrasto col principio secondo cui il requisito dellurgenza deve essere riferito alla concreta fattispecie, cioè al singolo rapporto tributario controverso; oggetto della prova va piuttosto individuato nella oggettiva impossibilità di adempimento dellobbligo, traducendosi nella deduzione che limminente scadenza del termine di decadenza che non ha consentito di adempiere lobbligo di legge, sia dipesa da fatti o condotte allUfficio non imputabili a titolo di incuria, negligenza o inefficienza.
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