Non sufficienza della mera enunciazione dei motivi di urgenza
Pubblicato il 06/11/17 00:00 [Doc.3877]
di Redazione IL CASO.it


Commissione Tributaria Regionale di Bologna Sez. 11; sentenza 20/10/2017-2/11/2017, n. 3003/2017; Pres. Mancini Rel. est. Morlini.

Avviso di accertamento - Articolo 12 comma 7 L. n. 212/2000 - Inosservanza termine dilatorio di sessanta giorni per emanazione - Illegittimità atto impositivo emesso ante tempus se non ricorrono particolari e motivate ragioni d’urgenza – Sussiste.

Non sufficienza mera enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza - necessità effettiva sussistenza di tali requisiti- onere prova dell’Ufficio - sussistono.

Non identificabilità specifiche ragioni d’urgenza con imminente spirare termine di decadenza per accertamento - necessità prova da parte Ufficio di oggettiva impossibilità di adempimento obbligo – sussiste.

L’articolo 12 comma 7 L. n. 212/2000 deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ‘ante tempus’, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva.

Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito, esonerativo dall’osservanza del termine, la cui ricorrenza nella concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve essere provata dall’Ufficio.

Le specifiche ragioni di urgenza non possono comunque identificarsi con l’imminente spirare del termine di decadenza per l’accertamento, giacché è dovere dell’amministrazione attivarsi tempestivamente per consentire il dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, e diversamente opinando si verrebbero a convalidare, in via generalizzata, tutti gli atti in scadenza, in contrasto col principio secondo cui il requisito dell’urgenza deve essere riferito alla concreta fattispecie, cioè al singolo rapporto tributario controverso; oggetto della prova va piuttosto individuato nella oggettiva impossibilità di adempimento dell’obbligo, traducendosi nella deduzione che l’imminente scadenza del termine di decadenza che non ha consentito di adempiere l’obbligo di legge, sia dipesa da fatti o condotte all’Ufficio non imputabili a titolo di incuria, negligenza o inefficienza.


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