Efficacia temporale diversa per domicilio fiscale e indirizzo
Pubblicato il 07/11/17 00:00 [Doc.3884]
di Redazione IL CASO.it
Il primo è predeterminato dalla legge secondo criteri obiettivi, il secondo è, invece, semplicemente, il luogo fisico presso il quale il contribuente può essere rintracciato
In caso di variazioni anagrafiche, la legge prevede unultrattività del precedente domicilio fiscale di sessanta giorni che si riducono a trenta in caso di variazione dellindirizzo nellambito del medesimo comune di domicilio fiscale.
Così ha concluso la V sezione della Corte suprema, con la sentenza 23334 del 6 ottobre2017, ove è stato altresì ricordato che, mentre il domicilio fiscale è predeterminato dalla legge secondo criteri obiettivi, lindirizzo è invece il luogo fisico presso il quale il contribuente può essere reperito, ma sempre nellambito del domicilio fiscale stabilito dalla legge.
La vicenda processuale
Un accertamento in materia di Iva veniva impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Verona che accoglieva parzialmente il gravame.
Con sentenza 20/21/2012 del 21 febbraio 2012, la Ctr Veneto, sezione distaccata di Verona, accoglieva invece lappello di parte pubblica, rigettando quello dei contribuenti, che proseguivano in sede di legittimità con ricorso sostenuto da nove motivi.
Per quanto dinteresse in questa sede, con una delle doglianze veniva lamentata la violazione delle regole in tema di notifica e lintervenuta decadenza dal potere accertativo al momento di notificazione dellatto tributario.
Nello specifico, premesso che il termine ultimo per la notificazione dellavviso scadeva il 31 dicembre 2008, linteressato affermava che, pur essendosi perfezionata la notifica in detto giorno, tuttavia la stessa era stata eseguita a un indirizzo dal quale egli si era trasferito sin dal precedente 3 novembre. Né, precisava listante, poteva valere a sanare il vizio limpugnazione dellatto avvenuta l11 giugno 2009, quando lamministrazione era decaduta dalla propria pretesa impositiva.
La pronuncia
La Corte ha rigettato il motivo richiamando la norma dellarticolo 58, ultimo comma, del Dpr 600/1973, ai sensi del quale le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate, e precisando che detta variazione si verifica quando il contribuente trasferisce la propria residenza anagrafica in altro Comune.
Nel caso di specie, rileva il Collegio supremo, la notifica doveva ritenersi valida perché avvenuta nel termine di inopponibilità allerario del mutamento del domicilio fiscale mentre non poteva essere applicata la norma, invocata dal contribuente, contenuta nellarticolo 60, terzo comma, del medesimo Dpr 600 che, nel testo vigente ratione temporis, disponeva che le variazioni e le modificazioni dellindirizzo non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dellavvenuta variazione anagrafica.
Invero, spiegano i togati del Palazzaccio, larticolo 60 in parola non disciplina le variazioni del domicilio fiscale che è un luogo predeterminato dalla legge secondo criteri obiettivi ma soltanto dellindirizzo, che è il luogo fisico presso il quale il contribuente può essere reperito, ma sempre nellambito del domicilio fiscale stabilito dalla legge.
Gli effetti della variazione del domicilio fiscale, chiosa la Corte, sono stabiliti dallarticolo 58 del Dpr 600/1973, che prevede unultrattività del precedente domicilio fiscale di 60 giorni; mentre gli effetti della variazione dellindirizzo nellambito del medesimo comune di domicilio fiscale sono disciplinati dal successivo articolo 60 il quale prevede (in seguito allintervento di Corte cost., 19-12-2003, n. 360) unultrattività del vecchio indirizzo di 30 giorni).
Osservazioni
Il domicilio fiscale è una nozione che trova esclusiva cittadinanza in ambito tributario e che assume una valenza essenziale, tra laltro:
ai fini dellindividuazione dellufficio (che, ai sensi dellarticolo 31 del 600/1973, coincide con lufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata) cui spettano i poteri di accertamento e controllo stabiliti dalle norme tributarie
con riguardo al luogo della notificazione degli atti tributari, stante quanto stabilito dal successivo articolo 60, il cui primo comma, lettera c), dispone che salvo il caso di consegna dellatto o dellavviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario.Con specifico riguardo al secondo profilo, la Corte suprema ha costantemente ritenuto che la disciplina della notifica degli atti tributari, ispirata ad un rapporto di soggezione del contribuente al potere impositivo dellamministrazione finanziaria (Cassazione, pronunce 6911/2017 e 23047/2016), si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sullonere preventivo del contribuente di indicare allUfficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni Tale disciplina è posta a garanzia dellAmministrazione finanziaria, cui non può essere addossato lonere di ricercare il contribuente fuori del suo domicilio (tra le più recenti, vedi Cassazione, pronunce 13739/2017, 12264/2017 e 27129/2016).
Nellambito della particolare disciplina della materia, larticolo 58, ultimo comma, del Dpr 600/1973, prevede che le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.
Accanto al domicilio fiscale viene poi in considerazione il concetto di indirizzo, luogo fisico in cui, nel comune di domicilio fiscale, il contribuente può essere concretamente reperito e in ordine alle cui variazioni e modificazioni larticolo 60, terzo comma, del medesimo Dpr 600/1973 prevede, tra laltro, che le stesse hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dellavvenuta variazione anagrafica o, per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dellufficio della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 .
Lodierna pronuncia, confortata dal testo letterale delle norme di riferimento, afferma dunque in modo netto che, ai fini della notifica degli atti tributari, lultrattività del precedente recapito e, di conseguenza, linopponibilità allamministrazione finanziaria delle relative variazioni e modificazioni vanno rapportate a un differente lasso temporale a seconda che linteressato abbia mutato il domicilio fiscale (trasferendosi da un comune ad altro comune) oppure, nellambito di questultimo, abbia semplicemente variato il luogo fisico in cui ha stabilito il proprio indirizzo.
Massimo Cancedda
pubblicato Giovedì 2 Novembre 2017
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