Fumi di pizzeria, palla al gestore
Pubblicato il 07/01/14 00:00 [Doc.39]
di Redazione IL CASO.it


Proprietario dell'immobile e gestore della pizzeria devono adottare qualsiasi mezzo per evitare la fuoriuscita di fumi e odori fastidiosi, al fine di evitare di incorrere nel reato di cui agli artt. 110 e 674 cod. pen. (getto pericoloso di cose). Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sez. III penale che, sentenza 6 dicembre 2012 – 6 maggio 2013, n. 19437, ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza del tribunale di Bari perchè manifestamente infondato. Richiamando, peraltro, diversi precedenti giurisprudenziali, il Collegio ha affermato che anche in presenza di una attività commerciale e produttiva regolare, il reato non viene di certo meno se le emissioni avvengono ugualmente e con effetti molesti, come è successo nel caso posto al suo esame, che ha indotto due anziani coniugi a rivolgersi al giudice tenuto conto che, sotto il balcone della loro stanza da letto, era stata installata l'apparecchiatura che avrebbe dovuto filtrare fumi e odori; infatti, essendo il reato contestato di natura contravvenzionale, conseguentemente, include, oltre il dolo, anche la colpa come elemento costitutivo del reato.

a cura di Studio Commerciale Corteselli & Associati


© Riproduzione Riservata