Procura all'avvocato praticante: deve essere firmata dalla parte
Pubblicato il 13/11/17 08:31 [Doc.3913]
di Redazione IL CASO.it


Cassata la sentenza della Ctr che ha legittimato la difesa del contribuente senza tener conto della necessaria abilitazione per le controversie dinanzi al giudice tributario

Nelle controversie di valore inferiore a 2.582,28 euro è nullo il ricorso con procura rilasciata al praticante avvocato non abilitato a difendere davanti alle Commissioni tributarie a meno che lo stesso non sia stato sottoscritto anche personalmente dalla parte interessata.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione con l’ordinanza 25394 del 25 ottobre 2017 con cui ha accolto il ricorso presentato da un Comune cassando senza rinvio la pronuncia impugnata.

La vicenda processuale
La vicenda parte dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di alcuni avvisi di accertamento Tarsu relativi agli anni dal 2006 al 2010.
La Ctr della Campania, accogliendo l’appello del contribuente, disattendeva l’eccezione preliminare del Comune impositore in ordine alla nullità della costituzione del contribuente avvenuta col ministero di praticanti avvocati.
Con il successivo ricorso per Cassazione il Comune denunciava, tra l’altro, violazione degli articoli 12 e 18, commi 3 e 4, del Dlgs n. 546/1992 e dell’articolo 7 della legge n. 479/1999 per non avere la Ctr rilevato l’inammissibilità del ricorso introduttivo del contribuente in quanto sottoscritto unicamente da praticanti alla professione di avvocato, non abilitati a stare in giudizio dinanzi al giudice tributario.

La pronuncia della Cassazione
I giudici di legittimità hanno dapprima ricordato che in ambito tributario il difetto di assistenza tecnica nelle controversie di valore superiore a 2.582 euro non è direttamente causa di inammissibilità del ricorso proposto direttamente dalla parte, ma tale sanzione deriva solo dall’inottemperanza all’ordine del giudice di fornirsi di un difensore (cfr Cassazione, pronuncia 5255/2008).

Ciò presuppone, ovviamente, che il ricorso sia sottoscritto dalla parte mentre, nel caso di specie, in cui pure il valore della controversia (determinato ai sensi dell’articolo 12, comma 5 del Dlgs 546/1992) avrebbe consentito una difesa personale, il ricorso era sottoscritto unicamente dai praticanti avvocati, non abilitati alla difesa tecnica dinanzi al giudice tributario ai sensi di quanto disposto dall’articolo 7 della legge 479/1999.

La Cassazione ha fatto, quindi, applicazione, a contrario, del principio desumibile dal precedente costituito da Cassazione n. 2825/2012 secondo cui, nelle controversie di valore inferiore al limite allora previsto di 2.582,28 euro, la nullità della procura rilasciata a praticante avvocato, come tale non abilitato a difendere dinanzi alle Commissioni tributarie, non determina di per sé la nullità del ricorso cui accede, sempre che esso sia stato sottoscritto congiuntamente dalla parte interessata; requisito, quest’ultimo, mancante nella fattispecie concreta.

Ne è conseguita l’inammissibilità del ricorso introduttivo per violazione dell’articolo 18 del Dlgs 546/1992: l’errore della Ctr è stato quello di ritenere irrilevante l’eccepita carenza dello ius postulandi per difetto di assistenza tecnica, limitandosi a precisare che il valore della controversia avrebbe consentito, comunque, la difesa della parte di persona, senza dar conto, tuttavia, del difetto di sottoscrizione del ricorso direttamente dalla parte interessata; solo in presenza di essa, infatti, trattandosi di controversia compresa nel limite di valore per la diretta difesa personale, ne sarebbe potuto derivare la regolare trattazione.
Cassata senza rinvio la sentenza impugnata.

Ulteriori osservazioni
Sul punto si ricorda che il ricorso introduttivo del giudizio tributario, relativo a controversie di valore superiore a 2.582,28 euro, sottoscritto solo dal contribuente, è inammissibile solo a seguito di inottemperanza all’ordinanza del giudice, nei termini dalla stessa fissati, di munirsi di assistenza tecnica (cfr Corte costituzionale 189/2000; Cassazione, pronunce 6934/2013, 3266/201, e 22601/2004).

Ciò in quanto “il difetto di assistenza tecnica nel processo tributario, a differenza di quanto avviene nel processo civile, non si traduce in un difetto di rappresentanza processuale, tanto che l’incarico al difensore, a norma dell’articolo 12, comma 3, può essere conferito anche in udienza, successivamente alla proposizione del ricorso” (cfr Cassazione 839/2014). Del resto, “Il difetto di assistenza tecnica non dà luogo… a una nullità attinente alla costituzione del contraddittorio, non riguardando un presupposto processuale relativo alla parte” (cfr Cassazione 839/2014 e 3266/2012).

Si deve, pertanto, ritenere che la mancanza di assistenza tecnica del contribuente nelle controversie tributarie di valore superiore a 2.582,28 euro “determina il dovere, per il giudice adito, di impartire l’ordine di munirsi di detta assistenza…. In caso di omissione dell’ordine, si verifica certamente una nullità che si riflette sulla sentenza. Tuttavia la nullità non è assoluta… ma relativa, tanto che può essere eccepita, in sede di gravame, soltanto dalla parte di cui sia stato leso il diritto all’adeguata assistenza tecnica” (cfr Cassazione 839/2014, 6934/2013, 3266/2012, 5255/2008 e 3051/2008).

Nella diversa ipotesi in cui il contribuente, in un giudizio per cui è previsto l’obbligo di assistenza tecnica, proponga appello personalmente, la Cassazione ha chiarito che “l’obbligo del giudice tributario di fissare al contribuente, che ne sia privo, un termine per la nomina di un difensore… sussiste solo nell’ipotesi in cui la parte sia ‘ab initio’ sfornita di assistenza tecnica e non riguarda il giudizio di secondo grado”. Per questo, in tali casi, l’appello va dichiarato immediatamente inammissibile non dovendo il giudice reiterare l’ordine (cfr Cassazione, 21139/2010, 20929/2013 e 8778/2008).
L’articolo 9, comma 1, lettera e) del Dlgs 156/2015 ha integralmente sostituito l’articolo 12 del decreto n. 546/1992, mantenendo, tuttavia, la regola generale dell’obbligatorietà, per la parte privata, dell’assistenza tecnica nelle controversie tributarie, fatti salvi i casi di controversie di modico valore, elevato da 2.582,28 euro a 3mila euro con decorrenza dal 1° gennaio 2016.

Il novellato articolo 12, commi 3, 5 e 6, individua, inoltre, i soggetti abilitati all’assistenza tecnica innanzi alle commissioni tributarie che, come evidenziato nella relazione illustrativa, possono essere raggruppati nelle seguenti tre categorie:
coloro che possono assistere i contribuenti nella generalità delle controversie [lettere da a) a d) del comma 3]
coloro che sono abilitati alla difesa con riguardo a controversie aventi ad oggetto materie specifiche [lettera e) del comma 3, lettere da a) a g) del comma 5 e comma 6]
coloro che possono assistere esclusivamente alcune categorie di contribuenti [lettere f), g) e h) del comma 3].
Tra i soggetti che possono assistere esclusivamente alcune categorie di contribuenti, il nuovo articolo 12, alla lettera h) del comma 3, ha ricompreso anche i dipendenti dei centri di assistenza fiscale (Caf) e delle relative società di servizi, che siano in possesso, congiuntamente, del diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o del diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale. I predetti dipendenti possono difendere i propri assistiti esclusivamente nei contenziosi tributari che scaturiscono dall’attività di assistenza loro prestata, come, ad esempio, quelli relativi al disconoscimento degli oneri e delle spese indicati nella dichiarazione compilata e trasmessa dal medesimo centro di assistenza fiscale.
Francesco Brandi
pubblicato Venerdì 10 Novembre 2017
Fonte: www.fiscooggi.it


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