Valido l'accertamento "a tavolino" se l'impugnazione è pretestuosa
Pubblicato il 16/11/17 00:00 [Doc.3919]
di Redazione IL CASO.it


Solo se il contribuente espone in concreto le ragioni che avrebbe inteso far valere, il giudice tributario può provvedere all’annullamento dell’atto impositivo emesso

Nell’accertamento “a tavolino” concernente l’Iva, il giudice può disporre l’annullamento dell’avviso, per violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale, soltanto se il contribuente dimostra che l’impugnazione non è pretestuosa.
A tal fine rilevano anche i documenti non prodotti in sede precontenziosa, laddove gli stessi non rientrino tra quelli specificamente richiesti dall’ufficio finanziario tramite questionario o invito, oppure qualora sia mancato l’avvertimento (articolo 32 del Dpr 600/1973, richiamato in materia di Iva dall’articolo 51 del Dpr 633/1972).
È quanto ribadito dalla Suprema corte, con l’ordinanza n. 25044 del 23 ottobre 2017.

La vicenda processuale
Nei confronti del contribuente viene emesso un avviso di accertamento “a tavolino” per imposte dirette e Iva relativamente all’anno di imposta 2006, notificato prima del decorso del termine di 60 giorni dal compimento dell’ultimo atto di verifica, richiesto dallo Statuto del contribuente (articolo 12, comma 7, della legge n. 212/2000).
L’impugnazione del contribuente viene accolta sia dalla Ctp che dalla Ctr.
L’ufficio impugna in Cassazione, lamentando il vizio di violazione di legge, laddove il giudice di merito ha ritenuto applicabile alla fattispecie in esame, relativa ad accertamento a tavolino, il disposto di cui all’articolo 12, comma 7, dello Statuto del contribuente.

La pronuncia della Cassazione
La Suprema corte, allineandosi al disposto delle sezioni unite (Cassazione 24813/2015), ritiene non applicabile agli accertamenti a tavolino, l’articolo 12, comma 7, della legge n. 212/2000, sussistendo un obbligo generale di contradditorio, la cui violazione comporti la nullità dell’atto, unicamente riguardo ai tributi armonizzati e purché il contribuente enunci in concreto le ragioni che avrebbe inteso far valere al fine di valutare la natura non meramente pretestuosa dell’opposizione.

Osservazioni
Nel caso in esame è illegittima la statuizione dei giudici di merito riguardo alle imposte dirette, mentre, in riferimento all’Iva, il giudice di merito dovrà accertare, in sede di rinvio, che il contribuente in fase contenziosa abbia addotto quegli elementi idonei, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, a evitare l’emanazione dello stesso accertamento riferito al tributo armonizzato.

A tal fine, rilevano anche i documenti prodotti solo in fase contenziosa dal contribuente, laddove gli stessi non rientrino tra quelli specificamente richiesti dall’ufficio finanziario tramite questionario o invito, o nel caso in cui sia mancato l’avvertimento in merito all’inutilizzabilità di materiale probatorio non esibito in sede precontenziosa, di cui all’articolo 32 del Dpr n. 600/1973, richiamato in materia di Iva dall’articolo 51 del Dpr n. 633/1972.
Sull’amministrazione finanziaria, grava l’onere di provare di aver invitato il contribuente in modo specifico e puntuale alla relativa esibizione, avvertendolo circa le conseguenze della sua mancanza ottemperanza, essendo detto obbligo d’informativa espressione del principio di lealtà, che deve connotare, l’azione dell’amministrazione stessa.

Nell’ordinanza, pertanto, con riferimento alle imposte dirette è legittimo l’avviso di accertamento “a tavolino” emesso prima del decorso del termine di 60 giorni dal compimento dell’ultimo atto di verifica, in assenza di un obbligo generale di contraddittorio. Con riferimento all’Iva (tributo armonizzato), invece spetterà al giudice di merito, in sede di rinvio, valutare la non pretestuosità dei motivi di impugnazione del contribuente.
Dora De Marco
pubblicato Lunedì 13 Novembre 2017


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