Distinzione leasing godimento e traslativo, fallimento e clausola penale
Pubblicato il 15/11/17 00:00 [Doc.3921]
di Redazione IL CASO.it
Tribunale di Reggio Emilia; ordinanza 2/11/2017; Giud. Morlini.
Locazione finanziaria - Distinzione leasing godimento e traslativo Causa concreta del contratto Differenza per prescrizione e risoluzione per inadempimento- sussiste
Distinzione leasing godimento e traslativo Persistente attualità a seguito della modifica dellart. 72 L.F
Clausola penale riconoscimento alla parte non inadempiente del diritto a ricevere ciò che avrebbe ricevuto nel caso di esecuzione del contratto manifesta eccessività non sussiste
Compensazione totale o parziale spese di lite - reciproca soccombenza - accoglimento domanda per importo inferiore al domandato - sussiste
La differenza tra leasing di godimento e leasing traslativo riguarda la causa concreta del contratto: nel leasing di godimento, si prevede che la res esaurisca la sua utilità economica entro un determinato periodo di tempo, che coincide di regola con la durata del rapporto; nel leasing traslativo, si intende viceversa realizzare un preminente e coessenziale effetto traslativo, dato che il bene è destinato a conservare, alla scadenza del rapporto, un valore residuo particolarmente apprezzabile per lutilizzatore, in quanto notevolmente superiore al prezzo di riscatto, cosicché tale riscatto non costituisce così uneventualità marginale ed accessoria, ma rientra nella funzione delle parti assegnata al contratto.
La distinzione tra leasing di godimento e traslativo, rilevante ai fini della prescrizione ex artt. 2948 numeri 3 o 4 c.c. o 2946 c.c. e soprattutto ai fini dellapplicabilità dellarticolo 1458 o 1526 c.c. in caso di risoluzione per inadempimento dellutilizzatore, rimane valida anche dopo la modifica dellarticolo 72 L.F. ad opera del D.L. n. 354/2003, il quale ha unitariamente disciplinato gli effetti della risoluzione del contratto di leasing in caso di fallimento: infatti, tale unitaria disciplina si applica alla sola sede fallimentare, poiché larticolo 72 L.F. trova applicazione solo nel caso in cui il contratto di leasing sia pendente al momento del fallimento dellutilizzatore, mentre, ove si sia già anteriormente risolto, occorre continuare distinguere a seconda che si tratti di leasing finanziario o traslativo, dovendosi per questultimo utilizzare lart. 1526 c.c.
Non è manifestamente eccessiva ai sensi dellarticolo 1384 c.c. una clausola penale che, in caso di risoluzione per inadempimento, garantisca alla parte non inadempiente il diritto di ricevere ciò che avrebbe ricevuto in caso di corretto adempimento alle obbligazioni contrattuali ad opera di controparte.
La compensazione totale o parziale delle spese di lite per reciproca soccombenza ex art. 92 comma 2 c.p.c., può essere effettuata non solo per accoglimento di una sola delle plurime domande azionate, ma anche per accoglimento di soli alcuni capi di ununica domanda, ovvero di accoglimento dellunica domanda per un importo inferiore sotto il profilo quantitativo da quello domandato.
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