Uso di Facebook per pubblicazioni e qualità di consumatore
Pubblicato il 15/11/17 09:06 [Doc.3924]
di Redazione IL CASO.it


Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Competenza giurisdizionale in materia di contratti conclusi da consumatori – Nozione di consumatore – Social media – Account Facebook e pagine Facebook – Cessione di diritti da parte di consumatori domiciliati nello stesso Stato membro, in altri Stati membri e in paesi terzi – Azione collettiva

L’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che lo svolgimento di attività quali la pubblicazione di libri, la tenuta di conferenze, la gestione di siti web o la raccolta di fondi per l’esercizio di diritti non comporta la perdita dello status di consumatore con riferimento alle domande concernenti il proprio account Facebook utilizzato per finalità private.

2. Sul fondamento dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, un consumatore non può far valere, contemporaneamente a diritti propri, diritti aventi lo stesso oggetto ceduti da altri consumatori domiciliati in altre località all’interno dello stesso Stato membro, in altri Stati membri o in paesi terzi


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