Matrimonio celebrato all'estero e non trascritto: proposizione di ricorso per la regolamentazione completa dei rapporti genitori/figli
Pubblicato il 27/11/17 00:00 [Doc.3959]
di Redazione IL CASO.it


Matrimonio celebrato all’estero e non trascritto in Italia - Proposizione di ricorso ex art. 337 bis c.c. da uno dei coniugi onde ottenere la regolamentazione completa dei rapporti genitori/figli - Inammissibilità

E’ inammissibile il ricorso proposto ai sensi degli artt. 337-bis e segg, c.c. da soggetto unitosi in matrimonio all’estero con il quale si chieda la regolamentazione completa dei rapporti genitori/figli finché permanga il vincolo del matrimonio, a nulla rilevando che il matrimonio non sia stato trascritto in Italia, atteso che tale formalità non ha natura costitutiva ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sè valido (anche per il nostro ordinamento) sulla base del principio locus regit actum.

TRIBUNALE DI MANTOVA
Sezione Prima Civile

Il Tribunale di Mantova, in persona dei Sigg. magistrati:
Dott. Mauro Bernardi Presidente Rel.
Dott. ssa Alessandra Venturini Giudice
Dott. Luigi Pagliuca Giudice
- letto il ricorso n. 4345/17 R.G. Vol. presentato da Z. B. nei confronti di A. N.;
- osservato che l’istante, premettendo di avere contratto matrimonio in Marocco nel 2008 -non trascritto in Italia- ha richiesto, ex art. 337 bis c.c., che il Tribunale disponga l’affido a sé, in via esclusiva, dei figli nati dal matrimonio, che il padre possa vedere i figli solo con modalità protette ed inoltre che venga determinato l’assegno di mantenimento per i figli da porsi a carico del padre;
- considerato che l’istante ha chiesto che il Tribunale regoli completamente i rapporti genitori/figli ciò che però non è ammissibile finché permanga il vincolo del matrimonio, osservandosi che a nulla rileva la circostanza che il matrimonio delle parti non sia stato trascritto in Italia atteso che tale formalità non ha natura costitutiva ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sè valido (anche per il nostro ordinamento) sulla base del principio locus regit actum (cfr. Cass. 18-7-2013 n. 17620; Cass. 19-10-1998 n. 10351; Cass. 28-04-1990 n. 3599; Cass. S.U. 28-10-1985 n. 5292) sicché alla fattispecie non può trovare applicazione la disciplina di cui agli artt. 337 bis e segg. c.c. che presuppone invece la separazione, il divorzio, la nullità o l’annullamento del matrimonio ovvero la nascita di figli fuori dal matrimonio;
ritenuto che appare superflua l’instaurazione del contraddittorio trattandosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio (cfr. Cass. S.U. 16-7-2012 n. 12104) atteso che le considerazioni in rito non sono superabili e che la definizione de plano è conforme al principio della durata ragionevole del processo;
P.T.M.
dichiara inammissibile l’istanza.
Mantova, 14-11-2017.
IL PRESIDENTE
Dott. Mauro Bernardi


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