Legittimo il fermo amministrativo che sospende il rimborso Iva
Pubblicato il 27/11/17 00:00 [Doc.3968]
di Redazione IL CASO.it


Il provvedimento è espressione del potere di autotutela dell’amministrazione a difesa di un proprio credito e non contrasta con l’applicazione dell’articolo 38-bis del Dpr 633/1972

È legittimo il fermo amministrativo previsto dall’articolo 69 del regio decreto 2440/1923 per sospendere i rimborsi Iva in caso di notifica alla società richiedente di un pvc o di avvisi di accertamento. Il fermo, infatti, ha portata generale in quanto mira a garantire la certezza dei rapporti patrimoniali con lo Stato, mediante la concorrente estinzione delle pretese reciproche, attive e passive: ne consegue “l'applicabilità della norma anche ai rimborsi dell'IVA, fino al sopraggiungere dell'eventuale giudicato negativo circa la concorrente ragione di credito vantata dall'erario”.
Lo ha ribadito la Corte di cassazione con l’ordinanza 25893 del 31 ottobre scorso con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.

La vicenda processuale e la pronuncia
Una Spa impugnava dinanzi alla Ctp di Bari alcuni provvedimenti con cui l’Agenzia delle entrate aveva sospeso il rimborso Iva richiesto per gli anni 2007 e 2008, in virtù della notifica di un pvc relativo al 2005 e di alcuni avvisi di accertamento per gli anni 2003, 2004 e 2006.
La Ctp, previa riunione dei processi, accoglieva parzialmente il ricorso dichiarando legittima la sospensione sino alla concorrenza della somma dovuta dalla società in base agli avvisi di accertamento impugnati e, quindi, in attesa di decisione. I giudici sbloccavano, invece, il rimborso per la somma eccedente.
La Ctr confermava la decisione.

Con il successivo ricorso per Cassazione l’Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione del predetto articolo 69 in quanto, per la Ctr, il fermo amministrativo e le norme sulla contabilità generale dello Stato non si applicherebbero all’Agenzia delle entrate, il cui potere di fermo o sospensione era limitato ai casi previsti dall’articolo 23 del Dlgs 472/1997 ovvero, per i rimborsi Iva, dall’articolo 38-bis del Dpr 633/1972.

La Cassazione, nell’accogliere il ricorso ricorda che il potere di sospensione del pagamento previsto dall’articolo 69 del regio decreto 2440/1923, che è espressione del potere di autotutela della Pa a salvaguardia dell’eventuale compensazione legale dell’altrui credito con quello, anche se attualmente illiquido, che l’amministrazione abbia o pretenda di avere nei confronti del suo creditore, ha portata generale in quanto mira a garantire la certezza dei rapporti patrimoniali con lo Stato, mediante la concorrente estinzione delle pretese reciproche, attive e passive (cfr Cassazione, pronunce 7320/2014 e 5139/2016).
In sostanza, quindi, l’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità è di ritenere applicabile il fermo amministrativo anche per i rimborsi Iva.

Si tratta, infatti, di una misura cautelare avente portata generale utilizzabile “dall’amministrazione anche a difesa di un proprio credito che non sia né liquido né esigibile, ma unicamente assistito dal fumus boni iuris in relazione alla pendenza di un qualsiasi procedimento dal cui esito deriverà il suo accertamento”. È, invece, del tutto estranea alla natura e alla funzione del provvedimento qualsiasi considerazione di un eventuale periculum in mora, senza che detta disciplina ponga dubbi di legittimità costituzionale in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione.
Si tratta, pertanto, di uno strumento, eccezionalmente attribuito all’amministrazione obbligata, atto a differire, in via provvisoria e fino all’eventuale estinzione (totale o parziale) del debito per compensazione, il soddisfacimento di un credito liquido ed esigibile: tale facoltà costituisce indubbia espressione di un potere autoritativo, con funzione di autotutela, comportante l’affievolimento, sia pur temporaneo, del diritto di credito del privato (cfr Cassazione, pronunce 9853/2011 e 1733/2002).

Ne è derivata la cassazione della sentenza impugnata con rigetto del ricorso originario della società contribuente.

Ulteriori osservazioni
Come anticipato, il fermo amministrativo dei crediti è disciplinato dall’artico 69 del regio decreto 2440/1923 in base al quale “qualora un’amministrazione dello Stato che abbia, a qualsiasi titolo ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni, richieda la sospensione del pagamento, questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo”.
La circolare 4/2010 chiarisce che “tale misura è richiesta dall’Amministrazione creditrice (fra le Amministrazioni è espressamente inclusa l’Agenzia delle entrate) alle altre Amministrazioni eventualmente debitrici nei confronti del medesimo contribuente, le quali sono tenute ad eseguirla in attesa di un successivo provvedimento definitivo di incameramento o di sblocco del pagamento oggetto del provvedimento cautelare”.

Inoltre, secondo la Corte di cassazione, il provvedimento “può essere utilizzato dall’amministrazione anche a difesa di un proprio credito che non sia né liquido né esigibile, ma unicamente assistito dal fumus boni iuris in relazione alla pendenza di un qualsiasi procedimento dal cui esito deriverà il suo accertamento”.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che soltanto il passaggio in giudicato della sentenza che annulla la pretesa erariale posta a base del provvedimento di sospensione del rimborso comporta il venir meno degli effetti del provvedimento stesso.

La questione principale che emerge dalla pronuncia in commento riguarda la possibilità, per l’Agenzia delle entrate, di utilizzare il fermo.
I dubbi sorgono per l’esistenza, in ambito tributario, di specifiche disposizioni con autonome finalità che, secondo una giurisprudenza ormai superata, precludevano all’amministrazione finanziaria l’utilizzo del “fermo contabile”. A tal proposito si richiama la sentenza 15424/2009 con cui la Cassazione precisa che “in tema di rimborsi IVA, l’art. 38-bis d.p.r. 633/1972 – prevedendo, accanto alla sospensione dell’esecuzione dei rimborsi in presenza di contestazioni penali, un articolato sistema di garanzie teso a tutelare l’interesse dell’Erario all’eventuale recupero di quanto dovesse risultare indebitamente percepito dal contribuente – introduce una specifica garanzia a favore dell’Amministrazione e preclude, pertanto, l’applicazione a detti rimborsi dell’istituto del fermo amministrativo, previsto dall’art. 69 r.d. 2440/1923 (cfr. Cass. 27265/06, 10199/03)”.

Tale interpretazione è stata oggi superata dalla giurisprudenza di legittimità, come dimostra del resto la pronuncia in commento, anche in ragione della diversa ratio che sorregge le due disposizioni: l’articolo 69 garantisce la possibilità della compensazione con i controcrediti dell’amministrazione, l’articolo 38-bis garantisce per le ipotesi in cui il credito è inesistente.

Quest’ultimo orientamento è stato inaugurato dalla Corte di cassazione, con la sentenza 7320/2014, in cui si legge, con riferimento al fermo amministrativo dei crediti che “la potestà di rendere in tal modo inesigibile l’altrui credito […] concorre col più limitato sistema di garanzie direttamente previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis, giacché quest’ultimo si pone a tutela di un interesse in parte diverso (qualitativamente), qual è quello dell’erario all’eventuale recupero di quanto dovesse risultare indebitamente percepito dal contribuente. Trattandosi, in sostanza, di cerchi concentrici di proporzioni diverse, non sembra al collegio potersi condividere la conclusione fin qui raggiunta dall’indirizzo giurisprudenziale secondo cui, invece, il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-bis, precluderebbe di applicare ai detti rimborsi (attesa la possibilità di far ricorso allo specifico sistema di cauzioni o garanzie) l’istituto del fermo amministrativo previsto dal R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69 (così in particolare Cass. n. 27265-06; n. 10199-03)”.
Francesco Brandi
pubblicato Venerdì 24 Novembre 2017


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