Portata applicativa dell'obbligo di mediazione
Pubblicato il 16/04/15 12:33 [Doc.397]
di Redazione IL CASO.it


L'ordinanza Tribunale di Taranto del 16-04-2015, in cui si affronta la portata applicativa dell'obbligo di mediazione.
In essa si afferma tra l'altro:

"...l’obbligo di effettiva mediazione grave sì su entrambe le parti costituite, ma nel senso che se anche vi sia un rifiuto ingiustificato, oltre che l’assenza ingiustificata, possono seguire le sanzioni tassativamente previste dalla legge.

Non può però l’effettività dell’obbligo spingersi fino al punto da sanzionare con l’improcedibilità della domanda l’attore ( o il convenuto qualora abbia spiegato riconvenzionale), quando si rifiuti senza giustificato motivo di partecipare al procedimento di mediazione nel c.d. primo incontro davanti al mediatore...".


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