Polizze vita e diritto di recesso ex art. 30 TUF
Pubblicato il 04/12/17 00:00 [Doc.3989]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione Avv. Remo Gherardini
Intermediazione finanziaria - polizze vita - Diritto di recesso - Fattispecie
Non rispetta il dettato dell'art. 30, comma 6, TUF, la clausola per cui "dalla data di sottoscrizione della proposta di polizza decorre il diritto di recedere dal contratto con l'obbligo della compagnia alla restituzione dei premi versati al netto dei diritti già riscossi". La citata norma impone, infatti, l'espressa indicazione della clausola relativa alla sospensione dell'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore e l'avvertenza che entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato.
[Nel caso di specie trattasi dei contratti "Polizza Vita Mediolanum Vita My Pension-Gold", "Polizza di Assicurazione Vita Double Premium", "Polizza di Assicurazione Vita Mediolanum Trio"]
© Riproduzione Riservata