Free entry, anche con il solo ruolo, nell'alveo del passivo fallimentare
Pubblicato il 09/12/17 00:00 [Doc.3997]
di Redazione IL CASO.it


Ammesse all'ingresso pure le spese d'insinuazione sostenute dall'Agente della riscossione, in quanto rappresentano costi normativamente forfetizzati di una funzione pubblicistica

Con ordinanza n. 27269 del 16 novembre 2017, la Corte di cassazione ha confermato l'importante principio di diritto secondo cui l'Agente della riscossione deve essere ammesso al passivo fallimentare sulla base del solo ruolo anche in relazione alla remunerazione a titolo di aggio, non essendo invece necessaria la preventiva notifica della cartella esattoriale.

La vicenda processuale
Equitalia sud spa proponeva ricorso per cassazione avverso un decreto con cui il tribunale di Nocera inferiore, in parziale accoglimento di un'opposizione precedentemente sollevata, lo aveva ammesso, solo in parte, al passivo del fallimento.
In particolare, veniva contestata, sotto diversi profili, l'erronea valutazione del giudice nel ritenere che i ruoli attestanti la somma dovuta non fossero sufficienti a provare l'esistenza del credito, essendo necessaria invece la notifica delle cartelle esattoriali.
Nel ricorso promosso dall'Agente della riscossione, nello specifico, veniva sostenuta la legittimità della domanda di ammissione al passivo sulla base del solo ruolo, senza la previa notifica delle cartelle esattoriali al curatore e ciò anche con riferimento alla remunerazione a titolo di aggio.

Decisione della Corte
Nell'ordinanza in commento, la Cassazione ha accolto il ricorso di Equitalia, ribadendo che l'ammissione al passivo dei crediti tributari è richiesta dalle società concessionarie per la riscossione (articolo 87, comma 2, Dpr 602/1973) sulla base del semplice ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella esattoriale, salva la necessità, in presenza di contestazioni del curatore, dell'ammissione con riserva, da sciogliere poi ai sensi dell'articolo 88, comma 2, dello stesso Dpr, allorché sia stata definita la sorte dell'impugnazione esperibile davanti al giudice tributario (cfr Cassazione 6126/2014).

Sul fronte dell'aggio, i giudici di legittimità hanno deciso considerando che le spese d'insinuazione al passivo sostenute dall'Agente della riscossione (diritti di insinuazione) rappresentano i costi normativamente forfetizzati di una funzione pubblicistica e, in quanto previste da una disposizione speciale equiordinata rispetto al principio legislativo di eguaglianza sostanziale e di pari accesso al concorso di tutti i creditori di cui alla legge fallimentare, articoli 51 e 52, hanno natura concorsuale e vanno ammesse al passivo fallimentare.

Trova, infatti, applicazione un'interpretazione estensiva dell'articolo 17 del Dlgs 112/1999, che prevede la rimborsabilità delle spese relative alle procedure esecutive individuali, atteso che un trattamento differenziato delle due voci di spesa risulterebbe ingiustificato, potendo la procedura concorsuale fondatamente ritenersi un'esecuzione di carattere generale sull'intero patrimonio del debitore.

Peraltro, il credito per le spese di insinuazione va riconosciuto in via chirografaria e non privilegiata, dovendo escludersi l'inerenza delle stesse al tributo riscosso. La pronuncia, dunque, conferma un orientamento consolidato in tal senso (cfr Cassazione 25802/2015, 7868/2014 e 11230/2013).
Maria Lembo
pubblicato Giovedì 30 Novembre 2017
fonte:www.fiscooggi.it


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