Titolo esecutivo giudiziale e omessa indicazione della specie di interessi liquidati
Pubblicato il 11/12/17 00:00 [Doc.4016]
di Redazione IL CASO.it
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - Titolo esecutivo giudiziale - Omessa indicazione della specie di interessi liquidati - Interpretazione in sede esecutiva - Debenza dei soli interessi di cui all'art. 1284 c.c. - Necessità - Fondamento - Integrazione o correzione del titolo da parte del giudice dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. - Esclusione.
In tema di esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, ove il giudice della cognizione abbia omesso di indicare la specie degli interessi che ha comminato, limitandosi alla generica qualificazione degli stessi in termini di "interessi legali" o "di legge", si devono ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all'art. 1284 c.c., in ragione della portata generale di questa disposizione, rispetto alla quale le altre ipotesi di interessi previste dalla legge hanno natura speciale. Né può ritenersi consentito al giudice dell'opposizione all'esecuzione di procedere ad integrazione o correzione del titolo esecutivo, atteso che l'applicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali, diversi da quelli previsti dal citato art. 1284 c.c., presuppone l'avvenuto accertamento degli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale, che può essere contestato solo attraverso l'impugnazione della decisione di merito, non essendo questa suscettibile di integrazione o correzione in sede esecutiva.
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