Nullità della clausola di indicizzazione del contratto di leasing
Pubblicato il 11/12/17 00:00 [Doc.4019]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima a cura dell'Avv. Andrea Vascellari

Leasing - Locazione Finanziaria - Clausola indicizzazione - Nullità - Indeterminatezza dell'oggetto

In un contratto di locazione finanziaria, l'oggetto della clausola di indicizzazione deve ritenersi indeterminato o indeterminabile ove non venga proposta l'esatta formula di calcolo da applicarsi per ottenere le variazioni periodiche del piano di rimborso del capitale finanziato. Tale indeterminatezza porta a considerare l'oggetto della relativa pattuizione come nullo ex art. 1346 c.c., ma in conseguenza della rilevata nullità non pare applicabile né l'art. 1284 terzo comma c.c. (tasso legale) né la disciplina sostitutiva di cui all'art. 117 comma 7 T.U.B.: la nullità non colpisce infatti le clausole determinative degli interessi ultra-legali in sé dovuti dal cliente al momento della stipula, ma solo quella della loro indicizzazione pro futuro.


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