Nullità delle fideiussioni omnibus conformi allo schema predisposto dall'ABI
Pubblicato il 18/12/17 00:00 [Doc.4037]
di Redazione IL CASO.it
Cassazione civile, sez. I, 12 dicembre 2017, n. 29810. Est. Genovese.
Concorrenza Normativa antitrust Art. 2 legge 287 del 1990: divieto di intese restrittive della concorrenza Necessità di un comportamento "contrattuale" per integrare la violazione Esclusione
Qualsiasi comportamento posto in essere da almeno due imprese che genera una distorsione della concorrenza può integrare violazione dellart. 2 legge 287/1990, anche se non presenta natura "contrattuale" e si concreta in condotte di mercato caratterizzate da uno schema giuridico meramente unilaterale.
Concorrenza Normativa antitrust Art. 2 legge 287 del 1990: divieto di intese restrittive della concorrenza Schema del contratto di fideiussione "a garanzia delle operazioni bancarie" (c.d. fideiussione omnibus) predisposto dallABI Applicazione uniforme delle clausole di "reviviscenza", "sopravvivenza" e rinuncia ai termini di cui allart. 1957 c.c. contenute nello schema Contrasto con lart. 2 legge 287 del 1990 Accertamento da parte dellAutorità Garante (Banca dItalia) Contratti di fideiussioni omnibus che contengono tali clausole Nullità Affermazione.
Sono nulle le fideiussioni prestate a garanzia delle operazioni bancarie (c.d. fideiussioni omnibus) conformi allo schema di contratto predisposto dallABI (in via segnata, alla luce del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 di Banca dItalia, le fideiussioni che contengono la sostanza delle seguenti clausole: «il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo»; «qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque lobbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate»; «i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dallart. 1957 cod. civ., che si intende derogato»).
Concorrenza Normativa antitrust Art. 2 legge 287 del 1990: divieto di intese restrittive della concorrenza Schema del contratto di fideiussione "a garanzia delle operazioni bancarie (c.d. fideiussione omnibus) predisposto dallABI Applicazione uniforme delle clausole di "reviviscenza", di "sopravvivenza" e rinuncia ai termini di cui allart. 1957 c.c. Contrasto con lart. 2 legge 287 del 1990 Accertamento da parte dellAutorità Garante (Banca dItalia) Valore solo ricognitivo Dichiarazione di nullità dei contratti di fideiussione omnibus che contengono tali clausole stipulati prima dellaccertamento Ammissibilità.
Non sono esclusi dallaccertamento della nullità ai sensi dellart. 2, co. 3, legge 287/1990 i contratti che costituiscono applicazione "a valle" di unintesa anticoncorrenziale vietata dallart. 2 legge 287/1990 per il solo fatto di essere stati stipulati anteriormente al riconoscimento dellilliceità dellintesa da parte dallAutorità Garante (nel caso di specie, la Corte ha affermato che un contratto di fideiussione omnibus conforme allo schema ABI è da dichiararsi nullo, anche se stipulato prima del provvedimento di Banca dItalia che rinviene unintesa restrittiva della concorrenza nellapplicazione uniforme di alcune clausole dello schema stesso).
Concorrenza Normativa antitrust Art. 2 legge 287 del 1990: divieto di intese restrittive della concorrenza Vicende contrattuali distorsive della concorrenza Contratto stipulato anteriormente allentrata in vigore della legge 287 del 1990 Irrilevanza.
Quantunque il contratto sia stato stipulato prima dell'entrata in vigore della legge 287 del 1990, qualsiasi effetto distorsivo della concorrenza che ne derivi ricade nell'ambito di applicazione di quella legge.
Masime a cura di Alberto Mager
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