Se funziona la PEC dell'avvocato è nulla la notifica in cancelleria
Pubblicato il 19/12/17 00:00 [Doc.4044]
di Redazione IL CASO.it
Avv. Paola Cuzzocrea
Processo civile - Notificazioni - Domicilio digitale - Notifica in cancelleria - Limiti
In materia di notificazioni al difensore, a seguito dellintroduzione del "domicilio digitale", corrispondente allindirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dellordine di appartenenza, previsto dallart. art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012 (conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012), come modificato dal d.l. n. 90 del 2014 (conv., con modif., dalla l. n. 114 del 2014), non è più possibile procedere - ai sensi dellart. 82 del r.d. n. 37 del 1934 - alle comunicazioni o alle notificazioni presso la cancelleria dellufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario ha omesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede questultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra altresì la circostanza che lindirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario.
Corte di Cassazione, sez. VI, civile, ordinanza 14 dicembre 2017, n. 30139. Presidente Amendola. Relatore Vincenti
Fatto e diritto
Ritenuto che, con ricorso affidato ad un unico motivo, la A. S.p.A. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, in data 24 maggio 2016, che, in accoglimento del gravame interposto da D.F.V. avverso la sentenza del 12 marzo 2015 del Giudice di pace di Torre Annunziata, ne accoglieva la domanda di risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro stradale, del quale veniva dichiarata responsabile L.M.S., proprietaria di autoveicolo assicurato presso lanzidetta A.;
che resiste con controricorso D.F.V., mentre non ha svolto attività difensiva lintimata L.M.S. ;
che la proposta del relatore, ai sensi dellart. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione delladunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale il controricorrente ha depositato memoria;
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Considerato che, con lunico motivo è denunciata violazione e/o falsa applicazione dellart. 52 del d.l. n. 90 del 25 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 dell11 agosto 2014, in riferimento allart. 25 della legge n. 183 del 2011 e allart. 141 cod. proc. civ., per aver il Tribunale erroneamente ritenuto valida la notificazione dellatto di appello ad essa A., avvenuta ai sensi dellart. 82 del r.d. n. 37 del 1934, presso la cancelleria del Giudice di pace di Torre Annunziata per essere il relativo difensore domiciliatario patrocinante extra districtum, e non presso lindirizzo PEC di detto difensore o quello della stessa società, risultanti, rispettivamente, dal ReGIndE e dallINI PEC, come imposto in forza del citato art. 52;
che il motivo è manifestamente fondato;
che a tal fine occorre osservare che lart. 16-sexies (rubricato "Domicilio digitale") del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come introdotto dallart. 52 del d.l. 25 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, prevede testualmente: "Salvo quanto previsto dallarticolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dellufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso lindirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui allarticolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia";
che tale norma, dunque, nellambito della giurisdizione civile (e fatto salvo quanto disposto dallart. 366 cod. proc. civ., per il giudizio di cassazione), impone alle parti la notificazione dei propri atti presso lindirizzo PEC risultante dagli elenchi INI PEC di cui allart. 6-bis del d.lgs. n. 82 del 2005 (codice dellamministrazione digitale) ovvero presso il ReGIndE, di cui al d.m. n. 44 del 2011, gestito dal Ministero della giustizia, escludendo che tale notificazione possa avvenire presso la cancelleria dellufficio giudiziario, salvo nei casi di impossibilità a procedersi a mezzo PEC, per causa da addebitarsi al destinatario della notificazione;
che, in tal senso, la prescrizione dellart. 16-sexies prescinde dalla stessa indicazione dellindirizzo di posta elettronica ad opera del difensore, trovando applicazione direttamente in forza dellindicazione normativa degli elenchi/registri da cui è dato attingere lindirizzo PEC del difensore, stante lobbligo in capo ad esso di comunicarlo al proprio ordine e dellordine di inserirlo sia nel registro INI PEC, che nel ReGIndE;
che, pertanto, la norma in esame non solo depotenzia la portata dellelezione di domicilio fisico, la cui eventuale inefficacia (ad es., per mutamento di indirizzo non comunicato) non consentirà, pertanto, la notificazione dellatto in cancelleria, ma pur sempre e necessariamente alla PEC del difensore domiciliatario (salvo limpossibilità per causa al medesimo imputabile), ma, al contempo, svuota di efficacia prescrittiva anche lart. 82 del r.d. n. 37 del 1934, posto che, stante lobbligo di notificazione tramite PEC presso gli elenchi/registri normativamente indicati, potrà avere un rilievo unicamente in caso, per lappunto, di mancata notificazione via PEC per causa imputabile al destinatario della stessa, quale localizzazione dellufficio giudiziario presso il quale operare la notificazione in cancelleria;
che a siffatta interpretazione non ostano i precedenti richiamati dal controricorrente (Cass. n. 14969/2015 e Cass. n. 22892/2015, al quale va aggiunto il più recente Cass. n. 15147/2017, indicato, unitamente a Cass. n. 25215/2014, con la memoria, le cui argomentazioni, pertanto, non colgono nel segno), che, in tutti i casi considerati (peraltro, Cass. n. 14969/2015 riguarda soltanto il giudizio di cassazione), non fanno applicazione dellart. 16-sexies citato, ma dellassetto normativo antecedente alla sua introduzione, là dove, poi, Cass. n. 15147/2017 ha cura di precisare proprio linapplicabilità al proprio giudizio della norma introdotta nel 2014;
che, del resto, limpianto argomentativo anzidetto è a conferma del principio recentemente enunciato da Cass. n. 17048/2017, secondo cui: "In materia di notificazioni al difensore, a seguito dellintroduzione del "domicilio digitale", corrispondente allindirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dellordine di appartenenza, previsto dallart. art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012 (conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012), come modificato dal d.l. n. 90 del 2014 (conv., con modif., dalla l. n. 114 del 2014), non è più possibile procedere - ai sensi dellart. 82 del r.d. n. 37 del 1934 - alle comunicazioni o alle notificazioni presso la cancelleria dellufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario ha omesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede questultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra altresì la circostanza che lindirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario";
che, dunque, essendo lart. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, come introdotto dallart. 52 del d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, entrato in vigore il 19 agosto 2014 e trovando esso immediata efficacia nei giudizi in corso per gli atti compiuti successivamente alla sua vigenza, in applicazione del principio (non derogato dalla stessa legge n. 114 del 2014 attraverso lindicazione di una diversa specifica decorrenza della citata norma processuale) del tempus regit actum (tra le tante, Cass. n. 17570/2013, Cass. n. 5925/2016, Cass. n. 1635/2017), la notificazione dellappello alla A. S.p.A., costituitasi nel giudizio di primo grado, proposto da D.F.V. avverso la sentenza del Giudice di pace di Torre Annunziata del 12 marzo 2015, avrebbe dovuto essere effettuata presso lindirizzo PEC del difensore della stessa A. risultante dagli elenchi/registri indicati dallo art. 16-sexies e, soltanto ove impossibile per causa imputabile a detto difensore, allora presso la cancelleria del Giudice pace adito;
che ne consegue che la notificazione dellappello effettuata direttamente (ed esclusivamente) presso la cancelleria del Giudice di pace di Torre Annunziata è affetta da nullità, ma non già da inesistenza, essendo questultima configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dellatto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere unattività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale, tra cui, in particolare, i vizi relativi allindividuazione del luogo di esecuzione, nella categoria della nullità (cfr. Cass., S.U., n. 14916/2016 e Cass. n. 21865/2016);
che il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio della causa al Tribunale di Torre Annunziata, quale giudice di appello, perché, in applicazione dei principi innanzi enunciati, provveda alla rinnovazione della notificazione del gravame nei confronti della A. S.p.A. e di L.M.S., litisconsorte necessario in quanto proprietario dellautovettura assicurata presso la stessa compagnia A. (e, dunque, responsabile civile anche ai sensi del vigente art. 144 cod. ass.: tra le altre, Cass. n. 9112/2014, Cass. n. 25421/2014 e Cass. n. 23706/2016), oltre che alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Torre Annunziata, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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