Con polizza pubblica o privata, il bonus medicinali abbatte l'Iva
Pubblicato il 21/12/17 07:21 [Doc.4052]
di Redazione IL CASO.it


La Corte Ue ha statuito tenendo costantemente presenti i principi della neutralità dell’imposta sul valore aggiunto e della parità di trattamento prevista dal diritto comunitario

Se una legge nazionale obbliga un’azienda farmaceutica ad applicare uno sconto sulla cessione di medicinali a favore un’impresa di assicurazione sanitaria privata, di tale sconto si deve tener conto ai fini della determinazione della base imponibile Iva, quando i prodotti farmaceutici sono ceduti alle persone coperte dall’assicurazione sanitaria che ricevono il rimborso del ??prezzo di acquisto dei prodotti stessi.

Il procedimento principale
La Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG (d’ora in avanti la Boehringer) è un’impresa farmaceutica che produce medicinali per poi cederli, tramite grossisti, a farmacie: la cessione è un’operazione imponibile ai fini Iva.
In Germania sono previsti due diversi regimi Iva sulle cessioni dei medicinali, a seconda che i fruitori finali degli stessi siano soggetti coperti da assicurazione malattia obbligatoria pubblica o da assicurazioni malattia privata.
Nel primo caso, le farmacie distribuiscono i medicinali della Boehringer a soggetti coperti dall’assicurazione malattia obbligatoria sulla base di un contratto quadro con l’associazione nazionale delle casse malattia pubbliche, in forza del quale i medicinali vengono dapprima ceduti dalle farmacie alle casse malattia pubbliche e poi sono messi a disposizione dei rispettivi assicurati.
Le farmacie a loro volta concedono alle casse malattia pubbliche uno sconto sul prezzo dei medicinali.
La Boehringer, in quanto impresa farmaceutica, deve rimborsare tale sconto alle farmacie in forza di una norma interna di diritto tedesco.
L’amministrazione tributaria tedesca considera lo sconto come minor corrispettivo ai fini dell’Iva.

Diverso regime è previsto nel caso in cui i medicinali siano destinati a soggetti coperti da assicurazioni malattia private.
In questa ipotesi, i beni sono erogati dalle farmacie sulla base di singoli contratti con i fruitori.
A differenza delle casse malattia pubbliche, le casse malattia private non sono i diretti acquirenti dei medicinali, ma si limitano a rimborsare le spese sostenute dai loro assicurati per l’acquisto di medicinali.
In tal caso le imprese farmaceutiche, come la Boehringer, sono obbligate a concedere alle compagnie private di assicurazione malattia uno sconto sul prezzo dei medicinali, ma l’amministrazione tributaria tedesca non riconosce tale sconto come minor ricavo ai fini dell’imposta sulla cifra d’affari in quanto, se un soggetto coperto da assicurazione privata non chiede il rimborso, le imprese farmaceutiche non sono tenute ad applicare lo sconto.

Nel 2011 la Boehringer ha concesso gli sconti richiesti a compagnie di assicurazione malattia private e ne ha tenuto conto nella sua dichiarazione d’imposta riducendo la base imponibile delle forniture di medicinali da essa effettuate a grossisti di medicinali.
A seguito di una verifica ai fini Iva, l’amministrazione tributaria tedesca ha emesso un avviso di accertamento per il recupero a tassazione dei minori corrispettivi, a cui la società ha proposto opposizione, non accolta.
La Boehringer si è rivolta al tribunale tributario, che ha annullato l’avviso, confermando quanto indicato nella relativa dichiarazione d’imposta annuale. L’amministrazione fiscale ha proposto ricorso in Cassazione contro la decisione del tribunale dinanzi alla Corte tributaria federale.

La questione pregiudiziale
La Corte tributaria federale ha sospeso il giudizio e ha chiesto alla Corte di Giustizia europea se, sulla base della sua giurisprudenza e tenuto conto del principio di diritto dell’Unione della parità di trattamento, un’impresa farmaceutica che commercializzi medicinali sia autorizzata a ridurre la base imponibile Iva quando:
fornisce i prodotti, tramite grossisti, a farmacie che li distribuiscono, assoggettandoli a imposta, a utenti coperti da assicurazione malattia privata
l’assicuratore delle spese di malattia (la compagnia di assicurazione malattia privata) rimborsi ai propri assicurati le spese per l’acquisto dei medicinali, e
l’azienda farmaceutica sia tenuta, per legge, al pagamento di uno “sconto” alla compagnia di assicurazione malattia privata.
Il diritto dell’Unione
L’articolo 73 della direttiva 2006/112 sulla cifra d’affari dispone che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, la base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell’acquirente, del destinatario o di un terzo. Il successivo articolo 90 recita che, in caso di riduzione di prezzo dopo il momento di effettuazione dell’operazione, la base imponibile è debitamente ridotta alle condizioni stabilite da ciascuno degli Stati membri.

Il diritto tedesco
In linea con le disposizioni comunitarie, la norma interna tedesca prevede che l’imposta dovuta sia ridotta in misura corrispondente alle modifiche apportate dall’imprenditore alla base imponibile ai fini Iva.

Sulle questioni pregiudiziali
A parere della società farmaceutica, l’amministrazione finanziaria tedesca, non computando lo sconto concesso alle casse malattia private a riduzione della base imponibile Iva, avrebbe violato il principio di parità di trattamento previsto dall’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Di contro, l’amministrazione finanziaria respinge tale tesi sostenendo il principio per cui può esistere corrispettivo solo se sussiste un nesso diretto tra il bene ceduto e il corrispettivo ricevuto, e che tale nesso non ricorre tra la Boehringer e le casse malattia private, che si limitano a rimborsare il cliente finale.
Inoltre, non vi sarebbe alcuna violazione dei principi della parità di trattamento e della neutralità fiscale, perché lo sconto concesso dalla Boehringer alle farmacie (ed eventualmente ai grossisti), nell’ambito della fornitura di medicinali tramite casse malattia pubbliche, non è comparabile a quello concesso alle casse malattia private.
Non esisterebbero neanche rischi di distorsione della concorrenza, perché i medicinali forniti ai soggetti coperti da assicurazione malattia pubblica non sarebbero in concorrenza con quelli forniti a chi è coperto da assicurazione malattia privata.

La decisione della Corte
La specifica controversia riguarda un’impresa farmaceutica tedesca che si trova in capo a una catena di fornitura e che è tenuta, in forza di una disposizione di diritto tedesco, ad applicare uno sconto, indicizzato al prezzo dei suoi prodotti, dopo il momento in cui effettua la cessione dei medicinali.
Il giudice nazionale ha richiesto agli eurogiudici se sia compatibile con il diritto dell’Unione il fatto che l’Amministrazione tributaria tedesca consenta alla Boehringer di tenere conto di tale sconto nell’abbattimento della base imponibile ai fini dell’Iva sulle forniture di prodotti farmaceutici effettuate nel contesto dell’assicurazione malattia pubblica, ma non in quello dell’assicurazione malattia privata.

In particolare il giudice del rinvio ha chiesto se, alla luce della giurisprudenza della Corte (in particolare, la sentenza del 24 ottobre 1996, Elida Gibbs, C-317/94) e tenuto conto del principio della parità di trattamento del diritto dell’Unione, l’articolo 90 della direttiva Iva deve essere interpretato nel senso che il rimborso concesso in base a una legge nazionale da un’impresa farmaceutica a una società di assicurazione sanitaria privata comporti una riduzione dell’importo imponibile a favore di tale compagnia farmaceutica, quando le consegne di prodotti farmaceutici sono effettuate tramite grossisti alle farmacie, che li recapitano a persone coperte da un’assicurazione sanitaria privata, che a sua volta rimborsa ai contraenti il ??prezzo di acquisto dei farmaci.

Per dirimere la questione gli eurogiudici ricordano che, ai sensi dell’articolo 73 della direttiva, la base imponibile comprende, per la cessione di beni e la prestazione di servizi, tutto ciò che costituisce il corrispettivo ottenuto o che deve essere ottenuto dal fornitore o dal fornitore di servizi per tali transazioni dall’acquirente, dal locatario o da un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente correlate al prezzo di tali transazioni. Al contempo, il successivo articolo 90 obbliga gli Stati membri a ridurre la base imponibile ogniqualvolta, dopo la conclusione di un’operazione, una parte o la totalità del corrispettivo non è riscossa dal soggetto passivo.
La Corte ha infine dichiarato che uno dei principi di base su cui si basa il sistema Iva è la neutralità.

Nel caso in esame, l’impresa farmaceutica è tenuta, in forza della normativa nazionale, a concedere alle imprese di assicurazione sanitaria private, che a loro volta hanno rimborsato il contribuente assicurato, degli sconti pari al rimborso, alle stesse condizioni di quelle previste per le compagnie di assicurazione malattia obbligatorie. L’amministrazione fiscale tedesca, tuttavia, non riconosce questo sconto come una riduzione della base imponibile.

Alla luce dei fatti, pertanto, la Boehringer ha riscosso il corrispettivo al netto dello sconto concesso.
Se ne deduce, quindi, che la determinazione della base imponibile Iva, in misura superiore alla somma ricevuta come corrispettivo netto, non può essere conforme alla direttiva Iva.
Se così fosse, il principio della neutralità dell’imposta nei confronti dei soggetti passivi, di cui fa parte la società farmaceutica, non sarebbe rispettato.

Di conseguenza, la base imponibile applicabile alla Boehringer deve essere pari all’importo corrispondente al prezzo al quale ha venduto i prodotti farmaceutici alle farmacie, al netto del rimborso alle casse malati, quando hanno rimborsato i loro assicurati per i costi sostenuti per l’acquisto dei prodotti.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Giustizia ha dichiarato che il rimborso concesso in virtù di una legge nazionale da un’impresa farmaceutica a un’impresa di assicurazione sanitaria privata comporta una riduzione della base imponibile dell’azienda farmaceutica, quando le consegne di prodotti farmaceutici sono effettuate tramite grossisti alle farmacie che effettuano tali consegne a persone coperte da un’assicurazione sanitaria privata che rimborsa ai contraenti il ??prezzo di acquisto dei prodotti farmaceutici.


Data della sentenza
20 novembre 2017
Numero della causa
C?462/16
Nome delle parti
Finanzamt Bingen-Alzey BV
contro
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
Emiliano Marvulli
pubblicato Mercoledì 20 Dicembre 2017
fonte: www.fiscooggi.it


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