Prescrizione decennale e mancata indicazione dei pagamenti con funzione solutoria
Pubblicato il 31/12/17 00:15 [Doc.4077]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima a cura dell’Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara

Corte di Appello di Bologna pubblicata il 18.12.2017 - Giudice Relatore Dott.ssa Teresa Caruso - Presidente Dott. Pietro Guidotti

Contratto di conto corrente con apertura di credito - Rigetto dell'eccezione di prescrizione decennale avanzato dalla Banca - Mancanza di indicazione ad opera della Banca dei pagamenti con funzione solutoria - Rigetto dell'appello proposto dalla Banca.

In tema di onere della prova ed in punto di prescrizione devono considerarsi, a conferma dell’apertura di credito in conto corrente, le periodiche annotazioni negli estratti conto che ne confermavano l’esistenza quali le “spese fido”. Provata detta circostanza e quindi la certezza di rimesse ripristinatorie, per la distinzione tra atti di pagamento ed atti ripristinatori della provvista, è tenuta la Banca ad assolvere l'onere di indicare i singoli pagamenti che rispondono alla diversa funzione solutoria e di dimostrare tale funzione in concreto; da ciò ne consegue che l'eccezione di prescrizione avanzata dalla Banca deve ritenersi infondata.


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