Ordinanza presidenziale ex art. 708, III comma Cpc trascritta successivamente all’iscrizione dell’ipoteca e assegnazione della casa familiare al genitore collocatario della prole
Pubblicato il 22/04/15 10:56 [Doc.409]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale Bari, 10/02/2015 (Ordinanza. Estensore Dott. Magaletti)

L’ordinanza presidenziale ex art. 708, III comma Cpc trascritta successivamente all’iscrizione dell’ipoteca da parte del creditore procedente ma anteriormente alla trascrizione del pignoramento, nella parte in cui assegna la casa familiare al genitore collocatario della prole, esula dalla disposizione dell’art. 2812 c.c. ed è opponibile al terzo acquirente in sede di incanto.

Segnalazione Avv. Giuseppe Riccardi. Foro di Bari.

Ordinanza presidenziale assegnazione casa coniugale genitore collocatario prole – Esecuzione forzata immobiliare – Decreto Trasferimento – Opponibilità terzo acquirente – Limiti ed operatività.

L’ordinanza presidenziale di cui all’art. 708 III comma Cpc con la quale il Presidente del Tribunale assegna la casa familiare al coniuge collocatario della prole, se trascritta, è opponibile ai terzi.
L’ordinanza presidenziale di assegnazione della casa familiare, delibando un diritto personale di godimento, esula dalla fattispecie disciplinata dall’art. 2812 c.c.
L’art. 2812 c.c. non è suscettibile di interpretazione analogica.
Si applica la disposizione di cui all’art. 2915, I comma c.c. al terzo acquirente di una unità immobiliare gravata dalla trascrizione dell’ordinanza ex art. 708 III comma cronologicamente anteriore alla trascrizione del pignoramento ma successiva all’iscrizione di ipoteca da parte del creditore procedente.
Deve essere sospesa l’efficacia esecutiva del decreto di trasferimento (regolarmente registrato e trascritto) nella parte in cui il G.E. ordina la cancellazione della trascrizione dell’ordinanza di cui all’art. 708, III Cpc cronologicamente successiva all’iscrizione di ipoteca (nella specie: fondiaria) da parte del creditore procedente ma anteriore alla trascrizione del pignoramento.
In caso di trascrizione dell’ordinanza presidenziale ex art. 708 III comma Cpc il G.E., nell’emanare il decreto di trasferimento, non può ordinare la liberazione dell’immobile aggiudicato.


Nota:Nel caso regolato dal Tribunale di Bari il coniuge opponente, collocatario prevalente della prole, non era debitore esecutato ma terzo datore di ipoteca.

Autore massima e nota: Avv. Giuseppe Riccardi


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