Sequestro conservativo partecipazioni societarie, nomina del custode e competenza
Pubblicato il 05/01/18 00:00 [Doc.4099]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò
Tribunale di Napoli 11 dicembre 2016 (ord.) - Giud. Dott. E. Quaranta.
Società di capitali - Sequestro conservativo partecipazioni societarie - Attuazione - Nomina Custode - Competenza Giudice della cautela e del merito - Sussistenza
Il sequestro conservativo, quale misura cautelare destinata alla conservazione della garanzia patrimoniale del creditore nel tempo necessario all'accertamento giudiziale delle sue pretese, ha natura ontologicamente diversa rispetto a quella delle misure adottate in sede di procedura esecutiva, di guisa che il rinvio previsto dal legislatore, ex art. 678 c.p.c., alle forme del pignoramento presso il debitore e presso i terzi, è da intendersi alle sole sue modalità attuative. (Nicola Carchia) (Riproduzione riservata)
Competente a decidere sull'attuazione del sequestro e sulla nomina dell'eventuale custode, ove resa opportuna e/o necessaria dalla natura dei beni sottoposti a misura è, prima, il giudice della cautela e, poi, quello del processo di merito, ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c., ben potendo detta nomina anche ove espressamente prevista per la sola ipotesi di sequestro giudiziario - effettuarsi anche nell'ipotesi di sequestro conservativo delle partecipazioni societarie. (Nicola Carchia) (Riproduzione riservata)
A tale conclusione induce, in particolare, i) l'estensione e la natura della garanzia patrimoniale generica del debitore riguardante un'entità dinamica, composti di tutti i beni presenti e futuri del predetto; ii) la natura delle partecipazioni societarie, considerate quali beni mobili comprensivi di diritti patrimoniali e/o amministrativi, strumentali a garantire il valore e/o la consistenza valore; iii) la natura dei poteri/doveri del custode; iv) le previsioni normative di cui agli artt. 2352 e 2471 bis che, senza distinguere tra sequestro giudiziario o conservativo, attribuiscono al custode i diritti di voto ed i diritti amministrativi derivanti dalle partecipazioni societarie. (Nicola Carchia) (Riproduzione riservata)
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