Sequestro conservativo partecipazioni societarie, nomina del custode e competenza
Pubblicato il 05/01/18 00:00 [Doc.4099]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò

Tribunale di Napoli 11 dicembre 2016 (ord.) - Giud. Dott. E. Quaranta.

Società di capitali - Sequestro conservativo partecipazioni societarie - Attuazione - Nomina Custode - Competenza Giudice della cautela e del merito - Sussistenza

Il sequestro conservativo, quale misura cautelare destinata alla conservazione della garanzia patrimoniale del creditore nel tempo necessario all'accertamento giudiziale delle sue pretese, ha natura ontologicamente diversa rispetto a quella delle misure adottate in sede di procedura esecutiva, di guisa che il rinvio previsto dal legislatore, ex art. 678 c.p.c., alle forme del pignoramento presso il debitore e presso i terzi, è da intendersi alle sole sue modalità attuative. (Nicola Carchia) (Riproduzione riservata)

Competente a decidere sull'attuazione del sequestro e sulla nomina dell'eventuale custode, ove resa opportuna e/o necessaria dalla natura dei beni sottoposti a misura è, prima, il giudice della cautela e, poi, quello del processo di merito, ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c., ben potendo detta nomina – anche ove espressamente prevista per la sola ipotesi di sequestro giudiziario - effettuarsi anche nell'ipotesi di sequestro conservativo delle partecipazioni societarie. (Nicola Carchia) (Riproduzione riservata)

A tale conclusione induce, in particolare, i) l'estensione e la natura della garanzia patrimoniale generica del debitore riguardante un'entità dinamica, composti di tutti i beni presenti e futuri del predetto; ii) la natura delle partecipazioni societarie, considerate quali beni mobili comprensivi di diritti patrimoniali e/o amministrativi, strumentali a garantire il valore e/o la consistenza valore; iii) la natura dei poteri/doveri del custode; iv) le previsioni normative di cui agli artt. 2352 e 2471 bis che, senza distinguere tra sequestro giudiziario o conservativo, attribuiscono al custode i diritti di voto ed i diritti amministrativi derivanti dalle partecipazioni societarie. (Nicola Carchia) (Riproduzione riservata)


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