Alienazione a scopo di garanzia
Pubblicato il 08/01/18 00:00 [Doc.4103]
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Trib. Milano, sez. VI, sentenza 26 settembre 2017 (est. Viola Nobili)

ALIENAZIONE A SCOPO DI GARANZIA – NULLITÀ - SUSSISTE

La fattispecie dell’alienazione a scopo di garanzia con condizione risolutiva ricorre quando la vendita del bene è accompagnata dall’impegno a ritrasferirlo al venditore/debitore nel caso in cui questi adempia correttamente la propria obbligazione (patto di riscatto o ri-trasferimento). Tale clausola è illegittima in quanto elude la disciplina imperativa di cui all’art. 2744 c.c. indipendentemente dalla previsione di una condizione sospensiva ovvero risolutiva; ciò che rileva è il collegamento funzionale tra il trasferimento della proprietà del bene consegnato in garanzia e il mancato adempimento di un obbligo derivante da preesistente (o contestuale) rapporto debitorio, ossia, in altri termini, il fine di garanzia cui la clausola tende (Cass. n. 3800 del 3/6/1983; Cass. S.U. n. 1987 del 21/4/1989; Cass. n. 10805 del 16/10/1995; Cass. n. 2725 del 8/2/2007 e, da ultimo, Cass. n. 8954 del 17/4/2014). Tuttavia, quanto alla invalidità, in tema di patto commissorio, la sanzione della nullità prevista dalla norma di cui all'art. 2744 c.c. riguarda il solo patto commissorio stipulato "a latere" dell'obbligazione restitutoria (con conseguente inefficacia del trasferimento del bene oggetto della stipulazione, ex art. 2744 cit.), e non anche detta obbligazione restitutoria, che resta del tutto valida indipendentemente dalle sorti del patto accessorio vietato.


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