Patrocinio a spese dello Stato: volontaria giurisdizione e stranieri
Pubblicato il 09/01/18 08:43 [Doc.4111]
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Cass. Civ., sez. II, sentenza 5 gennaio 2018 n. 164 (Pres. Petitti, rel. Giusti)

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE - ANCHE OVE TRATTASI DI PROCEDIMENTI IN CUI LA DIFESA TECNICA NON È NECESSARIA - SUSSISTE
Come si ricava dagli artt. 74 e 75 del d.P.R. n. 115 del 2002, con cui vengono dettate le disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato, questo è assicurato, non solo "nel processo civile", ma anche "negli affari di volontaria giurisdizione", sempre che l'interessato "debba o possa essere assistito da un difensore". Il patrocinio a spese dello Stato, dunque, è applicabile in ogni giudizio civile, pure di volontaria giurisdizione, ed anche quando l'assistenza tecnica del difensore non è prevista come obbligatoria. L'istituto, infatti, copre ogni esigenza di accesso alla tutela giurisdizionale sia quando questa tutela coinvolge necessariamente l'opera di un avvocato, sia quando la parte non abbiente potrebbe, teoricamente, attivare anche personalmente l'istanza giurisdizionale, ma domandi la nomina di un difensore al fine di essere consigliata nel miglior modo sull'esistenza e sulla consistenza dei propri diritti e ritenga di non essere in grado di potere operare da sé.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - COMPETENZA - PRESIDENTE DEL TRIBUNALE - DECISIONE ASSUNTA DA ALTRO MAGISTRATO - QUESTIONE DI COMPETENZA - ESCLUSIONE
Non essendo configurabili, all'interno di uno stesso ufficio giudiziario, questioni di competenza tra il presidente e i giudici da lui delegati, ma solo di distribuzione degli affari in base alle tabelle di organizzazione, non costituisce ragione di invalidità dell'ordinanza, adottata
in sede di opposizione (ex artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011) al decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il fatto che questa sia stata pronunciata da un giudice diverso dal presidente del tribunale (Cass., Sez. II, 15 giugno 2012, n. 9879; Cass., Sez. I, 25 luglio 2013, n. 18080; Cass., Sez. II, 28 luglio 2015, n. 15940).

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - STRANIERO “REGOLARMENTE SOGGIORNANTE SUL TERRITORIO” - INTERPRETAZIONE ESTENSIVA - SUSSISTE
Tra le disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, il d.P.R. n. 115 del 2002 reca, all'art. 119, la previsione secondo cui «il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato, altresì, allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare o all'apolide». Poiché il patrocinio a spese dello Stato rappresenta una implicazione necessaria del diritto alla difesa costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.), il concetto di "straniero regolarmente soggiornante" deve essere interpretato in senso estensivo, comprendendovi anche lo straniero che abbia in corso un procedimento (amministrativo o) giurisdizionale dal quale possa derivare il rilascio del permesso di soggiorno (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 gennaio 2015, n. 59).


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