Direttiva opponibile anche al privato, se svolge compiti di interesse pubblico
Pubblicato il 09/01/18 12:05 [Doc.4113]
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Corte Giust. UE, Grande Sezione, sentenza 10 ottobre 2017, causa C-413/15
RINVIO PREGIUDIZIALE - RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE RISULTANTE DALLA CIRCOLAZIONE DI AUTOVEICOLI - DIRETTIVA 90/232/CEE - ARTICOLO 1 - RESPONSABILITÀ IN CASO DI DANNI ALLA PERSONA CAUSATI A QUALSIASI PASSEGGERO DIVERSO DAL CONDUCENTE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - EFFETTO DIRETTO - DIRETTIVA 84/5/CEE - ARTICOLO 1, PARAGRAFO 4 - ORGANISMO INCARICATO DI RISARCIRE I DANNI ALLE COSE O ALLE PERSONE CAUSATI DA UN VEICOLO NON IDENTIFICATO O NON ASSICURATO - INVOCABILITÀ DI UNA DIRETTIVA NEI CONFRONTI DI UNO STATO - CONDIZIONI IN PRESENZA DELLE QUALI UN ORGANISMO DI DIRITTO PRIVATO PUÒ ESSERE CONSIDERATO UN'EMANAZIONE DELLO STATO E SONO AD ESSO OPPONIBILI LE DISPOSIZIONI DI UNA DIRETTIVA IDONEE A PRODURRE UN EFFETTO DIRETTO
1) L'articolo 288 TFUE deve essere interpretato nel senso che non esclude, di per sé, che le disposizioni di una direttiva idonee a produrre un effetto diretto siano opponibili a un ente che non sia dotato di tutte le caratteristiche enunciate al punto 20 della sentenza del 12 luglio 1990, Foster e a. (C-188/89, EU:C:1990:313), lette congiuntamente a quelle indicate al punto 18 della medesima sentenza.
2) Le disposizioni di una direttiva idonee a produrre un effetto diretto sono opponibili a un organismo di diritto privato cui sia stato demandato da uno Stato membro un compito di interesse pubblico, come quello inerente all'obbligo imposto agli Stati membri dall'articolo 1, paragrafo 4, della seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, come modificata dalla terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, e che, a tal fine, disponga per legge di poteri che eccedono quelli risultanti dalle norme applicabili nei rapporti fra singoli, come il potere di imporre agli assicuratori che svolgono un'attività di assicurazione automobilistica nel territorio dello Stato membro interessato di affiliarsi a tale organismo e di finanziarlo.
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