Istanza di fallimento del PM nel concordato preventivo
Pubblicato il 11/01/18 00:00 [Doc.4115]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione Avv. Paola Cuzzocrea
Concordato preventivo - Istanza di fallimento del pubblico ministero - Rinuncia alla proposta concordataria - Difetto di istanze di fallimento - Irrilevanza
Nel concordato preventivo, ai sensi della art. 162 l.fall., a seguito della sua partecipazione necessaria, il pubblico ministero, ove rilevi la sussistenza di uno stato d'insolvenza del debitore istante, può legittimamente richiedere al tribunale il fallimento del proponente, senza che rilevino le scansioni e le vicende del procedimento concordatario, come la rinuncia alla proposta concordataria, e ciò anche in difetto di convergenti istanze da parte del ceto creditorio volte alla dichiarazione dell'insolvenza del debitore.
© Riproduzione Riservata