Concordato preventivo, risoluzione e dichiarazione di fallimento
Pubblicato il 10/01/18 09:02 [Doc.4117]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione dell'Avv. Antonio Pezzano, massime a cura di Andrea Goretti.

Tribunale di Pistoia, 20 dicembre 2017 - Pres. D'Amora - Rel. Curci.

In tema di concordato preventivo con cessione dei beni, l'imprenditore assume l'obbligo di porre a disposizione dei creditori l'intero patrimonio dell'impresa ma non l'obbligo di garantire il pagamento dei crediti in una misura percentuale prefissata, a meno di un'espressa previsione in tale senso. Qualora, dunque, l'imprenditore abbia regolarmente adempiuto al predetto obbligo non potrà configurarsi alcun tipo di inadempimento non sussistendo più alcun credito: di conseguenza, non sarà possibile agire, ne' ex art. 186 l.fall. per la risoluzione del concordato ,ne' ex art. 6 l.fall. per conseguire il fallimento rispetto all'originaria insolvenza.

In conformità con il principio secondo cui la pendenza della domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, impedisce temporaneamente la dichiarazione di fallimento sino al verificarsi degli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 l.fall., anche la pendenza di un concordato preventivo omologato impedisce la dichiarazione di fallimento sino al verificarsi degli eventi previsti dall'art. 186 l.fall.; dopo l'omologa, infatti, la procedura concorsuale prosegue poiché, se non v'è più pendenza del procedimento concordatario, vi è comunque pendenza del concordato in fase esecutiva. D'altra parte neppure sarebbe logico ritenere che l'accordo perfezionato e non disciolto abbia effetti (preclusivi) più deboli rispetto alla fase meramente formativa di un accordo ancora ipotetico sino all'intervenuta omologa.

L'art. 186 l.fall., con la previsione del termine annuale di decadenza dall'azione risolutoria, è norma scritta anche al fine di dare stabilità all'accordo concordatario e così certezza alle relazioni commerciali ed ai rapporti giuridici correlati alla ristrutturazione; pertanto, una volta maturata tale decadenza, la regolamentazione concordataria si cristallizza, rendendo impossibile la risoluzione del concordato. Tale impossibilità, a propria volta, impedisce la dichiarazione di fallimento rispetto all'originaria insolvenza.


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