NO alla dieta vegana imposta ai figli
Pubblicato il 15/01/18 00:00 [Doc.4134]
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Trib Roma, sez. I civ., sentenza 7 ottobre 2016 (Pres. Mangano, rel. Velletti)
CONFLITTO GENITORIALE - DIETA VEGANA - ESCLUSIONE - RIFERIMENTO ALL'ALIMENTAZIONE EROGATA DALLE STRUTTURE PUBBLICHE AI MINORI
L'art. 337-ter c.c. stabilisce che in regime di affidamento condiviso la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori e che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative, all'istruzione, educazione, salute e alla scelta della residenza abituale devono essere assunte di comune accordo, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli; in caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. La decisione relativa al regime alimentare del figlio minore deve indubbiamente essere considerata di maggiore interesse, inerendo la salute del figlio. In presenza di contrasto genitoriale sulla dieta che il figlio deve seguire, il giudice può decidere valutando in primo luogo eventuali ragioni di carattere medico che possano imporre particolari restrizioni alimentari, dovendo in assenza di tali specifiche limitazioni applicare parametri di normalità statistica che impongono di far seguire ai figli minori un regime alimentare privo di restrizioni. A prescindere, infatti, dalle specifiche convinzioni di ognuno, qualora debbano essere compiute scelte che superino il disaccordo tra i genitori, occorre riferirsi alle condotte normalmente tenute dai genitori nella generalità dei casi per la cura e l'educazione dei figli. Il regime alimentare normalmente seguito nelle scuole è quello che prevede l'introduzione nella dieta di qualunque alimento senza restrizioni. Ciò fa presumete che le strutture a ciò deputate (Ministero della Salute e della Pubblica Istruzione) abbiano ritenuto che ciò garantisca la corretta crescita dei minori. La presenza di un regime alimentare sottoposto allo stretto controllo pubblico delle mense presenti nelle istituzioni scolastiche, scongiura i rischi prospettati dalla resistente che la minore possa essere pregiudicata nella corretta crescita inserendo nella dieta carne, pesce o cibi confezionati, poiché aderendo a tale prospettazione dovrebbe ritenersi che nelle mense scolastiche venga compromessa la salute di tutti i bambini che seguono un normale regime alimentare.
Risulta pertanto accertato che non vi sono ragioni connesse alla salute della figlia (allergie, intolleranze etc.) sottese a tale opzione
Trib Roma, sez. I civ., sentenza 7 ottobre 2016 (Pres. Mangano, rel. Velletti)
FREQUENTAZIONI PADRE - FIGLIA - OSTACOLO - MALATTIA - SOLO SE IDONEA A PRECLUDERE LO SPOSTAMENTO - CERTIFICAZIONE SANITARIA - NECESSITÀ - SUSSISTE (art. 337-ter c.c.)
In considerazione della conflittualità tra i genitori che impedisce ogni idonea comunicazione può essere previsto che il calendario di frequentazioni stabilite dal giudice non possa essere modificato per alcuna ragione salva eventuale malattia della minore debitamente certificata da pediatra del Servizio Sanitario nazionale, certificazione che deve contenere espresso riferimento che la malattia non consente lo spostamento della minore, potendo la figlia in caso di mera indisposizioni o di malattia non grave, che ne consenta lo spostamento raggiungere e permanere presso l'abitazione del padre che sarà onerato delle relative cure , certificazione da inviare al servizio socio assistenziale incaricato del monitoraggio.
considerato che
con ricorso ex art. 709 ter c.p.c., depositato in data 5 aprile 2016 X X ha chiesto venissero modificate le modalità di frequentazione padre figlia, determinata nel decreto emesso dal Tribunale di Roma in data 2015, prevedendo la possibilità per il padre di vedere e tenere con sé la minore dall'uscita di scuola del mercoledì con accompagnamento a scuola il giorno successivo e a settimane alterne dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì con accompagnamento a scuola, e che venisse ordinato alla madre della minore Y Y, previo ammonimento, di adottare un regime alimentare in favore della figlia delle parti vario ed equilibrato comprensivo di tutti i cibi (carne, pesce, uova, cereali, latte, latticini etc.). ( ) Il ricorrente ha inoltre esposto l'esistenza di un contrasto con la resistente in merito al regime alimentare della figlia, avendo la Y unilateralmente imposto alla minore un rigido regime vegano, con esclusione di prodotti animali e loro derivati e con esclusione di cereali raffinati, regime ritenuto dall'X potenzialmente pregiudizievole per il corretto sviluppo della figlia evidenziando, con la produzione di certificato pediatrico, la scarsa crescita ponderale e in altezza della minore. Inoltre, ha rappresentato la mancata condivisione della scelta, attuata unilateralmente dalla madre, con imposizione di tale regime anche nella scuola frequentata dalla minore. Tale regime oltre a compromettere la saluta della figlia, ne comprometterebbe l'aspetto psicologico in quanto la minore, per effetto della unilaterale scelta materna subirebbe una vera e propria ghettizzazione nell'ambito scolastico essendo costretta a mangiare cibi diversi da quelli degli altri compagni.
A fronte della segnalazione dell'urgenza è stata accolta istanza di anticipazione dell'udienza formulata dal ricorrente.
Si è costituita Y Y, lamentando il comportamento aggressivo e intollerante della controparte.. ( ) Quanto alla scelta alimentare per la minore la resistente ha negato di essere vegana rappresentando di essere vegetariana , con presenza nella dieta della figlia di latte, latticini ed uova, e di aver condiviso tale scelta con il ricorrente, che avrebbe ribadito anche dinanzi alla Coordinatrice scolastica la validità della dieta vegetariana. Ha inoltre rappresentato di non voler imporre tale scelta al padre potendo la minore seguire la dieta vegetariana a scuola e presso l'abitazione della madre, e la dieta ritenuta più opportuna dal padre nei periodi di permanenza presso lo stesso. Ha quindi concluso chiedendo che nel caso di accoglimento delle richieste della controparte quanto all'introduzione dei pernottamenti venisse rispettata la necessaria gradualità, chiedendo il rigetto delle ulteriori istanze.
( )
All'udienza del 2016 sono comparse le parti dichiarando il ricorrente di risiedere in , con la figlia nata da altra relazione, e di percepire reddito di 2.200,00 mensili; la resistente di essere priva di reddito di risiedere con il figlio nato da altra unione, e con la figlia delle parti in presso l'abitazione dei genitori. Le parti hanno confermato l'assenza delle frequentazioni padre figlia dal febbraio 2016, l'assenza di specifiche allergie o patologie della minore, e la resistente ha confermato di seguire insieme con i figli una dieta vegetariana e non vegana.
Concessi alle parti termini per note, al fine di consentire la garanzia del contraddittorio per la parte resistente a fronte delle istanze di modifica delle modalità di affidamento formulate dal ricorrente poco prima dell'udienza fissata, la decisione è stata rimessa al Collegio.
Osserva il Collegio
Preliminarmente l'eccezione della difesa della parte resistente di non accettare il contraddittorio sulle domande di modifica dell'affidamento formulate dal ricorrente nella memoria depositata il 2016 non può essere accolta. Nel procedimento camerale, contrassegnato da libertà di forme e da ampi poteri d'ufficio, soprattutto quando si tratti di procedimenti relativi all'affidamento dei minori, non esistono rigide scansioni temporali, che impongano termini per la formulazione di domande. Il rispetto del principio costituzionale del giusto processo, e del contraddittorio, impone di porre le parti sul medesimo piano, principio rispettato con la concessione alla parte di congruo termine a difesa. Nel caso di specie il giudice delegato ha concesso all'esito dell'udienza termine per deposito di memorie nelle quali la parte resistente ha potuto articolare le proprie difese in merito alla richiesta della controparte.
Compiuta tale premessa il Collegio deve rilevare la presenza di elevata conflittualità tra le parti, con interruzione delle frequentazioni padre figlia da .. 2016. Tale situazione è di particolare gravità in quanto potenzialmente idonea a compromettere l'equilibrio psico fisico della minore.
Per quanto esposto deve essere previsto in modifica delle modalità vigenti che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia ogni mercoledì dall'uscita di scuola con espressa autorizzazione a consentire al padre il prelievo della minore da scuola e di tenerla con sé fino alle ore 20.00 quando sarà la madre ad essere onerata di riprendere la minore dall'abitazione paterna e ciò al fine di consentire la massima fruizione del tempo per la ripresa delle frequentazioni padre figlia, finalità compromessa nel caso in cui il padre dovesse accompagnare la figlia nell'abitazione in ., sottraendo con il tempo del viaggio tempo alla relazione. Il padre potrà inoltre vedere e tenere con sé la figlia una settimana il sabato dalla ore 10 alle ore 19.00 e la settimana successiva sia il sabato sia la domenica dalle ore 10 alle ore 19.00, con onere a carico del padre o di un suo delegato per il prelievo e l'accompagnamento della minore dalla casa materna. In considerazione della conflittualità tra le parti che impedisce ogni idonea comunicazione deve essere previsto che il calendario di frequentazioni indicate non possa essere modificato per alcuna ragione salva eventuale malattia della minore debitamente certificata da pediatra del Servizio Sanitario nazionale, certificazione che deve contenere espresso riferimento che la malattia non consente lo spostamento della minore, potendo la figlia in caso di mera indisposizioni o di malattia non grave, che ne consenta lo spostamento raggiungere e permanere presso l'abitazione del padre che sarà onerato delle relative cure , certificazione da inviare al servizio socio assistenziale incaricato del monitoraggio (cfr. infra). Il padre potrà delegare la nonna paterna della minore per la ripresa a scuola della figlia ovvero per ulteriori accompagnamenti della minore, senza necessità di consenso della madre, dovendo il personale scolastico consegnare il mercoledì la minore alla nonna paterna in presenza di delega del solo X X. Tali modalità di frequentazione non potranno essere derogate se non previo accordo tra i genitori raggiunto alla presenza del personale del servizio socio assistenziale.
Riprese le frequentazioni il padre potrà pernottare con la figlia minore nella notte tra il 24 e il 25 dicembre 2016 prelevandola dall'abitazione materna alle ore 16 del 24 e accompagnandola nell'abitazione materna alle ore 19 del 25 dicembre , e nella notte tra il 5 e 6 gennaio 2017 prelevandola dall'abitazione materna alle ore 16 del 5 gennaio e accompagnandola nell'abitazione materna alle ore 19 del 6 gennaio, e negli altri periodi indicati in dispositivo.
Per accertare l'effettiva attuazione di quanto sopra statuito, deve essere disposto il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei responsabili del Servizio Socio Assistenziale che dovranno vigilare sull'effettiva ripresa delle frequentazioni padre figlia, mettere a disposizione dei genitori, qualora necessario, percorsi di sostegno alla genitorialità e di supporto individuale, redigendo relazione mensile da inoltrare in Cancelleria (prima relazione entro il 2016). Tale attività deve essere delegata al Servizio Socio Assistenziale del Municipio centro, a conoscenza della situazione familiare per aver redatto segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, relativa alla minore X C, per evidenziare la situazione di elevata conflittualità genitoriale e il rigoroso regime alimentare richiesto dalla madre all'istituto scolastico frequentato dalla minore (relazione sottoscritta dalla dr.ssa ..).
Regime alimentare della minore
Dagli atti di causa e dalle dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell'udienza è emerso un contrasto genitoriale in merito al regime alimentare della figlia minore.
La madre dichiaratasi vegetariana ha chiesto che venga disposto che la minore segua tale regime nella scuola frequentata allegando pregresso consenso del padre alla scelta, e le ottime condizioni di salute della figlia attestate da certificati, redatti dal pediatra della minore e da altro pediatra che privatamente segue la bambina dalla nascita (prodotti in atti). La resistente ha posto a fondamento della scelta oltre alla propria convinzione etica, la presunta minore salubrità di alimenti di origine animale di incerta provenienza nonché la presenza, in molti alimenti confezionati, di ingredienti dannosi per la salute.
Il ricorrente ha allegato la potenziale nocività di un regime vegano o vegetariano, evidenziando il ridotto sviluppo della figlia, attestato da certificato del 2015 redatto dal pediatra di base della minore, e la non condivisione di tale scelta attuata unilateralmente dalla madre che avrebbe prodotto certificato del pediatra nella scuola frequentata dalla minore al fine di farle seguire tale regime, pur in presenza di esplicito dissenso paterno, e rilevando le non positive ripercussioni della scelta materna sull'equilibrio psicologico della figlia costretta, senza specifiche ragioni, a seguire una dieta diversa a da quella degli altri compagni di classe.
Il ricorrente ha depositato in atti segnalazione del Servizio Sociale del Municipio , inviata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma , nella quale si evidenziava la situazione socio- ambientale della minore ( ).
Dalla segnalazione del Servizio sociale emerge pertanto che, al contrario di quanto dichiarato dalla resistente in udienza e negli atti di causa, la stessa ha imposto, unilateralmente, alla figlia di seguire presso la scuola frequentata una dieta vegana (e non vegetariana) e che a fronte di tale scelta il padre ha manifestato un espresso dissenso tanto da rivolgersi al Servizio Sociale.
L'art. 337-ter c.c. stabilisce che in regime di affidamento condiviso la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori e che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative, all'istruzione, educazione, salute e alla scelta della residenza abituale devono essere assunte di comune accordo, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli; in caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.
La decisione relativa al regime alimentare del figlio minore deve indubbiamente essere considerata di maggiore interesse, inerendo la salute del figlio. Parimenti risulta accertato il disaccordo tra i genitori in merito ad una dieta vegana o vegetariana suggerita dalla madre e una dieta che non preveda alcuna limitazione suggerita dal padre.
In presenza di disaccordo il Collegio ritiene di dover decidere valutando in primo luogo eventuali ragioni di carattere medico che possano imporre particolari restrizioni alimentari, dovendo in assenza di tali specifiche limitazioni applicare parametri di normalità statistica.
Nel caso di specie la stessa resistente ha affermato in udienza che la minore non soffre di allergie né di specifiche patologie e che la scelta vegetariana è dettata dal ritenere maggiormente salubri gli alimenti previsti in tale regime alimentare.
Risulta pertanto accertato che non vi sono ragioni connesse alla salute della figlia (allergie, intolleranze etc.) sottese a tale opzione.
Dalle certificazioni prodotte risulta il buono stato di salute della minore anche se il padre segnala uno scarso accrescimento ponderale e in altezza. Tale allegazione paterna risulta confermata dalla certificazioni in atti che attestano che la minore è da collocare al 15° percentile nella curva gaussiana che registra la crescita, dato che indubbiamente, e a prescindere dalla condizione di buona salute e dall'assenza di qualunque condizioni patologica (che imporrebbe interventi più rilevati), la pone nella fascia di minore accrescimento, considerate le pari età.
Compiuta tale premessa il Collegio deve applicare parametri di normalità statistica che impongono di far seguire alla figlia minore della parti un regime alimentare privo di restrizioni. A prescindere, infatti, dalle specifiche convinzioni di ognuno, qualora debbano essere compiute scelte che superino il disaccordo tra i genitori, occorre riferirsi alle condotte normalmente tenute dai genitori nella generalità dei casi per la cura e l'educazione dei figli. Il regime alimentare normalmente seguito nelle scuole è quello che prevede l'introduzione nella dieta di qualunque alimento senza restrizioni. Ciò fa presumete che le strutture a ciò deputate (Ministero della Salute e della Pubblica Istruzione) abbiano ritenuto che ciò garantisca la corretta crescita dei minori. La presenza di un regime alimentare sottoposto allo stretto controllo pubblico delle mense presenti nelle istituzioni scolastiche, scongiura i rischi prospettati dalla resistente che la minore possa essere pregiudicata nella corretta crescita inserendo nella dieta carne, pesce o cibi confezionati, poiché aderendo a tale prospettazione dovrebbe ritenersi che nelle mense scolastiche venga compromessa la salute di tutti i bambini che seguono un normale regime alimentare.
La documentazione prodotta dalla resistente dalla quale si evince la presenza di circolari ministeriali che permettono, nel rispetto delle scelte etico-religiose dei genitori, di chiedere alle scuole di seguire specifici regimi alimentari, presuppone convergenza di scelte educative dei genitori. In caso di dissenso, il Collegio deve optare per la scelta che essendo conforme alla normalità statistica è quella che maggiormente garantisce il benessere del minore.
Per quanto esposto deve esser previsto che la minore segua una dieta priva di restrizioni alimentari, disponendo che l'istituto scolastico faccia adottare alla minore, come richiesto dal padre, la dieta che è ordinariamente adottata per altri gli alunni.
La necessità di accertare che i genitori si attengano a quanto sopra stabilito, e di verificare all'esito del monitoraggio del servizio che siano regolarmente riprese le frequentazioni padre figlia e quali siano state le condotte dei genitori impone di disporre la prosecuzione del procedimento dinanzi al Giudice delegato dr.ssa .., disponendo che nel caso in cui dovessero permanere difficoltà nella relazione padre figlia il giudice delegato potrà disporre idonea CTU al fine di adottare i provvedimenti opportuni che potranno prevedere l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 709 terc c.c. , nonché l'emissione di provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale ex art.330 e 333 c.c.. A tal fine deve essere disposta l'acquisizione a cura della cancelleria, qualora non coperti da segreto istruttorio, degli atti del procedimento pendente dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, con convocazione per la prossima udienza del Pubblico Ministero affinché relazioni in merito.
P.Q.M.
visti gli artt. 316 c.c., 337-bis e ss. c.c. , 38 disp.att. c.c. e 737 ss. c.p.c., ogni altra domanda disattesa, così provvede:
dispone a parziale modifica dei provvedimenti vigenti che X X possa vedere e tenere con sé la figlia ogni mercoledì dall'uscita di scuola con espressa autorizzazione a consentire al padre il prelievo della minore da scuola e di tenerla con sé fino alle ore 20.00 quando sarà la madre ad essere onerata di riprendere la minore dall'abitazione paterna; il padre potrà inoltre vedere e tenere con sé la figlia una settimana il sabato dalle ore 10 alle ore 19.00 e la settimana successiva sia il sabato sia la domenica dalle ore 10 alle ore 19.00, con onere a carico del padre o di un suo delegato per il prelievo e l'accompagnamento della minore dalla casa materna; il padre potrà delegare la nonna paterna della minore per la ripresa a scuola della figlia ovvero per ulteriori accompagnamenti della minore, senza necessità di consenso della madre, dovendo il personale scolastico consegnare il mercoledì la minore alla nonna paterna in presenza di delega del solo X X; solo qualora le frequentazioni siano riprese con le modalità indicate il padre potrà pernottare con la figlia minore nella notte tra il 24 e il 25 dicembre 2016 prelevandola dall'abitazione materna alle ore 16 del 24 e accompagnandola nell'abitazione materna alle ore 19 del 25 dicembre , e nella notte tra il 5 e 6 gennaio 2017 prelevandola dall'abitazione materna alle ore 16 del 5 gennaio e accompagnandola nell'abitazione materna alle ore 19 del 6 gennaio, nonché tutti i giorni dal 26 al 30 dicembre dalle ore 210 alle ore 19,00; in mancanza di ripresa delle frequentazioni il padre potrà permanere con la figlia tutti i giorni dal 25 al 30 dicembre dalle ore 10,00 alle ore 19,00 e dal 3 al 6 gennaio 2017 con i medesimi orari;
dispone che la minore segua nella scuola frequentata una dieta priva di restrizioni;
dispone che il Servizio Sociale del Municipio . monitori il nucleo familiare ponendo a disposizione dei genitori idonei percorsi di sostegno alla genitorialità ovvero sostegni individuali,redigendo relazione mensile da far pervenire in cancelleria, segnalando nei termini indicati in motivazioni eventuali condotte pregiudizievoli.
Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto al Sevizio Socio Assistenziale indicato e al Pubblico Ministero rappresentando l'opportunità di comparizione alla prossima udienza.
Rinvia per l'accertamento della ripresa delle frequentazioni padre figlia all'udienza del dinanzi al Giudice Delegato dr.ssa
Decreto immediatamente esecutivo ex lege.
Si comunichi alle parti
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 7 ottobre 2016.
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