Nessun litisconsorzio necessario all'interno dell'impresa familiare
Pubblicato il 19/01/18 00:00 [Doc.4152]
di Redazione IL CASO.it


I "parenti stretti" che coadiuvano nell'attività dell'azienda sono meri collaboratori privi di contitolarità, per cui i loro compensi devono essere qualificati come redditi di puro lavoro

La natura individuale dell'impresa, la posizione dei familiari che prestano il loro apporto sul piano lavorativo, nonché la circostanza che l'accertamento tributario non estende i suoi effetti alle quote di partecipazione dei collaboratori, escludono il litisconsorzio necessario tra il titolare dell'impresa e i familiari.
Lo ha precisato la sezione tributaria della Corte di cassazione con l'ordinanza n. 30842 dello scorso 22 dicembre. I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso proposto da una contribuente, alla quale l'ufficio aveva contestato una vera e propria attività di compravendita di auto usate e non di semplice intermediazione, con conseguente ricalcolo delle imposte dovute.

La vicenda processuale
Il fatto ha origine dall'avviso di accertamento emesso nei confronti di una contribuente esercente l'attività di intermediazione nel commercio di auto usate, con il quale venivano contestate maggiori imposte per omessa rilevazione di costi e rimanenze iniziali, oltre che per mancata contabilizzazione di ricavi. I giudici di primo grado e quelli del gravame confermavano l'operato dell'Amministrazione, respingendo le impugnazioni della contribuente.
In particolare, la Commissione tributaria regionale evidenziava, sulla base delle risultanze documentali, come l'imprenditrice svolgesse una vera e propria attività di compravendita di auto usate, così come ritenuto dall'ufficio, e non di semplice intermediazione. La contribuente era da ritenersi fiscalmente quale unica titolare dell'impresa familiare e, dunque, la sola a dover rispondere della gestione, "proprio per la particolare configurazione giuridico - fiscale dell'attività che consente soltanto una diversa ripartizione degli utili e non altro". I giudici di merito precisavano, peraltro, che la necessità del litisconsorzio non era stata rappresentata in sede di ricorso, con conseguente inammissibilità della relativa eccezione.

Il giudizio di legittimità
Avverso la sentenza di secondo grado, che aveva rigettato il suo appello, la contribuente si rivolgeva alla Corte di cassazione. L'Agenzia delle entrate resisteva con controricorso, chiedendo il rigetto dei motivi di impugnazione della controparte.
La ricorrente denunciava una carente e insufficiente motivazione della pronuncia d'appello nonché violazione, falsa applicazione e interpretazione aberrante degli articoli 101 e 102 cpc, in relazione all'articolo 360 cpc, comma 1, n. 4. In particolare, l'imprenditrice tornava a sottolineare, come sostenuto nel giudizio di merito, la configurabilità, nella fattispecie in esame, dell'istituto del litisconsorzio necessario. Difatti, trattandosi di un accertamento unitario, quest'ultimo andava inevitabilmente notificato a tutti i soggetti facenti parte dell'impresa familiare e non alla sola titolare della stessa. Nel ricorso per cassazione, quindi, veniva richiesta l'imputazione dei redditi dell'impresa familiare pro quota, a ciascun compartecipante, indipendentemente dall'effettiva percezione degli stessi; le conseguenze dell'accertamento nei confronti dell'impresa familiare avrebbero dovute ripercuotersi, quindi, sui singoli partecipanti.

La contribuente contestava, inoltre, il rilievo della Ctr secondo cui la necessità del litisconsorzio non era stata eccepita in sede di ricorso (con conseguente inammissibilità della relativa doglianza), trattandosi di eccezione in senso lato e, dunque, rilevabile d'ufficio. Su quest'ultimo punto la Corte di cassazione ha effettivamente precisato la rilevabilità d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, del litisconsorzio necessario ritenendo, dunque, erronea, l'affermazione della Ctr.
Nel merito della questione, invece, la Corte ha escluso la configurabilità, nel caso in esame, di un'ipotesi di litisconsorzio necessario.

I giudici di legittimità hanno chiarito che l'applicazione della disciplina dell'impresa familiare postula il ricorrere delle condizioni previste dal Dpr 917/1986, articolo 5, comma 4, ovvero che vi sia:
l'indicazione, nella dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, delle quote attribuite ai singoli familiari e l'attestazione che le stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente
l'attestazione di ciascun partecipante, nella propria dichiarazione, di aver lavorato per l'impresa familiare in modo continuativo e prevalente
l'indicazione nominativa dei familiari partecipanti all'attività di impresa, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, anteriore all'inizio del periodo d'imposta, regolarmente sottoscritti dall'imprenditore e dai familiari.
Sussistendo queste condizioni, il 49% del reddito risultante dalla dichiarazione dell'imprenditore va imputato ai familiari che hanno prestato in modo continuativo e prevalente la loro attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla rispettiva quota di partecipazione agli utili.

Come già osservato in precedenti statuizioni dai giudici di legittimità, i familiari che prestano attività lavorativa nell'impresa sono meri collaboratori privi di contitolarità, per cui i compensi a essi spettanti vanno qualificati come redditi di puro lavoro, non assimilabili a quelli di impresa (Cassazione n. 26388/2010).
La natura individuale dell'impresa familiare, la rilevanza della posizione degli altri familiari, che prestano la loro collaborazione e il loro apporto sul piano lavorativo esclusivamente nei rapporti interni, nonché la circostanza che l'accertamento tributario non estende i suoi effetti alle quote di partecipazione dei collaboratori, titolari di redditi di puro lavoro, esclude, pertanto, che sia configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario.

Del resto - precisano i giudici - non è mutuabile la configurazione propria delle società, la cui disciplina non può essere applicata, per incompatibilità, all'esercizio dell'impresa familiare (Cassazione, ss uu n. 23676/2014). Nel respingere il ricorso della contribuente, la Corte formula il principio di diritto secondo cui "nel giudizio di impugnazione avverso l'avviso di accertamento concernente la rettifica del reddito di una impresa familiare non sussiste il litisconsorzio necessario tra il titolare dell'impresa familiare e i familiari che lo collaborano". Al rigetto del ricorso è conseguita la condanna della ricorrente a rifondere le spese di lite in favore dell'Amministrazione finanziaria, liquidate in 4mila euro.
Andrea Santoro
pubblicato Mercoledì 17 Gennaio 2018


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