Sanabile la notifica della cartella tramite operatore postale privato
Pubblicato il 23/01/18 08:16 [Doc.4170]
di Redazione IL CASO.it


Intanto non si ferma il processo di liberalizzazione del servizio che, in base all'ultima legge di bilancio, potrà essere erogato da agenti con specifica licenza individuale

Non può essere dichiarata giuridicamente inesistente la notificazione di una cartella di pagamento che sia stata eseguita a mezzo raccomandata di operatore privato anziché tramite il fornitore del servizio postale universale quando l'atto sia stato tempestivamente impugnato dal destinatario.

Così ha concluso la suprema Corte, con l'ordinanza n. 29996/2017, che ha applicato alla fattispecie il consolidato principio secondo il quale, poiché la notifica è mera condizione di efficacia e non elemento costitutivo dell'atto amministrativo tributario, il vizio di nullità ovvero di inesistenza della stessa è irrilevante ove l'atto abbia raggiunto lo scopo.

La vicenda processuale
Con sentenza n. 1367/1/2016 del 16 marzo 2016, la Commissione tributaria regionale del Lazio respingeva l'appello proposto dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso di una srl contro una cartella di pagamento relativa al 2008.
In particolare, il collegio regionale confermava il decisum di primo grado che a sua volta aveva ritenuto giuridicamente inesistente la notificazione della cartella impugnata, in quanto effettuata tramite un operatore privato anziché mediante Poste italiane, in qualità di fornitore del servizio postale universale.

Avverso la sentenza della Ctr l'Agenzia ricorreva in sede di legittimità, con gravame fondato su unico motivo con il quale lamentava la violazione e falsa applicazione degli articoli 160 (sul regime della nullità della notificazione) e 156 (che sancisce i principi della tassatività delle ipotesi di nullità degli atti per inosservanza di forme e della sanatoria dei relativi vizi per raggiungimento dello scopo) del codice di procedura civile.

La pronuncia della Corte
La Cassazione ha accolto l'esposta doglianza, cassando la sentenza impugnata e rinviando al giudice a quo, in diversa composizione, per l'eventuale prosieguo del giudizio.
Nella motivazione, i giudici di legittimità hanno ribadito il consolidato principio per il quale la notificazione "è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo di imposizione tributaria" e pertanto "il vizio di nullità ovvero di inesistenza della stessa è irrilevante ove l'atto abbia raggiunto lo scopo (Sez. 5, Sentenza n. 654 del 15/01/2014…)".
Nella specie, quindi, avendo il contribuente presentato tempestivo ricorso contro la cartella impugnata, "è perciò evidente il 'raggiungimento dello scopo' della procedura notificatoria dell'atto riscossivo, con conseguente sanatoria di qualsivoglia invalidità della medesima".

Osservazioni
Nel disciplinare il procedimento di notificazione degli atti giuridici, tra cui quelli amministrativo-tributari, la legge, con riferimento alle varie situazioni che possono verificarsi in concreto, prevede una serie di adempimenti che devono essere posti in essere affinché l'iter procedurale possa considerarsi regolarmente compiuto e la notifica perfezionata, sia dal lato del soggetto notificante che nei confronti del destinatario della stessa.
Con specifico riferimento a quest'ultimo soggetto, lo scopo della notificazione è quello di determinare la "conoscenza legale" dell'atto, indipendentemente dalla conoscenza effettiva che "pur costituendo lo scopo della notificazione, rimane estranea alla sua struttura" (Cassazione, ss.uu., n. 23675/2014).

La Corte suprema, inoltre, con orientamento reiterato, ritiene che la validità dell'atto tributario dipende dall'esistenza dei requisiti stabiliti dalle singole leggi d'imposta e non dalla ritualità della sua notificazione e che eventuali vizi di questa, mentre possono essere utilmente fatti valere al fine di opporre l'intempestività dell'atto ovvero la tempestività della relativa impugnazione, di per sé stessi non ridondano in vizi dell'atto e non ne determinano l'illegittimità quando, attraverso la proposizione dell'impugnazione, l'interessato dimostra di avere avuto comunque conoscenza dell'atto (Cassazione, nn. 24058/2014, 9197/2016, 10079/2017).

La regola in questione discende dall'applicazione, anche all'istituto della notifica, del principio sancito dall'articolo 156, terzo comma, cpc, in base al quale la nullità di un atto per inosservanza delle forme stabilite dalla legge non può mai essere pronunciata "se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato" (principio "di strumentalità delle forme", in ragione del quale la nullità della notifica non discende di per sé dalla violazione della forma fissata dalla legge, ma soltanto dalle conseguenze che il vizio comporta sull'idoneità della notifica a raggiungere lo scopo cui la stessa è preordinata).

D'altra parte, con specifico riguardo alla notificazione, l'articolo 160 cpc prevede che la stessa è nulla soltanto quando "non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l'applicazione degli articoli 156 e 157".

Per completezza sull'argomento, con specifico riferimento alle notificazioni eseguite a mezzo del servizio postale, si ricorda che, a decorrere dal 30 aprile 2011, l'articolo 4 del Dlgs 261/1999 - che prima di tale data prevedeva che fossero riservati al fornitore del servizio universale (Poste Italiane spa), tra gli altri, gli invii raccomandati "attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie", intendendosi come procedure amministrative "le procedure riguardanti l'attività della pubblica amministrazione e le gare ad evidenza pubblica" - è stato modificato limitando l'ambito della "riserva", tra l'altro, ai "servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni".

Pertanto, le notificazioni eseguite mediante la raccomandata "per atti giudiziari", inserita in busta dal caratteristico colore verde, anche dopo il 30 aprile 2011, sono rimaste riservate a Poste.
Il descritto quadro normativo è stato però in seguito ulteriormente modificato.
Infatti, dapprima l'articolo 1 della legge 124/2017 (legge annuale sulla concorrenza) ha previsto al comma 57, tra l'altro, l'abrogazione del citato articolo 4 del Dlgs 261/1999 "a decorrere dal 10 settembre 2017", precisando nel successivo comma 58 che l'Autorità nazionale di regolamentazione del settore (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Agcom) è chiamata a emanare i conseguenti provvedimenti di attuazione.
In questo modo, si è dato l'avvio al processo che condurrà alla completa eliminazione (anche con riguardo alle raccomandate "per atti giudiziari") della riserva a favore del fornitore del servizio universale.

Infine, l'articolo 1, comma 461, della legge di bilancio 2018 (la 205/2017), ha introdotto ulteriori disposizioni finalizzate "a dare completa attuazione al processo di liberalizzazione" di cui al riferito articolo 1 commi 57 e 58 della legge 124/2017.
In particolare, una delle novità più rilevanti è quella che modifica l'articolo 1 della legge 890/1982 prevedendo che quando l'ufficiale giudiziario si avvale del servizio postale per la notificazione degli atti, il servizio deve essere erogato da operatori postali in possesso di specifica licenza individuale e nel rispetto degli obblighi di qualità minima stabiliti dall'Agcom.

Per espressa previsione della legge di bilancio per il 2018, le nuove disposizioni sulla liberalizzazione in tema di notifiche postali di atti da parte dell'ufficiale giudiziario si applicheranno a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento del ministero dello Sviluppo economico recante la disciplina per il rilascio dell'apposita licenza individuale.
Massimo Cancedda
pubblicato Lunedì 22 Gennaio 2018


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