Solidarietà nel pagamento Iva estesa anche a benzina e gasolio
Pubblicato il 27/01/18 00:00 [Doc.4179]
di Redazione IL CASO.it


In attuazione di quanto previsto dal decreto-legge 50/2017, viene ampliato l'ambito applicativo della regola prevista in caso di cessione a un prezzo inferiore al valore normale

Il meccanismo della solidarietà passiva tra cedente e cessionario nel pagamento dell'Iva viene esteso anche al settore dei combustibili per autotrazione, con particolare riferimento alla cessione di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori.
A stabilirlo, in attuazione di quanto previsto dalla manovra correttiva dei conti pubblici dello scorso anno (cfr articolo 1, comma 4-quinquies, Dl 50/2017), è il decreto 10 gennaio 2018, adottato dal ministero dell'Economia e delle finanze (Mef) e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri.


Solidarietà nel pagamento dell'Iva
Con l'obiettivo di contrastare le frodi in determinati ambiti di attività, dal 1° gennaio 2005 è operativa nel nostro ordinamento la regola della solidarietà tra cedente e cessionario nel versamento dell'Iva (articolo 60-bis, Dpr 633/1972 - vedi anche circolare n. 41/E del 26 settembre 2005, paragrafo 6).
Tale meccanismo opera in presenza delle seguenti condizioni:
la cessione deve avere a oggetto determinati beni (individuati con decreto del Mef)
i beni devono essere ceduti a un prezzo inferiore al valore normale (determinato ex articolo 14, Dpr 633/1972)
il cessionario deve essere un soggetto passivo Iva
il cedente non ha versato l'imposta dovuta.
La responsabilità solidale del cessionario è limitata alla sola imposta e non si estende, quindi, alle sanzioni dovute dal cedente per aver violato l'obbligo di versamento dell'Iva dovuta.

In ogni caso, il cessionario (obbligato solidale) può sottrarsi alla responsabilità dimostrando documentalmente che il prezzo dei beni ceduti (inferiore al valore normale) è stato determinato sulla base di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato pagamento dell'imposta.

Le tipologie di beni, alle cui cessioni si applica il meccanismo della solidarietà, sono state individuate dal Dm 22 dicembre 2005 (come modificato dal Dm 31 ottobre 2012):
autoveicoli, motoveicoli, rimorchi
prodotti di telefonia e loro accessori
personal computer, componenti e accessori
animali vivi della specie bovina, ovina e suina e loro carni fresche
pneumatici nuovi, di gomma; pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori ("flaps") di gomma.
Il decreto-legge 50/2017
Con la manovra correttiva dei conti pubblici della scorsa primavera, il legislatore ha previsto l'estensione dell'ambito di applicazione del meccanismo della solidarietà tra cedente e cessionario anche al settore dei combustibili per autotrazione (articolo 1, comma 4-quinquies, Dl 50/2017), affidando a un decreto del Mef il compito di individuare, nell'ambito di tale settore, le specifiche tipologie di beni da includere nell'elenco dettato dal Dm 22 dicembre 2005.

Il Dm 10 gennaio 2018
Il decreto pubblicato ieri, quindi, modificando l'articolo 1 del Dm 22 dicembre 2005, ha aggiornato l'elenco dei beni per la cui cessione, in presenza delle condizioni richieste dalla legge, opera la regola della solidarietà tra cedente e cessionario, includendovi "benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori" (articolo 1), in quanto ritenuti "prodotti per i quali sono più facilmente riscontrabili fenomeni di frode".

La nuova disposizione è in vigore da oggi, giorno successivo a quella della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale (articolo 2).
Gennaro Napolitano
pubblicato Mercoledì 24 Gennaio 2018


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