Crisi da sovraindebitamento: casi di versamento del contributo unificato
Pubblicato il 29/01/18 00:00 [Doc.4184]
di Redazione IL CASO.it


Circolare 20 dicembre 2017 - Legge 27 gennaio 2012, n. 3. Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento - Risposta a quesiti.
20 dicembre 2017

Dipartimento per gli Affari di giustizia
Direzione gnerale della giustizia civile
Ufficio I - Affari civili interni

Al sig. Primo Presidente della Suprema Corte di cassazione
ai sig.ri Presidenti delle Corti di appello
e, p.c., al sig. Capo dell'Ispettorato generale
e, p.c., al sig. Capo del Dipartimento

Oggetto: legge 27 gennaio 2012, n. 3 - Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento - Risposta a quesiti.

All'indomani dell'entrata in vigore della legge 27 gennaio 2012, n. 3 - recante "Disposizioni in materi di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento" - si sono registrate presso gli uffici giudiziari alcune problematiche interpretative (in particolare con riferimento al regime fiscale cui assoggettare le fasi giurisdizionali delle procedure di competenza dei tribunali ordinari) alle quali questa Direzione generale ha via via fornito le risposte di propria competenza, indicando le modalità operative da seguire nei singoli casi prospettati.
Registrandosi tuttavia ancora oggi richieste di chiarimento sulle procedure in oggetto, con la presente si intendono fornire indicazioni operative univoche che, partendo da una ricognizione sistematica dei quesiti pervenuti in materia, garantiscano uniformità di comportamento da parte degli uffici giudiziari.
Quesito A) Regime fiscale per l'istanza di nomina del professionista per la composizione delle crisi da sovraindebitamento.
L'articolo 7, comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, indica i presupposti per accedere alla procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento, prevedendo che "il debitore può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondano del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti...". L'art. 15, comma 1, della medesima legge indica quali sono gli organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento, stabilendo altresì, al comma 2, i requisiti necessari per poter essere iscritti "in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia".
Il successivo comma 9 prevede poi che "I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato".
Orbene, dall'esame delle disposizioni normative sopra riportate emerge che l'accordo di ristrutturazione deve essere redatto con l'ausilio degli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento e che tali compiti possano essere svolti anche da un professionista, da una società di professionisti o da un notaio nominati dal giudice, che abbiano i requisiti previsti dalla legge fallimentare (art. 28, r.d. n. 267 del 1942) per essere nominati curatore fallimentare. L'organismo di composizione della crisi può essere scelto direttamente dal debitore ("consumatore", secondo la formulazione della legge n. 3 del 2012) oppure dal Tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore, che provvederà alla nomina di un professionista (tra quelli indicati dal citato articolo 15, comma 9) che svolga "I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi".
La legge non disciplina, invece, il procedimento da seguire in caso di presentazione dell'istanza per la nomina dei professionisti di cui all'art. 15, comma 9, limitandosi - come detto - a stabilire che questi ultimi sono "nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato".
Poiché tuttavia tale nomina non può che inquadrarsi tra i procedimenti di volontaria giurisdizione - non essendo finalizzata alla risoluzione di conflitto tra parti - il contributo unificato da versare al momento della presentazione della relativa istanza sarà, in base agli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, quello di euro 98 ("i1 contributo unificato è dovuto nei seguenti importi ... b) euro 98 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione"). Per tale istanza, inoltre, dovrà essere versato anche l'importo forfettario di cui all'articolo 30 del citato d.P.R. n. 115 del 2002.
Questa dunque la risposta al quesito in esame:
? l'istanza di nomina del professionista per la composizione delle crisi da sovraindebitamento deve inquadrarsi tra i procedimenti di volontaria giurisdizione, per il quale deve essere versato il contributo unificato indicato dall'art. 13, comma 1, lettera b), prima parte, del d.P.R. n. 115 del 2002 e l'importo forfettario di cui all'art. 30 del medesimo testo unico;

Quesito B) Regime fiscale per il deposito della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti presentata da parte del debitore, della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti da parte del consumatore e per la richiesta di omologa dell'accordo.
L'articolo 9, comma 1, della legge n. 3 del 2012 stabilisce che "La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore. Il consumatore deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la residenza".
Il successivo articolo 10 disciplina il "procedimento" da seguire per l'accordo di composizione della crisi, stabilendo, al comma 1, che "Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui all'articolo 11, comma 1, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto. Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all'articolo 9 e l'udienza non devono decorrere più di sessanta giorni".
Il comma 6 del citato articolo 10 prevede che al procedimento in esame "si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento".
Il successivo articolo 12, comma 2, disciplina l'omologa dell'accordo e dispone che "Il giudice omologa 1'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 10, comma 2 .... Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile".
L'art. 13, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 115 del 2002 dispone che "Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi. ... b) euro 98 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo Il, capo le capo VI, del codice di procedura civile...".
Così riassunto il contesto normativo di riferimento, può affermarsi che, con il deposito della proposta di accordo o di piano di cui al primo comma dell'art. 9 della legge n. 3 del 2012, e con la richiesta di omologa di cui al successivo articolo 12, quali primi atti della procedura di esdebitazione, si aprono dei procedimenti in camera di consiglio cui sono applicabili, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del c.p.c.; tali procedimenti, per espressa previsione normativa (art. 13, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 115 del 2002), sono attualmente assoggettati al versamento di un contributo unificato di euro 98 (al quale, anche in tale ipotesi, dovrà essere aggiunto l'importo forfettario di cui all'art. 30 del d.P.R. n. 115 deI 2002).
In conclusione, dunque:
?la presentazione della proposta di accordo di ristrutturazione o del piano di ristrutturazione, come pure della richiesta di omologa dell'accordo, danno inizio ad un autonomo procedimento in camera di consiglio per il quale deve essere versato un nuovo contributo unificato (ulteriore rispetto a quello previsto per il quesito di cui al punto A), secondo la previsione dell'art. 13, comma 1, lettera b), seconda parte, del d.P.R. n. 115 del 2002, oltre all'importo forfettario di cui all'art. 30 del medesimo testo unico.

Quesito C) Regime fiscale per l'istanza presentata dall'organismo di composizione della crisi con la quale si chiede l'autorizzazione del giudice per l'accesso all'anagrafe tributaria o ad altre banche dati, secondo la previsione dell'articolo 15, comma 10, della legge n. 3 del 27 gennaio 2012.
Le norme di riferimento sono quelle già richiamate per il quesito di cui al punto B), alle quali deve aggiungersi, per completezza di trattazione, il disposto del comma 10 dell'articolo 15, a norma del quale "Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dal presente capo, il giudice e, previa autorizzazione di quest'ultimo, gli organismi di composizione della crisi possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30-ter, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004".
Per poter rispondere correttamente al quesito in esame occorre tuttavia distinguere tra:
1. istanze per l'accesso alle banche dati o all'anagrafe tributaria presentate dall'organismo di composizione della crisi nominato dal giudice:
2. istanze presentata dall'organismo di composizione della crisi scelto dal debitore;
Per quanto concerne la disciplina fiscale cui assoggettare le istanze presentate dal professionista nominato dal giudice, finalizzate ad ottenere l'autorizzazione di cui al citato articolo 15, comma 10, questa Direzione generale ritiene che esse debbano essere inserite nel fascicolo aperto al momento della nomina (per il quale è stato già versato un contributo unificato ed un importo forfettario sulla base di quanto precisato per il quesito di cui al punto B), senza quindi versare ulteriori importi.
Diversamente, se le istanze di autorizzazione sono presentate dagli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento scelti "privatamente dalla parte", si ritiene che esse debbano inquadrarsi tra i procedimenti di volontaria giurisdizione - per le medesime considerazioni svolte in ordine all'istanza di nomina del professionista - e, pertanto, debbano essere assoggettate al pagamento del relativo contributo unificato e dei diritti forfettari di cui all'articolo 30 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002. In questo caso, infatti, la presentazione dell'istanza di autorizzazione alla consultazione delle banche dati rappresenta il primo momento in cui il giudice viene a conoscenza di un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento che, seppure in questa fase abbia ancora natura amministrativa, vede coinvolta l'autorità giudiziaria, chiamata a verificare e garantire l'accesso a dati sensibili da parte dei soggetti a ciò legittimati.
La nomina da parte del magistrato del professionista incaricato di procedere alla composizione della crisi da sovraindebitamento (e i provvedimenti adottati dallo stesso magistrato sulle istanze depositate dal professionista), così come la disamina da parte del giudice delle richieste formulate dagli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento scelti "privatamente dalla parte", definiscono dunque i relativi procedimenti.
Di conseguenza, la successiva presentazione della proposta di accordo di ristrutturazione o del piano di ristrutturazione, come pure della richiesta di omologa dell'accordo, danno inizio ad un autonomo procedimento in camera di consiglio per il quale dovrà essere versato un nuovo contributo unificato (ulteriore rispetto a quello previsto per il quesito di cui al punto A), secondo la previsione dell'art. 13, comma 1, lettera b), seconda parte, del d.P.R. n. 115 del 2002, oltre all'importo forfettario di cui all'art. 30 del medesimo testo unico (come specificato nella risposta al quesito sub B).
In conclusione:
?le istanze presentate dall'organismo di composizione della crisi nominato dal giudice devono essere inserite nel fascicolo aperto nel momento in cui è stata formulata la richiesta per la sua nomina, senza obbligo di versamento di ulteriori importi né a titolo di contributo unificato né a titolo di importo forfettario;
?le istanze proposte dagli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento scelti "privatamente dalla parte" devono invece inquadrarsi tra i procedimenti di volontaria giurisdizione e devono essere assoggettate al pagamento di un proprio contributo unificato in base all'art. 13, comma 1, lettera b), prima parte, del d.P.R. n. 115 del 2002 e dell'importo forfettario di cui all'art. 30 del medesimo testo unico.
Si pregano le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, di voler portare a conoscenza degli uffici giudiziari del distretto quanto sopra rappresentato.
Roma, 20 dicembre 2017
Il Direttore generale
Michele Forziati


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